Trib. Avellino, sez. I, ord. 31 maggio 2016 (est. Russolillo)

 

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Tribunale Ordinario di Avellino

PRIMA SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

R.G. N. nn/aa

Il giudice,

letti gli atti e documenti di causa, vista l’istanza proposta dalla S. S.r.l. ai sensi dell’art. 153 co. 2 c.p.c., volta ad ottenere la remissione in termini per il deposito della memoria integrativa,

rilevato che, con ordinanza del 3 febbraio 2015, disposta la conversione del rito da sommario a speciale locatizio, è stato assegnato alla parte intimata termine perentorio fino al 6 luglio 2015 per il deposito dell’atto sopra indicato,

preso atto che l’istante ha depositato nell’ordine: ricevuta di accettazione (RdA) generata dal gestore di posta del mittente recante prova di accettazione ed inoltro della busta telematica in data 6 luglio 2015 alle ore 16:13; ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia in data 6 luglio 2015 alle ore 16:14; ricevuta di esito controlli automatici consegnata dal gestore dei servizi telematici in data 7 luglio 2015 ore 15:49 recante la seguente codifica di errore “numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”;

preso atto altresì che l’istante non ha depositato la ricevuta relativa all’esito dell’intervento dell’ufficio e che nello storico del fascicolo non vi è traccia del deposito dell’atto in questione;

considerato che i passaggi che scandiscono la procedura di deposito telematico da parte di soggetti abilitati esterni sono regolati dall’art. 13 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e dagli artt. 12-15 del provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014;

considerato che le fasi tecniche della suindicata procedura sono dettagliatamente descritte nell’ordinanza del Tribunale di Milano del 23 aprile 2016 alla quale si rimanda (reperibile sul sito www.ilcaso.it):

osservato, per semplicità, che la fattispecie del deposito telematico consta di quattro momenti principali, culminanti nella generazione di quattro distinte ricevute – ossia documenti informatici aventi funzione di prova dell’attività compiuta dal mittente – e cioè 1) la RdA (ricevuta di accettazione o prima ricevuta), comprovante l’invio dell’atto, 2) la RdAC (ricevuta di avvenuta consegna o seconda ricevuta), comprovante il ricevimento dell’atto da parte del dominio giustizia, 3) la ricevuta relativa all’esito dei controlli automatici (terza ricevuta), 4) la ricevuta relativa all’esito dell’intervento dell’operatore di cancelleria (quarta ricevuta),

considerato che, a mente dell’art. 16bis co. 7 d.lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”,

considerato inoltre che, a mente dell’art. 13 co. 3 del d.m. 44/2011, “la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente”,

ritenuto che, se il deposito telematico può dirsi eseguito per il mittente a partire dalla data in cui è generata la RdAC, come sancito dalle norme sopra richiamate, non può farsi invece retroagire a tale momento l’effetto ulteriore voluto dall’art. 170 c.p.c., vale a dire la comunicazione dell’atto depositato alle altre parti costituite, posto che la conoscenza dello stesso a beneficio delle parti del processo e del giudice presuppone, nell’infrastruttura del processo civile telematico, che vi sia stata anche l’accettazione da parte dell’operatore di cancelleria (cfr. sul punto Tribunale di Torino, ord. 11 giugno 2015, reperibile su www.altalex.com),

ritenuto, dunque, che lo scopo del deposito telematico non può dirsi raggiunto finché non vi è stato l’adempimento da ultimo descritto, la cui prova è data dal “messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione operato dalla cancelleria”, come previsto dall’art. 14 co. 10 del provv. DGSIA del 16 aprile 2014 (c.d. quarta pec),

considerato che la giurisprudenza, concordando sulla necessità del completamento dell’intero iter della trasmissione telematica, ha ritenuto che, in caso di esito negativo di uno o di entrambe le ultime due fasi della descritta procedura, il deposito telematico pur perfetto non può dirsi efficace (Tribunale di Milano ord. 23 aprile 2016), ovvero deve ritenersi nullo ed inidoneo al raggiungimento dello scopo (Trib. di Torino 11 giugno 2015),

ritenuto che la ricostruzione che risulta più convincente è quella che afferma, analogamente a quanto previsto per le notifiche, una dicotomia fra il momento in cui la trasmissione dell’atto processuale telematico si perfeziona per il mittente, coincidente con la generazione della RdAC, e quello in cui essa si perfeziona per l’ufficio e per il destinatario, coincidente con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere,

considerato, pertanto, che nel caso in esame il deposito telematico dell’atto da parte della intimata S.S.r.l. deve ritenersi tempestivamente eseguito, essendo stata generata la RdAC entro la fine del giorno di scadenza dell’adempimento (6 luglio 2015), ma non può dirsi perfezionato ed efficace per la parte intimante T. R. ,

considerato dunque che la parte depositante deve ritenersi incorsa in decadenza, fattispecie da valutarsi necessariamente in rapporto al completamento con esito positivo dell’intera procedura di trasmissione telematica, e che occorre, dunque, verificare la sussistenza dei presupposti per la remissione della stessa in termini ai sensi degli artt. 153 co. 2 c.p.c.,

osservato che per l’accoglimento dell’istanza proposta occorre verificare per un verso la sussistenza di un nesso causale fra l’evento impeditivo e la decadenza in cui è incorsa la parte e per altro verso la scusabilità del comportamento da quest’ultima assunto, vale a dire la non imputabilità dell’evento impeditivo ad una sua responsabilità commissiva o omissiva (cfr. Cass. 23 gennaio 2003, n. 1014),

ritenuto che nella fattispecie in disamina non vi è dubbio in ordine all’eziologia fra l’evento impeditivo (mancata accettazione da parte dell’operatore) e la decadenza,  sicché occorre appuntare l’attenzione sulle ragioni che non hanno consentito alla parte interessata di evitare tale evento e l’inutile decorso del termine,

ritenuto che è verosimile che la mancata accettazione da parte della cancelleria è dipesa dalla codifica di errore restituita dal gestore dei servizi telematici con la terza ricevuta, generata in data 7 luglio 2015 a termine già decorso, e così descritta “numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”,

osservato che la ricevuta in questione ha segnalato al mittente un’anomalia del tipo “error”, secondo la terminologia utilizzata dal provv. 16.04.2014, vale a dire di natura potenzialmente bloccante, ma il cui esito definitivo è lasciato al vaglio finale dell’ufficio ricevente che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito,

considerato che, secondo le direttive impartite dal Ministero della Giustizia con circolare del 23 ottobre 2015, le cancellerie in presenza di anomalie di tipo WARN o ERROR dovranno “ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata”,

ritenuto dunque per un verso che il mittente, pur responsabile di un errore nella compilazione del file datiatto.xml in cui è inserita l’indicazione del numero di r.g. , poteva confidare sull’accettazione del deposito, secondo il tenore letterale della ricevuta del 7 luglio 2015, non essendo l’errore segnalato ostativo ad un qualsiasi intervento dell’ufficio ricevente (c.d. FATAL) e dovendo d’altro canto lo stesso ufficio attivarsi per l’accettazione, salvo impossibilità dipesa da ragioni da comunicare al giudicante con apposita informativa,

ritenuto altresì e per altro verso che il mittente non avrebbe comunque potuto attivarsi al fine di rimediare all’errore commesso entro il termine di decadenza, atteso che il messaggio relativo all’esito dei controlli automatici è allo stesso pervenuto in data successiva alla scadenza,

considerato a tale ultimo riguardo che un onere di rideposito entro i termini sorge solo ove sia possibile rimediare all’errore commesso prima della scadenza, così come si ricava dall’art. 13 co. 4 del d.m. 44/2011 laddove statuisce “il rigetto del deposito da parte dell’ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati oprevisti” (cfr. sul punto Tribunale di Benevento, proc. n. 150/2015 RGE, ord. 13 maggio 2016, inedita),

ritenuto, pertanto, che la decadenza verificatasi non è imputabile al depositante alla luce del concorso delle seguenti circostanze: a) affidamento derivante dalla possibilità di un intervento dell’operatore segnalata nella ricevuta di esito controlli automatici, essendo l’anomalia segnalata del tipo “error”; b) mancata comunicazione al giudice da parte della cancelleria delle ragioni che impedivano in senso assoluto l’accettazione “forzata” del deposito; c) impossibilità di rimediare nei termini essendo le ragioni dell’anomalia e la mancata accettazione state conosciute dalla parte dopo la scadenza del termine,

P.Q.M.

Rimette in termini la S. S.r.l. assegnando alla stessa termine perentorio fino a dieci giorni prima della prossima udienza per il deposito della memoria integrativa ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., fissa per il prosieguo l’udienza del 3 novembre 2016, ore 9.30.

Si comunichi.

Avellino, 31/05/2016

 

Il Giudice Istruttore

Dott. Pasquale Russolillo