Trib. Perugia, sez. II, ord. 15 giugno 2016

 

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TRIBUNALE DI PERUGIA

II^ Sezione civile

Proc. N. nn/aa R.G

Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui alla scorsa udienza del 03.03.2016;

letti gli atti di causa;

OSSERVA

La regola della inderogabilità dei termini perentori, fissata in via generale dall’art. 153 c.p.c., sconta un’importante eccezione, prevista nel secondo comma del medesimo articolo, di portata “generale”, ovvero non cristallizzata ad ipotesi tipiche e specifiche, così rimettendo al Giudice di valutare – caso per caso – la sussistenza della causa giustificativa del mancato rispetto dei termini perentori.

Nel caso di specie, incontestato che la parte opponente abbia depositato la seconda memoria ex

art. 183 co. 6 n. 2 oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, residua al Giudice di verificare se detta violazione rientri in ipotesi di “autoresponsabilità colposa”.

Invero, a seguito della riforma del 2009, e dunque della “deroga” del comma 2 dell’art 153 c.p.c. relativa all’improrogabilità dei termini, si è collaudato il processo di generalizzazione dell’istituto della rimessione in termini attraverso cui si è passati dal sistema fondato sulla regola generale dell’autoresponsabilità da decadenza di tipo “oggettivo”, al sistema dell’autoresponsabilità da decadenza sul fondamento della colpa, di tipo quindi soggettivo (cd. autoresponsabilità “colposa”). Occorre precisare che il concetto di “autoresponsabilità” – e non di “responsabilità” – evidenzia che il comportamento del soggetto non viola alcun dovere verso gli altri ed è finalizzato a realizzare interessi propri del soggetto.

Ciò posto in linea generale, va evidenziato che la introduzione e la applicazione del processo civile telematico ha determinato, nella pratica, il verificarsi di una serie di “eventi nuovi”, inevitabilmente riflettentisi sulla corretta applicazione delle norme procedurali.

Così, se da un lato gli “utenti”, tali considerandosi, in particolare –e per quanto qui rileva- gli avvocati, hanno dovuto dotarsi di una strumentazione tecnologica minima (seppur rilevante), quali

–ad esempio- una connessione al web, la registrazione al PCT e la conseguente acquisizione di un sistema di collegamento telematico individuale e certificato (una vera e propria chiave unica di accesso al sistema), dall’altro lato, quotidianamente, si assiste ad una serie di interventi giurisprudenziali in ordine alle conseguenze di frequenti e diversificate “anomalie” nel deposito di atti telematici, con una casistica molto variegata e con pronunce orientate alcune nel solco di un estremo rigorismo formale, altre in quello della valutazione “elastica” e sostanzialista delle conseguenze dell’”error” nel deposito.

Nella fattispecie concreta, la parte incorsa nella decadenza –proposta istanza di rimessione in termini- ha addotto e dimostrato documentalmente che il mancato tempestivo deposito della memoria istruttoria fosse dipesa da un eccezionale e perdurante -quanto illegittimo- “distacco” della linea telefonica e connessione ADSL operata dal gestore di telefonia scelto dal difensore.

Per incidens, mette conto rilevare che i fatti costituenti il dedotto impedimento possono considerarsi incontestati, sia in considerazione della produzione documentale allegata alla istanza di rimessione in termini, sia in relazione al comportamento processuale della controparte che, pur argomentando in maniera incisiva e puntuale sulle conseguenze ed effetti del tardivo deposito, non ha sollevato alcun dubbio od eccezione sulla veridicità di quanto affermato dal difensore di parte opposta.

Ciò che esonera questo Giudice da ogni incombente istruttorio previsto dall’art. 294 2° co. c.p.c. così come richiamato dall’art. 153 c.p.c..

Ebbene, ritiene questo Giudice che la causa che ha determinato il ritardo nel deposito della memoria istruttoria non sia imputabile a colpa e/o negligenza della parte.

Il difensore di parte opposta ha dimostrato di aver posto in essere una serie di attività finalizzata ad eliminare l’inconveniente –eterodeterminato- senza riuscirci.

Peraltro, la circostanza che in altre occasioni (perdurando il distacco della linea telefonica e di connessione al web, operata dal gestore) il medesimo legale abbia ovviato utilizzando strumenti di altri colleghi, rappresenta –semmai- lo zelo e la diligenza del professionista e non un elemento da cui trarre la conseguenza negativa del mancato analogo impegno nella fattispecie de qua.

Diversamente opinando, si arriverebbe a dover “pretendere” che ciascun avvocato debba munirsi

–sempre e comunque- di almeno un doppione della apparecchiatura tecnologica di base (magari con gestori diversi e diversi luoghi di collegamento della linea telefonica) per “partecipare” al PCT

(e per ovviare anche ad un distacco temporaneo dipendente da guasto improvviso o da illegittimo distacco della linea telefonica), ciò che, a parere di questo Giudice, appare un comportamento inesigibile.

Da ultimo, si rileva che le motivazioni esposte involgono ed assorbono anche la questione relativa alla mancata notifica del decreto di fissazione della comparizione personale delle parti, in seguito alla istanza di rimessione in termini.

Va, invero, considerato che, in virtù del principio della conservazione degli atti al raggiungimento dello scopo, ex art. 156 u. co. c.p.c., il fine per il quale il Giudice aveva disposto la notifica della istanza e della fissazione della udienza di comparizione, era quello di consentire il contraddittorio tra le parti ed assumere una decisione solo all’esito del medesimo.

Il fine dedotto può ritenersi raggiunto nella par condicio dei contendenti, visto che questo Giudice ha comunque autorizzato il deposito di memorie illustrative sul punto, riservandosi, all’esito, la decisione.

In merito al disconoscimento del documento allegato in copia fotostatica (tale dovendosi considerare anche il documento depositato, in fase endo-procedimentale, per via telematica), ed alla successiva istanza di verificazione, non ché alle dedotte, reciproche eccezioni, si chiarisce quanto segue.

E’ infondata la eccezione, sollevata da parte opposta, circa la irritualità e/o tardività del disconoscimento effettuato dall’opponente; e ciò per due ordini di motivi: in primis, la eccezione è di per sé generica, risolvendosi in una mera clausola di stile, laddove la parte che la solleva non specifica e nemmeno adduce i motivi, di fatto e/o di diritto, sottesi alla doglianza; in secundis, rispetto ad una fotocopia non è necessario il disconoscimento della sottoscrizione di cui all’art.

215 c.p.c., essendo, tuttavia, necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio la fotocopia, ne contesti la conformità al’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c.; evitando, dunque, di ricorrere a formule generiche e/o di stile, in quanto tali inefficaci ai fini del vaglio di ammissibilità e fondatezza del Giudice.

In sostanza, la parte interessata deve, alternativamente: a) contestare la conformità della fotocopia all’originale, riservandosi poi –una volta prodotto quest’ultimo- di disconoscere la propria sottoscrizione; b) ammettere la conformità della fotocopia all’originale, ma disconoscere la sottoscrizione.

Parte opponente ha certamente adempiuto all’onere impostole: ha affermato e ribadito, con formula sintetica, ma chiara e sufficientemente specifica, la volontà di disconoscere la conformità della copia all’originale e, comunque, di disconoscere la propria sottoscrizione, residuando, inalterata, la sua facoltà di disconoscimento della sottoscrizione sull’originale del documento, quando esso sarà materialmente presente nel fascicolo di ufficio.

Su tale ultimo aspetto, per completezza, va detto che nessuna possibilità ha finora avuto parte opposta di assolvere all’onere della produzione.

Invero, in presenza di norme procedurali che “impongono” la allegazione di atti e documenti

“endoprocedimentali” esclusivamente per via telematica, il documento in originale (in formato cartaceo) può legittimamente transitare nel fascicolo di ufficio solo previo ordine o autorizzazione del Giudice.

Parte opposta, di conseguenza, fintanto che non sarà formalizzato il disconoscimento della sottoscrizione dell’originale del documento, non avrà alcun onere di formulare istanza di verificazione, né di articolare i mezzi di prova utili, né di indicare e/o produrre documenti che possano servire di comparazione.

In ultima analisi va dichiarata la illegittimità ed irritualità della produzione documentale effettuata da parte opposta alla udienza del 03.03.2016; tale produzione non era stata autorizzata e, comunque, è stata effettuata in violazione delle disposizioni afferenti i depositi telematici.

P.Q.M.

– Accoglie l’istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2

c.p.c., avanzata da parte opposta, dichiarando la utilizzabilità della medesima memoria già depositata (seppur tardivamente).

– Concede all’opponente il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per eventuale memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., finanche integrativa di quella già depositata.

– Dichiara inammissibile la produzione documentale effettuata dalla opposta in data 03.03.2016

e ne ordina la espunzione dal fascicolo di ufficio.

– Fissa la udienza del 16.12.2016, ore 9.00 per la comparizione delle parti, affinché parte opposta provveda al deposito in udienza dell’originale del documento di cui è contestata la sottoscrizione, con le eventuali successive attività di cui agli artt. 214 ss. C.p.c.

– Riserva, all’esito, ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi.

 

Perugia, 15.06.2016                                                                                    Il GOT