Trib. Torino, sez. I, ord. 23-27 dicembre 2016 (est. Sburlati)

 

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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nrg nn/aaaa

Il giudice dr. Ludovico Sburlati,

sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,

ha pronunciato ai sensi degli art. 702 bis e seg. Cpc la presente

ORDINANZA

Le domande attoree hanno a oggetto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dai vizi di una pavimentazione, quantificati in € 64.479,11.

Per quanto concerne lo svolgimento del processo, va rilevato che nella memoria del 04/11/2016 l’attrice ha rinnovato l’istanza di revoca dell’ordinanza del 05/02/2016, che ha rimesso in termini per la costituzione la M. M. & C. Sas, a seguito del rifiuto da parte della cancellaria della comparsa di risposta del 29/01/2016, che indicava “un errato registro (Lavoro anziché Contenzioso Civile)” (cfr. mem. 04/11/2016 p. 2).

La natura della questione rende necessario osservare che, ai sensi dell’art. 16 bis c. 7 Dl 179/2012, “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”; a livello di fonti secondarie, analoga è la previsione dell’art. 13 c. 2 Dm 21/2011, secondo cui “i documenti informatici … si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”.

In applicazione di tali norme, nella specie è da ritenere che la convenuta si sia tempestivamente costituita il 29/01/2016, come dimostrato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna (cfr. doc. 3 all. mem. 03/02/2016), non rilevando al riguardo il successivo rifiuto dell’atto da parte della cancelleria in data 01/02/2016, derivante dal fatto il procedimento è “della VI Sez. Civile del Tribunale e non della Quinta Civile Sez. Lavoro” (cfr. doc. 5 all. mem. 03/02/2016).

Invero, come già affermato da questo Tribunale nell’ordinanza del 13/05/2016 nella causa Nrg nn/aaaa, l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la fattispecie del deposito, ma riguarda “il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale”, non potendosi ammettere che “anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito”. E’ infatti opportuno evitare per gli atti telematici che meri errori materiali, anche di piccola entità e privi di rilevanza negli atti analogici, comportino gravi conseguenze processuali, in ipotesi in cui potrebbe non applicarsi l’istituto della rimessione in termini ex art. 153 Cpc, che presuppone la non imputabilità della causa della decadenza.

In questo caso, è pertanto da ritenere che il nuovo invio della comparsa di risposta abbia esclusivamente comportato l’eliminazione dell’errore materiale che impediva l’inserimento nel fascicolo di un atto già ritualmente depositato, poiché, come risulta anche dal punto 7.1 della circolare ministeriale del 23/10/2015, “il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall’uno all’altro registro”.

Ne discende la revoca dell’ordinanza del 05/02/2016, dovendosi ritenere depositata la comparsa di risposta del 29/01/2016.