Trib. Roma, sent. 23 gennaio 2017 n. 1127 (Pres. est. Mannino)

 

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Firma digitale – Sottoscrizione di atto di cessione di quote – Disconoscimento – Onere probatorio – Titolare del dispositivo di firma

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composto:

Dott. Francesco Mannino                                                                          Presidente rel.

Dott. Stefano Cardinali                                                                                                Giudice

Dott. Umberto Gentili                                                                                 Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. NN Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno AAAA, avente come

Oggetto: Nullità contratto di vendita – Impugnazione di delibera assembleare

promossa da:

A.B.M. (c.f.**), in proprio e nella qualità di socio e di Amministratore Unico di I. srl, rappresentato e difeso dagli Avvocati L.G. e V.F.,elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in via ** n.**, come da mandato in calce all’atto di citazione.

Attore

Contro

U.F. (c.f.**), RESIDENTE IN ** via ** n.**, rappresentato e difeso dall’Avv. F.M. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in **, via ** n.**, giusta procura speciale ad litema margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

I. S.R.L. (C.F.**), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via ***.

C. O. (c.f.**)

Convenuti contumaci

All’udienza dell’11/10/16 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con l’assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere integralmente richiamato quanto già esposto nella citata sentenza n. NN/AAAA in relazione al presente giudizio.

In particolare, si ribadisce che appare preliminare statuire sulla dedotta “falsità, inesistenza e/o nullità dell’atto di cessione di quote della società I. S.r.l., dal sig. B.M. a favore del Sig. O.C., datato 13.3.2013, e trasmesso al Registro delle Imprese in data 15.3.2013”.

Al riguardo, l’attore con l’atto di citazione del predetto giudizio ha disconosciuto la sottoscrizione dell’atto di cessione delle quote, sostenendo che essa sarebbe stata apposta dal F. utilizzando abusivamente il dispositivo di firma digitale del B.M. e, conseguentemente, ha dedotto che l’atto di cessione sarebbe inesistente e, comunque, nullo perché privo di valida sottoscrizione.

Nei loro atti le parti hanno disquisito e teorizzato in merito agli effetti del dedotto disconoscimento, se a seguito di quest’ultimo il documento in questione possa essere utilizzato e quale efficacia probatoria abbia ed a quale tra le odierne parti in causa competa l’onere di provare l’autenticità della sottoscrizione e la validità od invalidità dell’atto di cessione.

Deve essere ribadito che, ai fini della presente decisione, è irrilevante la circostanza che il B.M. si sia limitato a disconoscere la firma digitale dell’atto in questione e non abbia proposto querela di falso, attenendo la scelta tra querela e disconoscimento all’effetto che si vuole ottenere, o incidentale tra le parti in causa, limitatamente al procedimento nel quale è operato il disconoscimento, o erga omnes, nell’ipotesi di accertamento della falsità a seguito di querela. Al riguardo, si è già chiarito che per la giurisprudenza del S.C., conforme sin dalla sentenza S.U. n. 3734/1986 e più recentemente nn. 19727/2003 e 1789/2007, “Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita -oltre alla facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio-, anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere nè espressamente nè tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti ‘erga omnes’ e non nei soli riguardi della controparte. …”

In tema di oneri probatori, attesa la modalità di sottoscrizione dell’atto di cessione delle quote, apposta con l’utilizzazione del dispositivo di firma digitale del B.M., va ricordato che nella fattispecie oggetto di giudizio deve essere applicato l’art. 21, secondo comma del Codice dell’Amministrazione Digitale, secondo cui, in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma (digitale) in esame nella presente controversia, l’utilizzo del dispositivo di firma “si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”; vi è, quindi, una inversione dell’onere della prova e compete a chi opera il disconoscimento della sottoscrizione per smentire di avere egli sottoscritto con firma digitale l’atto di cessione delle quote, provare di non avere apposto la firma digitale.

Per il disposto della norma sopra richiamata, l’onere di provare chi abbia utilizzato il dispositivo di firma digitale, con cui è stato sottoscritto la cessione in argomento, compete proprio all’odierno attore, che era il titolare del dispositivo in questione. Il B.M., per negare di avere sottoscritto l’atto di cessione delle quote, ha sostenuto che detto dispositivo era nella disponibilità del F. e che era stato abusivamente utilizzato da quest’ultimo. Inoltre, per rafforzare e provare le sue affermazioni l’attore ha affermato che, alla data e all’ora della presunta sottoscrizione, egli si trovava presso l’abitazione delle signore M. e V.P., in via ** n. **, ove si era trattenuto sin dalla sera prima e che aveva lasciato soltanto intorno alle ore 11.30 del 13.3.2013; al riguardo ha prodotto copia delle ricevute relative al pagamento del parcheggio situato in via Buonarroti n. 16, nei pressi di detta abitazione, ed ha chiesto di escutere a testimoni M. e V.P. su quanto da lui evidenziato.

Come già evidenziato nella predetta sentenza n. NN/AAAA, la dedotta circostanza che il B.M., alla data e all’ora della presunta sottoscrizione, si trovasse in via ** n.**, a casa delle P., di per sé non escluderebbe che l’attore avesse comunque potuto utilizzare il suo dispositivo di firma digitale da quella abitazione e non fornirebbe la prova che detto dispositivo non fosse nella sua disponibilità e fosse, invece, detenuto dal F..

Quest’ultimo, peraltro, ha negato di avere mai avuto la disponibilità del dispositivo di firma digitale del B.M. e, come si evince dalla lettura sia della comparsa di risposta relativa al presente procedimento n. NN/AAAA r.g. che della prima comparsa conclusionale, ha specificamente contestato la rilevanza delle argomentazioni formulate dall’attore affermando testualmente: “Per sostenere le proprie ragioni, il deducente aggiungeva che il 13.03.2013 si trovava presso l’abitazione delle Sig.re M. e V.P., in via ** n. ** e in tale giorno lo stesso riceveva ed effettuava decine di telefonate. Tali affermazioni non solo nuovamente non provano nulla, ma sono anche totalmente irrilevanti ed inconferenti alla fattispecie in esame, visto che la sottoscrizione con firma digitale è una operazione rapida e non complessa: è semplicemente necessario collegarsi alla porta usb di un qualsiasi computer per pochi minuti.”

A fronte di tali condivisibili argomentazioni, si deve rilevare che nelle medesime comparsa di risposta e comparsa conclusionale sempre il F., ha riportato, in corsivo e virgolettato il contenuto delle spiegazioni che egli aveva fornito il 5 aprile 2013 agli Organi di Polizia Giudiziaria in riferimento alla vicenda de qua. Tra l’altro, il F. aveva testualmente scritto: “…….il sig. B. ha avuto conoscenza della mia visita presso la C. di R. di A., filiale di **.

In tal caso, una persona normale, avendo conoscenza, in teoria, che il suo dispositivo di firma digitale era nelle mie mani, avrebbe già dovuto, in data 12/03/2013, revocare o sospendere il certificato di firma digitale.

Questo non si è verificato in quanto il sig. B. non aveva nessun motivo per sospendere o revocare il certificato di firma in quanto lo stesso è stato sempre nella sua disponibilità.

Conseguentemente il giorno 13/03/2013, si è presentato per firmare digitalmente l’atto di cessione; lo ha fatto mentre riceveva decine di telefonate ai due cellulari ed è andato via per una serie di urgenze, contando sul fatto che ci saremmo rivisti durante la giornata.

Il F., quindi, ha chiaramente affermato che il B.M. era sempre stato in possesso del suo dispositivo di firma digitale e il 13 ottobre 2013 aveva firmato digitalmente l’atto di cessione nello studio del F., alla presenza di quest’ultimo. Orbene, tali affermazioni del F., indipendentemente dall’ipotizzabile contrasto delle stesse con altre argomentazioni del medesimo convenuto, contrastano insanabilmente con la ricostruzione dei fatti fornita dal B.M. e con le specifiche indicazioni che quest’ultimo ha fornito.

Orbene, la versione resa dal F. è stata smentita sia dalla produzione documentale effettuata dall’attore che dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste M.P..

Quest’ultima, infatti, con specifici riferimenti atti a giustificare i suoi ricordi, ha confermato che il B.M., all’epoca suo fidanzato, la notte tra il 12 ed il 13 marzo 2013 aveva pernottato nell’abitazione della teste, sita nella locale via **, allontanandosene solo nella tarda mattinata del 13 marzo. La P., inoltre, ha affermato che l’odierno attore era giunto in via ** con la propria auto che, durante la notte, aveva parcheggiato in un garage pubblico di via **, strada posta, appunto, nelle vicinanze della via **.

Le dichiarazioni della teste trovano diretta conferma nella produzione da parte del B.M. dello scontrino – ricevuta di pagamento del parcheggio di via ** e dell’estratto conto di quel periodo della sua carta di credito **. Il giorno e l’ora di emissione (13/3/13 ore 11,36) e l’importo pagato (€25,00, compatibile con il posteggio notturno) forniscono riscontro alle affermazioni della P. e ne confermano la credibilità.

Si deve, pertanto, ritenere provato che l’odierno attore trascorse la notte tra il 12 ed il 13 marzo 2013 nella casa della donna in via ** e ne uscì, appunto, nella tarda mattinata del 13; ciò smentisce l’assunto del F., secondo cui la firma digitale dell’atto di cessione delle quote (avvenuta alle ore 8,50 del 13/3/13) era stata effettuata in sua presenza dal B.M. all’interno dell’ufficio del predetto convenuto.

Parimenti appare provato che, come sostenuto da parte attrice, l’atto di cessione delle quote della società I. S.r.l. a favore di O.C. non fu firmato telematicamente dal B.M..

A ciò consegue la nullità dell’atto di cessione delle quote della società I. S.r.l., da parte dell’odierno attore a favore di O.C..

Quest’ultimo, quindi, allorchè partecipò all’assemblea dei soci della I. s.r.l. svoltasi in data 26.3.2013 in cui fu approvata la delibera avente ad oggetto la revoca della nomina di A.B.M. quale Amministratore Unico e la nomina, in sua sostituzione, di U.F., non era socio della predetta società.

Pertanto, consegue

– la invalidità

– dell’assemblea dei soci della I. s.r.l. svoltasi in data 26.3.2013 cui partecipò, appunto, il C., quale socio;

– della delibera approvata in detta assemblea avente ad oggetto la revoca della nomina di A.B.M. quale Amministratore Unico e la nomina, in sua sostituzione, di U.F..

Deve essere ordinata l’annotazione della presente sentenza nel registro delle Imprese.

Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni avanzata dal B.M., non avendo egli fornito alcuna prova dei danni lamentati (prova che deve sussistere sia pure a fronte di una richiesta di liquidazione equitativa).

Per il principio della maggiore soccombenza, le spese processuali del presente giudizio vanno poste per 2/3 a carico del convenuto U.F. che, costituitosi in nome proprio, ha resistito alle domande avanzate dall’attore; la soccombenza di quest’ultimo in relazione alla domanda di risarcimento danni da lui avanzata, induce a compensare le predette spese processuali nella misura di 1/3.

Dette spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n.55/14, vanno liquidate, per l’intero, in complessivi €9.000, oltre €900 per spese vive documentate ed oltre accessori come per legge,

Con riferimento al rapporto processuale intercorso tra l’attore ed i convenuti I. s.r.l. e C.O., le spese processuali possono essere integralmente compensate poiché i predetti convenuti, non costituendosi e rimanendo contumaci, non hanno resistito alle domande, avanzate dall’attore, meritevoli di accoglimento.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

 

– dichiara

– la nullità dell’atto di cessione delle quote della società I. S.r.l., da parte dell’odierno attore a favore di O.C. avvenuta con atto a firma digitale delle ore 8,50 del 13 marzo 2013;

– la invalidità

– dell’assemblea dei soci della I. s.r.l. svoltasi in data 26.3.2013;

-della delibera approvata nell’assemblea dei soci della I. s.r.l., svoltasi in data 26.3.2013, avente ad oggetto la revoca della nomina di A.B.M. quale Amministratore Unico e la nomina, in sua sostituzione, di U.F.;

– ordina l’annotazione della presente sentenza nel registro delle Imprese;

– rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da A.B.M.;

– condanna U.F. al pagamento di 2/3 delle spese processuali del presente procedimento, liquidate per l’intero come in motivazione, e compensa il residuo terzo tra le predette parti in causa;

– compensa interamente le spese processuali tra A.B.M. ed i convenuti I. s.r.l. e C.O.;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del Tribunale – Tribunale delle Imprese, in data 20 dicembre 2016

Il Presidente est.

(dott. Francesco Mannino)