Trib. Venezia, sez. lav., sent. 8 febbraio 2017 n. 68 (est. Calzavara)

 

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Notifica via PEC – Modalità di attestazione di conformità della copia notificata (art. 16-undecies, c. 3, d.l. n. 179/2012) – Relata di notifica – Documento separato – Individuazione della copia – Specifiche tecniche – Mancanza – Irregolarità – Raggiungimento dello scopo – Lesione del diritto di difesa – Esclusione

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del GG/MM/AAAA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. NN/AAAA RG avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo – retribuzioni ”

TRA

I. B. S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall’Avvocato R. M. ed elettivamente domiciliata Indirizzo Telematico

– ricorrente

E

R. E. – rappresentato e difeso dagli Avvocati A. G. S. e C. D. ed elettivamente domiciliato in ***,

-resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

 

Con ricorso per ingiunzione depositato in data GG/MM/AAAA, il signor R.E. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, l’emissione del decreto n. nn/aa, con il quale è stato ingiunto alla I. B. S.R.L. il pagamento della somma in linea capitale di € 4.736,00, oltre agli accessori ex art. 429 c.p.c. e spese legali. Detto decreto veniva notificato alla I. B. S.r.l. una prima volta a mezzo p.e.c. in data 16 novembre 2015 e una seconda in data 3 dicembre 2015.

Con ricorso depositato in data 23/12/2015 I. B. S.r.l., propone opposizione al predetto decreto ingiuntivo n. nn/aa e chiede <<In via preliminare – dichiarare la nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo n. nn/aa e, conseguentemente, l’inefficacia del decreto medesimo ex art. 644 C.p.p.; Nel merito: – dichiarare illegittimo, nullo, irrito e di nessun effetto, e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. nn/aa, pubblicato in data 16 novembre 2015 dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro; – dichiarare prescritto ex art. 2955 Cod. civ. il credito azionato in sede monitoria dal signor R.E.; in subordine, respingere in ogni caso la domanda di pagamento del signor E. nei confronti di I. B. S.r.l. per la somma di € 4.736,00 perché infondata in fatto e diritto e comunque ridurre la pretesa dello stesso nei limiti del provato e del giusto; in via riconvenzionale: – condannare il signor R. E. al pagamento in favore di I. B. S.r.l. della somma pari ad € 4.105,23 od in subordine compensare in tutto od in parte detta somma con il credito che eventualmente risultasse dovuto dalla I. B. S.r.l. al signor R.E.. Con vittoria di spese e compensi di avvocato;>>.

Con articolata memoria depositata in data 11/2/2016 si è costituito l’opposto contestando quanto dedotto dalla società ricorrente/opponente e chiedendo il rigetto delle eccezioni e dell’opposizione.

Istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l’esame di alcuni testi e l’interrogatorio libero dell’opposto, la causa viene all’odierna udienza discussa,previo scambio di note, e decisa come da dispositivo di seguito riportato e per le ragioni di seguito svolte.

 

*** *** ***

 

Quanto alla eccezione di nullità della notifica del ricorso e decreto monitorio si osserva che in virtù dell’entrata in vigore della legge 132 del 6/8/2015 (21/8/2015) di conversione del d.l. 83 del 27/6/2015 sono stati introdotti nel d.l. 179/2012 l’art. 16 decies e l’art. 16 undecies.

Per quanto d’interesse, i commi 2 e 3 dell’art. 16 – undecies hanno previsto <<2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.>>

Poiché a norma dell’art. 3 – bis, comma 5, legge 53/1994 la relazione di notificazione deve eseguirsi necessariamente su documento separato (vd. <<5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato; f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2>>), ne consegue che, con l’entrata in vigore della legge 132/2015, l’attestazione di conformità della <<copia informatica>> dell’atto o provvedimento da notificare deve essere effettuata solo nelle relata di notifica.

Si è pertanto ritenuto che la notifica a mezzo PEC della <<copia informatica>>, dall’entrata un vigore della legge 132/2015 (21/8/2015), e sino all’emanazione delle Specifiche tecniche da parte del Responsabile dei Servizi telematici del Ministero di Giustizia (avvenuta sulla GU del 7/1/2016) fosse inammissibile, mentre doveva sempre ritenersi ammissibile la notifica a mezzo PEC del <<duplicato informatico>>, non necessitando questo di alcuna attestazione di conformità.

Come è noto il << duplicato informatico>> (definito dal CAD, d.lvo 82/2005, art. 1, comma 1 lett. i-quinquies) come “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”) altro non è se non un ulteriore originale rispetto a quello presente nel fascicolo informatico.

In verità, in ambito digitale, è assolutamente improprio parlare di originale e di copia, posto che è possibile creare infiniti “originali” di uno stesso file, e quindi documenti che sono – rispetto a quello originario – del tutto identici in forma e contenuto; per tale ragione – al fine evitare problematiche interpretative rispetto alle norme del nostro ordinamento – è stato coniato il termine <<duplicato informatico>>, identificando così una sorta di <<copia>> del tutto identica al documento dal quale è stata estratta (<<duplicato>> appunto).

I duplicati informatici, ai sensi dell’art. 23bis, comma 1, CAD “[…]. hanno lo stesso valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti […]” e non necessitano quindi di alcuna attestazione di conformità.

La <<copia informatica di documento informatico>> invece è << il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari>> (art. 1, lett. i-quater), CAD) e per questo ne deve essere attestata la conformità (vd. art. 23- bis, comma 2, CAD << Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico>>).

In pratica, la copia informatica ha estensione .pdf e proprio perché è una <<copia>> reca la “coccardina” in quanto vi è la firma dell’avvocato o del Giudice (a seconda che si tratti dell’atto dell’avvocato o del provvedimento del Giudice) e sono indicati i dati di registrazione, mentre il duplicato informatico è un file con estensione .pdf o.p7m e, in quanto duplicato e cioè replica dei originale, non riporta la coccardina né i dati di registrazione.

Le nuove Specifiche tecniche sono state emanate il 28/12/2015 e il provvedimento è stato inserito nella GU del 7/1/2016. L’art. 19bis prevede che «1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.>>.

Nel caso in esame in data 16/11/2015 la difesa di E. ha proceduto alla notifica a mezzo PEC della “copia informatica” del ricorso e del decreto, attestando la conformità all’originale sul ricorso e sul decreto, con conseguenti due profili di irregolarità: a) l’attestazione di conformità è apposta sull’atto e provvedimento e non nella relata di notifica; b) l’attestazione è stata compiuta in assenza delle specifiche tecniche che la disciplinassero.

Nella successiva notifica del dicembre la predetta difesa ha nuovamente notificato copia informatica di ricorso e decreto inserendo l’attestazione di conformità nella relata di notifica di tutti gli atti ( procura e ricorso) e provvedimenti (decreto) e anche su quest’ultimo.

Vi è dunque da chiedersi se le irregolarità siano tali da inficiare la notifica del decreto ingiuntivo oppure no e ritiene il Giudicante che, alla luce dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c. e 111 Cost., nonostante le evidente irregolarità compiute dalla difesa E. non possa essere dichirata la nullità della notifica, atteso che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato: il ricorso monitorio, procura e decreto sono, invero, stati portati a conoscenza della parte ingiunta, corrispondono all’originale e la parte ingiunta ha avuto la possibilità di difendersi adeguatamente, come in effetti si è difesa ampiamente, sia eccependo la nullità della notifica, sia eccependo la prescrizione presuntiva sia, nel merito, contestando la pretesa dell’ingiungente e chiedendo di provare di aver adempiuto alla propria prestazione.

Alcuna lesione al diritto di difesa si è verificata e l’irregolare attestazione di conformità – determinata anche da una pasticciata e confusa normativa che ha introdotto, ormai nel pieno dell’utilizzo delle PEC e dell’obbligo di deposito telematico del ricorso monitorio, un obbligo di attestazione nella relata di notifica, necessariamente separata, da disciplinarsi con una normativa secondaria, intervenuta ben sei mesi dopo – non ha in alcun modo inciso sul pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’ingiunto.

In senso analogo, seppur in diversa fattispecie, si veda la recente pronuncia di Cass. SSUU secondo la quale <<l’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale>> (vd. Cass. SSUU n. 7665 del 18/04/2016).

Ha rilevato in particolare la S.C. SSUU come << Opera […] nella fattispecie l’insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno Specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte>>.

Nel caso in esame parte opponente non ha prospettato nessuna ragione per la quale l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del suo diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale del Giudice.

Pertanto l’eccezione deve essere rigettata.

Omissis