Trib. Rovigo, sez. I, sent. 3 febbraio 2017 n. 110 (est. Bettio)

 
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Comparsa di costituzione e risposta – Deposito per via telematica – Ricevuta di avvenuta consegna – Ritardo nel rilascio – Imputabilità alla parte – Esclusione – Rimessione in termini

 

Tribunale di Rovigo, sez. I Civile, sentenza 3 febbraio 2017, n. 110

Giudice Bettio

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Omissis

All’udienza dell’11.01.2017 parte attrice eccepiva la tardività del deposito della comparsa di risposta e quindi l’inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta da controparte, questione che necessita di essere risolta anticipatamente mediante sentenza parziale non definitiva.

Alla successiva udienza del 20.01.2017 fissata, su richiesta delle parti, per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. sulla questione preliminare sopra indicata, parte convenuta chiedeva un rinvio per il deposito di documentazione in merito al mal funzionamento del sistema telematico all’epoca del deposito della comparsa di costituzione di cui si tratta .

All’udienza del 03.02.17 le parti procedevano alla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..

Preliminarmente va dichiarata l’irrilevanza ai fini della decisione del documento prodotto da parte convenuta all’udienza del 03.02.17 (cfr. comunicazione della piattaforma che gestisce polisweb prodotta).

Ai fini della risoluzione del contrasto intercorso tra le parti appare necessario risolvere la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti di cui l’art. 153 c.p.c. per la rimessione in termini del convenuto in relazione al deposito della comparsa di costituzione e della conseguente ammissibilità delle domande riconvenzionali svolte. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la rimessione in termini è possibile a seguito della dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. Civ. Sez. III, 11.11.2011, n. 23561; Cass. Civ. Sez. L, 16.10.2015, n. 20992). Va precisato, inoltre, che, nella valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui alla norma sopra citata, il giudice può valutare tutte gli elementi oggettivi emergenti dagli atti e dai documenti di causa.

La questione va, quindi, analizzata sotto un duplice profilo: da un lato il perfezionamento della notifica e dall’altro l’imputabilità alla parte della tardività di questo.

Va rilevato che ai sensi dell’art. 51 D.L. 90/2014 il momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici è quello indicato nella ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del

Ministero della Giustizia (cd. RAC). Nel caso di specie, i convenuti hanno depositato l’atto introduttivo alle ore 18.33 del 20.12.2016, così come indicato dalla stampa della casella di posta elettronica del fascicolo telematico dell’Avv. P. (cfr, doc. 19 fasc. parte convenuta), mentre la ricevuta di avvenuta consegna è stata recapitata all’indirizzo di parte convenuta solo in data 21.12.2016. Ad ogni modo il giorno e l’ora del deposito non sono mai stati contestati. Va quindi evidenziato che il deposito della comparsa di costituzione si è perfezionato ex lege in data 21.12.2016 e quindi tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 166 c.p.c.

Ciò posto, resta però da chiarire se la tardività del perfezionamento del deposito di cui si tratta sia o meno imputabile a parte convenuta. Va premesso che la documentazione prodotta da detta parte afferente all’interruzione dei servizi informatici del settore civile per l’installazione di modifiche evolutive, migliorative e correttive non riguardava il deposito di atti introduttivi, bensì la consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria, l’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato, il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati, tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici, tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni e i pagamenti telematici (cfr. docc. 17-18 fascicolo parte convenuta) e nella stessa si dà atto che il riavvio del sistema comunque era fissato a partire dalle ore 24.00 del 17 dicembre 2016 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 19 dicembre 2016, e quindi in data anteriore a quella in cui parte convenuta ha effettuato il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta. Inoltre, non è stata prodotta alcuna documentazione attestante eventuali difficoltà di deposito di atti nei giorni successivi all’interruzione.

Tuttavia, il cuore della questione giuridica che qui interessa, afferisce ad un’analisi sistematica della disciplina processuale codicistica integrata con quella riguardante il processo telematico. Non si può, infatti, non considerare che la legge non stabilisce alcun esplicito divieto di deposito entro un certo limite orario dell’ultimo giorno utile per la costituzione del convenuto ai sensi dell’art. 166 c.p.c. e che il termine entro il quale il convenuto deve costituirsi è di almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione e non minore. In tale ottica, la circostanza che il sistema abbia emesso la ricevuta di avvenuta consegna (cd. R.A.C.) oltre sette ore dopo il deposito dell’atto di cui si tratta non può essere imputabile alla parte, non avendo questa il controllo del sistema. Del resto, se si imputasse il ritardo del sistema nell’emissione di detta ricevuta alla parte, si arriverebbe a sostenere che il limite concreto di costituzione del convenuto non è quello previsto dall’art. 166 c.p.c, ovvero di venti giorni prima dell’udienza, ma inferiore, con un evidente violazione del dettato normativo.

In sostanza, se, da un lato, è pacifico che il deposito telematico si perfeziona solo con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. R.A.C.); dall’altro, qualora il deposito sia andato a buon fine, ancorché tardivamente, e la parte abbia effettuato lo stesso entro l’ultimo giorno utile, non si può imputare a quest’ultima un ritardo del sistema nell’emettere la ricevuto sopra menzionata non essendo previsto normativamente, oltre che alcun divieto del deposito entro la mezzanotte del giorno di scadenza, neppure un tempo mimmo intercorrente tra il deposito svolto dalla parte e l’invio da parte del sistema della ricevuta di cui si tratta, sicché quest’ultima non potrebbe comunque svolgere una previsione ex ante prognostica rispetto al compimento di detta ultima formalità non dipendente da propria attività processuale poiché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà come specificato dalla giurisprudenza sopra citata.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la rimessione in termini di parte convenuta con conseguente assorbimento delle ulteriori istanze, anche istruttorie, formulate dalle parti. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio appare necessario rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza per la prosecuzione dello stesso.

Omissis