Trib. Torino, sez. I, ord. 14 febbraio 2017 (est. Sburlati)

 
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Principio di sinteticità degli atti processuali (art. 16-bis, c. 9-octies, d.l. n. 179/2012) –  Tecniche di redazione – Sommari ipertestuali e collegamenti ai documenti prodotti – Valutazione sotto il profilo del pregio dell’attività prestata

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRIMA SEZIONE CIVILE

N.R.G. nn/aaaa – E. G. SAS DI D. M. – D. S.

Il giudice dr. Ludovico Sburlati, 

sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

rilevato che parte attrice ha domandato ex art. 649 Cpc la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto; 

ritenuto che nella specie non ricorrano “gravi motivi”, poiché l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, atteso che i documenti prodotti da parte attrice, valutati anche in relazione quelli prodotti da parte convenuta (cfr. doc. 14 – 19 fasc. conv.), allo stato non assumono una decisiva valenza ai fini della dimostrazione delle allegazioni contenute nella citazione; 

ritenuto pertanto che l’istanza ex art. 649 Cpc debba essere rigettata; 

vista la richiesta delle parti ex art. 183 c. 6 Cpc.

PQM

Rigetta l’istanza ex art. 649 Cpc;

concede alle parti i termini perentori di cui all’art. 183 c. 6 Cpc, con decorrenza a far data dal 27/02/2017 (tenuto conto dei tempi di comunicazione e del carico del ruolo);

richiamato il principio di sinteticità degli atti depositati con modalità telematiche di cui all’art. 16 bis c. 9 octies Dl 179/2012, invita le parti a dotare gli atti di sommari ipertestuali e collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti con gli stessi, osservando che l’uso di queste tecniche di redazione è valutabile sotto il profilo del pregio dell’attività prestata;

fissa per provvedere sulle istanze istruttorie l’udienza del 21/06/2017, autorizzando il ritiro dei fascicoli.

Si comunichi.

Torino, 14 febbraio 2017.

IL GIUDICE

dr. Ludovico Sburlati