Comm. trib. prov. Milano, sez. VII, sent. 13 luglio 2017 n. 4779 (Pres. rel. Mainini)

 

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Processo Tributario Telematico – Costituzione per via telematica – Regione Lombardia – Procedimenti relativi a ricorsi e appelli notificati prima del 15 aprile 2017 – Irrituale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

SETTIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

MAININI ELISABETTA – Presidente e Relatore

BERTOLO ROBERTO – Giudice

SALVO MICHELE – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. nn/aaaa

depositato il 17/05/2016

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. *** TRIB.ERARIALI 2003

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. *** IVA-ALTRO 2002

– avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. *** TRIB.ERARIALI 2002

– avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. *** IRPEF-ALTRO 2000

– avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. *** IRPEF-ALTRO 2002

– avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. *** IVA-ALTRO 2000

– avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. *** IVA-ALTRO 2002

 

contro:

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da: P.M.E., via *** CAGLIARI

 

proposto dai ricorrenti:

C. SRL

***

difeso da:

B.G.  AVV. C.N., CORSO *** MILANO MI

difeso da:

B. AVV. E.

CORSO *** MILANO MI

difeso da:

C. AVV. N.

C/O AVV. B.

C.SO *** MILANO MI

 

Ricorso avverso Equitalia Nord spa per ottenere l’annullamento dell’intimazione di pagamento N. *** relativa a tre cartelle di pagamento di cui due mai notificate ed emessa dall’agente della riscossione pro tempore per la provincia di Milano.

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

La società C. srl a socio unico, in persona del suo amministratore delegato, regolarmente rappresentato e difeso in giudizio ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 546 del 1992, ricorreva in data 27/04/2016 contro l’Agente della riscossione, avverso l’intimazione di cui sopra, nella quale veniva contestato il mancato pagamento dell’importo complessivo di Euro 162.283,74 richiesto in tre cartelle esattoriali, di cui due e precisamente, la N. *** e la n. N.***, asseritamente notificate dall’Agente rispettivamente il 5 gennaio 2007 ed in data 17 febbraio 2007 , ma in realtà mai notificate alla ricorrente che ne sarebbe venuta a conoscenza solamente all’atto della ricezione via pec dell’intimazione citata.

Contestava la mancata ricezione- notifica delle cartelle sopra riportate, eccependone inesistenza e comunque nullità derivata dell’intimazione di pagamento dei relativi debiti per Euro 30.178,06 ed Euro 4.719,96, limitatamente alle due sole cartelle impugnate ex art. 19, co.3 D.Lgs. n. 546 del 1992, mai notificate.

Avuta conferma dagli estratti di ruolo esibiti in sede di accesso, della natura tributaria della pretesa da parte dell’ufficio Entrate di Milano I, deduce che l’indirizzo della ricorrente cui sarebbero state notificate le cartelle veniva indicato in “B.d.A. 12 *** F.” che all’epoca non coincideva né coincide con il domicilio fiscale , né con la sede legale della società che dall’ottobre 2006, era in F., Viale G. I. 17.

Il vizio a base dalla mancata ricezione, in assenza di relata di notifica allegata o desumibile dalla intimazione di pagamento, costituiva motivo di impugnativa delle cartelle presupposte, di cui eccepiva la nullità per decadenza, in capo alla controparte, del potere di riscossione delle somme iscritte per inosservanza del termine di cui all’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973.

Equitalia si costituiva in giudizio telematicamente in data 10/05/2017 , con controdeduzioni e deposito di documenti, con richiesta di rigetto del ricorso, opponendo l’irrilevanza del mutamento del domicilio all’Agente della riscossione, non risultando peraltro alcuna variazione comunicata dalla contribuente.

La società depositava memoria successiva del 19/05/2017, eccependo l’irrituale costituzione in giudizio con strumenti telematici di Equitalia , considerato che ai sensi del D.Dirett. MEF del 15 dicembre 2016 l’entrata in vigore delle norme applicative sul processo tributario telematico per la Lombardia ” è stata prevista per gi atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 aprile 2017 e cioè incardinati successivamente a tale data.

Di conseguenza, non solo le controdeduzioni non possono essere considerate ammissibili per mancata sottoscrizione dell’atto da parte del difensore di Equitalia, in difetto dell’applicabilità sulla “firma elettronica qualificata o firma digitale”, ma parte resistente sarebbe decaduta dal potere di indicare le prove e di sollevare eccezioni per costituzione tardiva ed in via sostanziale, per lesione del diritto di difesa avendo impedito alla ricorrente di depositare entro il termine previsto dall’art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992 scadente l’11 maggio prova contraria documentale su quanto argomentato dall’Agente della riscossione.

All’udienza di trattazione le parti insistono sulle rispettive opposte conclusioni

La Commissione, esaminato il fascicolo e i documenti allegati ritiene fondato il ricorso.

Rileva l’irrituale costituzione in giudizio di Equitalia, con modalità telematica, anche per gli effetti sul deposito degli atti e documenti prodotti ai sensi dell’art. 16-bis D.Lgs. n. 546 del 1992, nonostante che il D.Dirett. Finanze del 15 dicembre 2016, in attuazione al Regolamento disciplinante l’uso di strumenti informatici e telematici del PT (D.M. n. 163 del 2013) abbia fissato il rispetto delle regole tecniche per i processi tributari della Regione Lombardia, per gli atti processuali relativi ai ricorsi ed appelli notificati a partire dal 15/04/2017.

Nel presente caso, la procedura utilizzata ha comportato la costituzione in giudizio non sottoscritta di fatto da Equitalia, non potendosi applicare la firma digitale e tra l’altro con deposito di documenti acquisiti agli atti tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 32 co.1 D.Lgs. n. 546 del 1992 dei venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, con l’effetto di renderli irrilevanti al fine di decidere, per decadenza della parte alla produzione.

Anche se è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ( Cass. 18962/05- Cass. 2925/10) che la costituzione in giudizio, tardiva o irrituale della parte resistente non ne comporta l’inammissibilità, ma la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d’ufficio, dovendole riconoscersi il diritto di difendersi così come previsto dall’art. 24 Costituzione, in questo caso esso non può essere esteso alla possibilità della parte resistente di far salvi anche gli atti e le prove di cui intende avvalersi per inefficacia sostanziale degli applicativi in via telematica delle procedure, soprattutto in considerazione del fatto che il termine di cui all’art. 32 è da considerarsi perentorio anche in assenza di espressa previsione legislativa per lo scopo che persegue e per la funzione che adempie rispetto al principio di difesa e a quello di contraddittorio.

Sulla eccezione della mancata notifica delle due cartelle presupposte all’atto di intimazione, la ricorrente ha dato prova che il 15 /01/2007 e il 16/02/2007, giorni delle presunte notifiche, che Equitalia ritiene eseguite all’indirizzo, in realtà la società aveva sede in viale G. I. n.17, in F.;

che tale indirizzo corrispondeva al domicilio fiscale comunicato all’Amministrazione finanziaria con la dichiarazione dei redditi ed IVA dell’anno di imposta 2005 trasmesse telematicamente nell’ottobre 2006 e validità a tutti gli effetti.

Secondo l’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, che rinvia all’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973, infatti le notifiche, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, va fatto al domicilio fiscale del destinatario (art.60, co. 1 , lett c); domicilio fiscale che per i soggetti diversi dalla persone fisiche , ai sensi dell’art. 58 D.P.R. n. 600 del 1973, coincide con il Comune in cui si trova la loro sede legale, o in mancanza la sede amministrativa.

Le variazioni o modificazioni dell’indirizzo, di cui all’ art. 60 comma 3 D.P.R. n. 600 del 1973 ( allora vigente) stabiliscono che per le persone giuridiche esse, se non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno valenza ai fini delle notificazioni dal trentesimo giorno successivo a quello di ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell”art.36 ed in caso di omessa comunicazione, che la notificazione è validamente eseguita nel Comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione.

E’ provato in atti che la società aveva cambiato la sua sede legale e quindi il proprio domicilio fiscale da B.d. A. 12 a viale G. I.;

che aveva puntualmente indicato alla Amministrazione finanziaria, il nuovo indirizzo della sede legale nella dichiarazione dei redditi trasmessa nell’ ottobre 2006;

che pertanto le notifiche delle cartelle di pagamento, riprodotte negli estratti di ruolo come avvenute nel gennaio e febbraio 2007, non sono mai state eseguite al domicilio fiscale della società, quindi inesistenti e affette da nullità assoluta, con l’effetto che non potendo essere ricondotte, sotto diversi profili, al modello legale di cui agli art. 137 e ss c.p.c. e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione risulta decaduta dalla possibilità di esercitare il potere di chiedere la pretesa tributaria contenuta in cartelle mai notificate e presupposte all’intimazione impugnata.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento della domanda di ricorso, dichiara illegittima l’intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n. *** e alla cartella n. ***, confermando nel resto.

Condanna Equitalia Nord al pagamento delle spese del giudizio a favore della ricorrente che liquida in Euro ***, oltre accessori di legge e c.u.t.

Milano, il 1 giugno 2017.