App. Torino, sent. 28 ottobre 2016 n. 603 (Pres. Pietrini, rel Mariani)

ATTENZIONE

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

 

Ricorso ex art. 414 c.p.c. – Notifica a mezzo PEC – Prova in giudizio – Prova cartacea – Stampa del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna – Nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado – Rimessione al tribunale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Gloria PIETRINI – PRESIDENTE –

Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI – CONSIGLIERE Rel. –

Dott. ssa Patrizia VISAGGI – CONSIGLIERE –

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro   NN/AA   R.G.L.

promossa da:

A. SRL in Liquidazione, codice fiscale *** con sede legale in Vercelli (VC), via ***, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore Sig. L. T. rappresentata e difesa dall’Avv. M. B. del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Milano, *** presso lo Studio dell’avv. B. come da delega posta su foglio separato al ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

C. P., nata a Vercelli il GG/MM/AA e residente ad Alessandria C.F.: ***, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso ex art. 414 C.p.c. dall’Avv. M. G. ed elettivamente domiciliata in Torino, ***, presso lo studio dell’Avv. F. F.

APPELLATA

Oggetto: Qualificazione

CONCLUSIONI

Per l’appellante:

Come da ricorso depositato il 22/01/2016

Per l’appellata:

Come da memoria (telematica) depositata il 04/10/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Alessandria depositato in data 5.3.2015, P. C. conveniva in giudizio la società A. Srl chiedendo l’accertamento di rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al I livello ex CCNL Commercio tra le parti intercorso dal 1.11.2003 al 31.12.2014 con la conseguente condanna di parte convenuta al pagamento a proprio favore della complessiva somma di euro 155.718,00 oltre interessi e rivalutazione ed alla regolarizzazione della posizione presso gli Istituti Previdenziali.

A. Srl non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

Assunte le prove testimoniali, con sentenza n. 496/2015 in data 18.11.2015 il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, condannava A. Srl al pagamento a favore della ricorrente dell’indicata somma di euro 155.718,00 oltre accessori di legge ed a rimborsare le spese di giudizio liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 22.1.2016, interponeva appello A. Srl in liquidazione chiedendo: accertare e dichiarare la nullità della notifica via pec del ricorso ex art. 414 c.p.c. e, per l’effetto, la nullità della sentenza impugnata; accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per violazione dell’art. 414 n. 4 c.p.c.; in ogni caso la reiezione delle domande proposte con il ricorso ex art. 414 c.p.c.. P. C., costituitasi in giudizio, resisteva all’impugnazione. All’udienza del 13 ottobre 2016 parte appellante chiedeva altresì di essere ammessa a deferire giuramento decisorio alla resistente P. C. sulle circostanze indicate nell’atto depositato in pari data, la causa veniva quindi discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contro la sentenza del Tribunale ha proposto appello A. Srl in liquidazione eccependo, con un primo motivo di impugnazione, la mancata conoscenza del processo per nullità della notifica via pec del ricorso introduttivo con la conseguente nullità della sentenza. Deduceva in particolare che:

– il primo giudice aveva dichiarato la contumacia di A. Srl senza accertare la ritualità e la regolarità della notifica;  all’udienza di discussione in data 26.6.2015, ai fini della prova della notificazione del ricorso ex art. 414 c.p.c., il difensore della ricorrente aveva esibito e prodotto  unicamente:  il messaggio di posta elettronica certificata di lunedì 30.3.2015 con oggetto “C., ricorso provv relata delega, notifica ai sensi della L. 53/92”; la ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a ***@pec.it; la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a ***@pec.it;

– non erano stati prodotti né l’attestazione di conformità delle stampe ai documenti informatici da cui erano state tratte ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. 7.3.2005 n. 82 con specificazione del file inviato quale atto principale e indicazione della firma digitale apposta, né il certificato della CCIAA da cui desumere la correttezza dell’indirizzo di posta elettronica riferibile alla società appellante;

– la ricorrente non aveva altresì adempiuto ad apporre apposita marca alle copie del messaggio e delle ricevute estratte su supporto analogico né era stato specificato, nella relata di notifica, il numero di registro cronologico di cui all’art. 8 L. 21.1.1994 n. 53 che prevede che l’avvocato, che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico su cui deve essere annotata, giornalmente, ogni notificazione.

Parte appellata, costituitasi in giudizio, rilevava che:

– l’appellante non contestava di aver ricevuto la notificazione dell’atto, né la correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata cui il ricorso ex art. 414 c.p.c. era stato inviato, né infine che unitamente al ricorso erano state prodotte in primo grado sia la ricevuta di accettazione sia quella di avvenuta consegna, la notifica doveva pertanto ritenersi perfezionata;

– nella relata di notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. inviato alla casella pec ***@pec.it vi era indicazione che l’indirizzo era stato estratto dal sito internet del Registro delle Imprese ed era attestata la conformità agli originali delle copie fotoriprodotte dell’atto notificato e del provvedimento;

– la marca da bollo non è da apporre secondo il disposto dell’art. 10 L. 53/1994 ed in ogni caso trattasi di omissione rilevante ai soli fini fiscali, infine, l’indicazione del numero di cronologico sull’atto notificato è adempimento relativo alla notifica in proprio da parte dell’Avvocato allorché si avvalga del servizio postale per notifica un atto giudiziario.

L’appello è fondato.

Parte appellante ha in primo luogo dedotto che, all’udienza di discussione in data 26.6.2015, ai fini della prova della notificazione del ricorso ex art. 414 c.p.c. ad A. S.r.l., la difesa della ricorrente aveva fornito documentazione “cartacea” dell’avvenuta notifica a parte convenuta a mezzo PEC.

Nel verbale di udienza si legge infatti “L’Avv. R. deposita ricorso notificato”.

Pertanto non sussiste la prova del deposito, nel fascicolo d’ufficio telematico del Giudice di primo grado, della copia del ricorso ritualmente notificato ai sensi della L.53/1994 così come richiesto dall’articolo 9 della citata legge.

La prova della notificazione a mezzo PEC deve infatti essere offerta, sulla base della lettura degli artt. 9 della L. 53/1994 e 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16.4.2014, esclusivamente con modalità telematica.

L’art. 9 della legge 21.1.1994 n. 53, come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/2014, testualmente stabilisce al comma 1 bis che solo qualora “non si possa procedere al deposito con modalitàtelematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23, comma1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” ed al comma 1-ter  che “In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.”

La possibilità di provare in modalità cartacea la notifica a mezzo PEC è del tutto residuale e tale ipotesi non può ritenersi sussistente nella fattispecie, non avendo parte appellata nemmeno dedotto che l’ufficio, per motivi eccezionali e contingenti, non fosse in grado di acquisire l’invio telematico della prova telematica della notifica via PEC ai sensi dell’art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall’art. 34, c.1, D.M. 44/2001) il quale statuisce che “La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’art. 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; ….”.

L’art.  11 L. 53/1994 sanziona con la nullità, rilevabile anche d’ufficio, l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

In accoglimento dell’appello, deve essere dichiarata la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e conseguentemente la causa deve essere rimessa, ex art. 354 c.p.c. a Tribunale di Alessandria in funzione di giudice del lavoro.

Risultano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione inerenti: il mancato rispetto delle norme a tutela del contraddittorio, in quanto il Tribunale non aveva disposto l’interrogatorio formale del legale rappresentate della società appellante non costituita in giudizio e non comparsa alla prima udienza, la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. e, nel merito, la mancanza di prova della subordinazione.

La natura della pronuncia e la novità della questione trattata induce il Collegio alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P . Q . M .

Visto l’art. 437 e 354 c.p.c.,

in accoglimento dell’appello, dichiara la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e rimette la causa al Tribunale di Alessandria in funzione di Giudice del lavoro;

compensa le spese del grado.

Così deciso all’udienza del 13.10.2016      

IL CONSIGLIERE  Est.                                                       IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI                               Dott.ssa Gloria PIETRINI