App. Torino, sent. 15 luglio 2016 n. 479 (Pres. rel. Mariani)

 

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Reclamo ex art. 1, c. 58, l. 92/2012 – Deposito per via telematica – Invio nel giorno della scadenza del termine – Tempestività – Sussiste – Iscrizione a ruolo il giorno successivo – Irrilevanza

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI PRESIDENTE Rel.

Dott. Michele MILANI CONSIGLIERE

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.ro nn/aaaa R.G.L.

promossa da:

R.M., nata a *** il ***, residente in Torino ***, elettivamente domiciliata in Torino ***, presso lo studio dell’avv. A.D. che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in primo grado.

RECLAMANTE

CONTRO

L.G.S.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino ***, elettivamente domiciliato in Torino ***, presso l’avv. L.N. che lo rappresenta e difende per procura posta in calce al reclamo.

RECLAMATO

Oggetto: Reclamo ex art. 1 comma 58 L. 92/2012

CONCLUSIONI

Per il reclamante:

come da ricorso depositato in via telematica in data 18.5.2016

Per il reclamato:

come da memoria difensiva depositata in data 28.6.2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. NN/AAAA resa in data 18.4.2016, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato l’opposizione presentata da M.R. avverso l’ordinanza emessa il 3.12.2015 in esito al procedimento sommario ex art. 1, co. 48 e ss., l. n. 92/2012 dal Tribunale di Torino, ribadendo l’inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive e la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 31.7.2014.

Contro tale sentenza, con ricorso ai sensi dell’art. 1, co. 58 L. n. 92 cit. depositato telematicamente in data 18 maggio 2016, ha proposto reclamo M.R. chiedendo in accoglimento delle conclusioni assunte nelle precedenti fasi di giudizio:

– accertarsi l’inapplicabilità al rapporto di lavoro, intercorso tra la reclamante e l’I.L.S.V. dal 1.7.2003 al 31.7.2014, del CCNL per lavoratori domestici e ritenere la sussunzione del predetto rapporto nell’ambito del CCNL AGIDAE;

– accertarsi conseguentemente il difetto di giustificazione del licenziamento, con la condanna del datore di lavoro alla reintegra della lavoratrice nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione;

– in subordine, dichiarare comunque inefficace il licenziamento per violazione del requisito di motivazione, di cui all’art. 2 co. 2 L. 604/66, condannando il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria, ai sensi e per l’effetto dell’art. 18 co. 6 St.Lav., commisurata alla gravità della violazione, comunque non inferiore alle otto mensilità o veriore accertanda;

– in ogni caso, accertato il diritto della ricorrente all’inquadramento nella categoria C livello II CCNL AGIDAE, condannare l’Istituto al pagamento delle differenze retributive maturate per vari titoli e quantificate in complessivi euro ***.

L’I.L.G.S.V. si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del reclamo perché tardivo; nel merito ha chiesto la reiezione dell’impugnazione deducendone l’infondatezza.

La Corte, all’udienza del 13 luglio 2016, ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omissis

Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del reclamo formulata da parte reclamata per tardività, risultando il ricorso iscritto a ruolo il 19 maggio 2016, decorsi trentuno giorni dalla comunicazione della sentenza del 18 aprile 2016, in violazione dell’art. 1 comma 58 L. n. 92/2012.

L’eccezione non è fondata.

Ai sensi dell’art. 16 bis D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012.

(…)

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito é tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna é generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo’ essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito é tempestivo quando é eseguito entro la fine del giorno di scadenza (32 Comma così modificato dall’art. 51 del d.l. 90/2014, conv. con modif., dalla legge 114/2014.)

Il reclamo è stato depositato in via telematica il 18.5.2016 alle ore 16.07, come emerge dal registro informatico della cancelleria. Tuttavia, poiché il deposito è avvenuto il giorno 18 maggio, successivamente alla chiusura della cancelleria, necessariamente è stato accettato il 19 maggio, con iscrizione a ruolo del reclamo effettuata nella indicata data.

 

 

Il reclamo deve pertanto ritenersi tempestivo in quanto eseguito telematicamente entro la fine del giorno di scadenza.

Omissis