Trib. Bologna, decr. 4 luglio 2016 (Pres. Florini, est. Salina)

 

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Ricorso ex art. 98 l.f. – Deposito per via telematica – Errata indicazione del registro informatico – Rimessione in termini – Esclusione

 

N. R.G. AAAA/NN

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

QUARTA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

doti. Fabio Florini – Presidente

dott. Giovanni Salina – Giudice Relatore

dott.ssa Anna Maria Rossi – Giudice

Nel giudizio di opposizione iscritto al n. r.g. nn/aaaa, promosso a norma dell’art. 98 L.F. da:

C.O.L.S. SRL, con il patrocinio dell’avv. G.A.M..

RICORRENTE

Contro

FALLIMENTO C. SPA, con il patrocinio dell’avv. B.L..

CONVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art 98 L.F., depositato telematicamente in data 9/6/2015, la società C.O.L.S. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto con cui, in data 8/5/2015, il G.D. dell’adito Tribunale, rendendo esecutivo lo stato passivo del Fallimento della società C. s.p.a., aveva ammesso solo in parte i crediti dalla stessa insinuati ai sensi dell’art. 93 L.F.

In particolare, la società opponente ha chiesto, testualmente, l’ammissione al predetto stato passivo per le somme indicate in ricorso, oltre agli interessi dalla data della debenza, e agli interessi successivi nella misura e nei limiti previsti dagli artt. 54 e 55 L. Fall. e 2749 c.c.

Con memoria depositata in data 3/12/2015, la curatela convenuta ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ex adverso proposto per inosservanza del termine decadenziale di giorni trenta previsto dalla legge, e, nel merito, l’infondatezza delle deduzioni difensive avversarie.

Nel corso del procedimento, il G.I., previa reiezione delle istanze istruttorie formulate dall’opponente, ha fissato udienza di discussione, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.

Fatte queste premesse, si ritiene che l’eccezione di inammissibilità sollevata, in via preliminare, dal Fallimento opposto sia fondata.

Dalla documentazione versata in atti, oltre che dalle allegazioni svolte dalla stessa opponente nelle note conclusive autorizzate, si evince chiaramente che il ricorso introduttivo del presente procedimento era stato depositato, in via telematica, nel registro “fallimenti”, l’8/6/2015, data di scadenza del termine decadenziale di giorni trenta previsto dall’art. 99 L.F., decorrente dall’8/5/2015, epoca della comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo.

Risulta, altresì, per tabulas, che, a seguito della mancata accettazione del predetto deposito da parte del sistema telematico in ragione dell’erroneità del registro di riferimento (“fallimenti” anziché “contenzioso”), il medesimo ricorso è stato nuovamente depositato, nel registro di pertinenza (“contenzioso”), il successivo 9/6/2015, oltre, cioè, lo spirare del termine sopra indicato.

Come noto, il termine per la proposizione dell’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo ha carattere perentorio in ragione della natura di mezzo di gravame” dello strumento disciplinato dagli artt. 98 e 99 L.F., sicché l’inosservanza di detto termine, in ossequio ai generali principi regolatori dei giudizi di impugnazione, produce l’inammissibilità del relativo ricorso.

Nel caso di specie, l’atto di opposizione è stato depositato correttamente nel registro “contenzioso” il 9/6/2015, quindi, a termine perentorio già scaduto, con conseguente inammissibilità della proposta impugnazione.

La circostanza, allegata dall’opponente, che il deposito del ricorso, tempestivamente effettuato in data 8/5/2015, era stato soltanto rifiutato dal sistema per erroneità del registro di riferimento (come detto, “fallimenti” anziché “contenzioso”), non rileva o, comunque, non rende l’iniziativa processuale de qua immune dall’eccepita decadenza/inammissibilità.

Infatti, come affermato dalla più condivisibile giurisprudenza di merito (v. ad es. ord. Trib. Torino 10 aprile 2016), “è inammissibile il deposito telematico di un atto giudiziario che rechi un numero di R.G. errato, in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l’impiego dell’ordinaria diligenza e, comunque, di errore in relazione al quale la cancelleria non è tenuta a forzare l’accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutarlo e a comunicarne l’esito negativo”.

In particolare, con riferimento al deposito di atto processuale in registro non pertinente, la giurisprudenza di merito ha addirittura applicato la sanzione della nullità dell’atto, affermando che “il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Il deposito in cancelleria, infatti, ha la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice.

Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove.

Se, dunque, la RdAC è generata entro il giorno di scadenza del deposito, il termine decadenziale è rispettato e non rileva che la cancelleria accetti il deposito fuori termine.

Ma se il deposito è nullo, non vale a far salvo il rispetto del termine la circostanza che la RdAC sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza” (v. ad es., ord. Trib. Torino, 11 giugno 2015, ord.; ord Trib. Milano, 8 ottobre 2015).

Deve, altresì, ritenersi tardiva, oltre che irrituale ed inammissibile, la richiesta di rimessione in termini avanzata dall’opponente, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., per la prima volta, soltanto con le note conclusive autorizzate.

Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di merito cui questo Tribunale ritiene di aderire in ragione della correttezza e pregnanza delle relative argomentazioni, la parte deve oltretutto “attivarsi immediatamente”, senza attendere la data di udienza, poiché in questo caso violerebbe il generale dovere di diligenza e lealtà processuale.

Ne consegue che sarebbe stato onere dell’opponente, in omaggio al generale dovere di diligenza e di lealtà processuale, attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data dell’udienza, condotta, quest’ultima, che si ritiene non solo lesiva del principio del contraddittorio, ma anche caratterizzata da un marcato fine dilatorio” (v. ad es., ord. Trib. Milano. 8 ottobre 2015).

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di cui in premessa.

Infine, le spese processuali seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dell’opponente.

P.Q.M.

DICHIARA

l’inammissibilità del ricorso di cui in premessa.

CONDANNA

l’opponente al rimborso in favore della curatela opposta delle spese di lite liquidate in Euro *** per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Bologna, nella camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 29/6/2016.

Il Presidente

Dott. Fabio Florini

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina

 

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2016.