Trib. Bologna, decr. 12 dicembre 2016 (est. Candidi Tommasi)

 

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Comparsa di costituzione e risposta – Deposito per via telematica – Rifiuto della cancelleria oltre il termine – Errore fatale – Ulteriore deposito – Tempestività – Sussiste

 

N. R.G. NN/AAAA

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

DECRETO

Nel procedimento instaurato da ***

nei confronti di  ***

Il Presidente Seconda Sezione Civile

vista l’istanza in data 6/12/16 della parte convenuta che richiede di dichiararsi tempestiva la sua costituzione telematica effettuata in data 2/12/16 e, di conseguenza, la sua richiesta di chiamata in causa di terzo; ovvero, in subordine, richiede la relativa rimessione in termini;

premesso che l’avvocato che deposita telematicamente un proprio atto riceve nella propria casella quattro messaggi di posta elettronica:

1) RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DEPOSITO (ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore pec del mittente; la quale ricevuta può dirsi equivalente alla ricevuta di spedizione che l’ufficio postale rilascia al mittente di una raccomandata ar);

2) RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA (ossia la ricevuta con cui il gestore pec del Ministero della Giustizia, destinatario del messaggio, attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella; la quale ricevuta può dirsi equivalente alla cartolina di ricevimento di una raccomandata ar);

3) ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO (ossia l’informativa circa l’esito dei controlli automatici meramente formali che il sistema effettua sul messaggio);

4) ACCETTAZIONE DEPOSITO (ossia l’informativa sull’esito dell’intervento di accettazione della busta, effettuato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario destinatario); tale adempimento è indispensabile affinché il deposito telematico entri nel fascicolo informatico e sia pertanto conoscibile al giudice e alla controparte; interviene tendenzialmente (salvo cioè il caso in cui la cancelleria sia sovraccaricata, con conseguente slittamento nell’apertura della busta anche di qualche giorno) il giorno lavorativo successivo al deposito (considerandosi il sabato giorno festivo);

rilevato che nel caso di specie il difensore della parte convenuta ha ricevuto i primi tre messaggi in data 2/12/16 in un lasso di tempo di pochi minuti; successivamente solo in data 5/12/16 (lunedì) è pervenuta la quarta pec contestualmente alla comunicazione di “ERRORE FATALE non gestibile dal sistema informatico, generato dal doc. 02”; nella stessa giornata del 5/12/16 il difensore della parte convenuta ha provveduto a depositare di nuovo telematicamente ( dopo aver stampato e scansionato nuovamente in pdf il citato doc. 2) la sua comparsa di costituzione, che risulta accettata dalla cancelleria di questo tribunale nella medesima data; 

ritenuto che il deposito della comparsa di costituzione in data 2/12/16 debba considerarsi utilmente effettuato e, pertanto, tempestivo in quanto ai sensi del comma 7 dell’articolo 16 bis D.L. 179/12 “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni cui all’articolo 155 quarto e quinto comma c.p.c.”;

considerato, di conseguenza, che la rinnovazione del deposito della comparsa di costituzione in data 5/12/16 ha sanato l’errore fatale, la cui incolpevolezza risulta accertata da questo giudice tramite le informazioni avute dalla cancelleria, la quale ha confermato che l’accettazione del deposito è stata impedita, incomprensibilmente, dalle caratteristiche di un file prodotto come documento allegato alla comparsa di costituzione suddetta, file depositato in formato pdf e quindi conformemente alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34 D.M. 44/11 (di cui al provvedimento DGSIA del 16/4/14), come conferma la circostanza che il deposito veniva inizialmente accertato dal gestore pec del Ministero;

ritenuto pertanto superfluo esaminare, nel caso in esame, l’istanza di rimessione in termini, pur evidenziando che l’istituto di cui all’art. 153 Co.2 c.p.c. appare applicabile all’ipotesi in esame in quanto espressione di un principio regolatore per cui chi non ha colpa in omissioni processuali non deve subire conseguenze negative; in questo senso non restrittivo è anche il dato letterale, che parla di “decadenze”, con una significativa spia letterale, nonché la circostanza che l’istituto, essendo previsto da norma racchiusa nel libro primo, è istituto generale del processo; d’altro canto l’inspiegabilità dell’errore fatale di cui si discute, riferita dalla cancelleria che a sua volta si è consultata con i tecnici informatici, comporta la non imputabilità alla parte istante dell’omesso perfezionamento del suo deposito;

visto l’articolo 269 c.p.c. e ritenuta ammissibile la richiesta di parte convenuta relativa alla chiamata in causa degli altri soggetti che, dalla stessa narrativa di parte attrice, risultano potenzialmente corresponsabili dei danni di cui chiede risarcimento, oltre che della propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile;

 

P.Q.M.

 

previa declaratoria di tempestività del deposito della comparsa di costituzione del convenuto in data 2/12/16, dispone che a cura del convenuto medesimo siano chiamate in causa, con il rispetto dei termini di cui all’articolo 163 bis c.p.c., ***

fissa per la comparizione delle parti la nuova udienza in data 18/5/17 ore 9.

Si comunichi

Bologna, 12/12/2016

 

Il Giudice

dott. Elisabetta Candidi Tommasi