Trib. Torino, sez. III, ord. 23 febbraio 2017 (est. Bosco)

 

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Comparsa di costituzione e risposta – Deposito per via telematica – Rifiuto della cancelleria oltre il termine – Errore “fatale” – Firma non integra di un allegato – Ulteriore deposito – Rimessione in termini

 

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Giudice dott.ssa Raffaella Bosco,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23.2.2017,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso

Che A. S. ha contestato la tardività della costituzione con tutte le conseguenti decadenze di cui all’art. 165 c.p.c.

Che I.D. S.R.L. ha negato la tardività della costituzione rilevando che:

·         ha tentato il deposito della comparsa di costituzione e relativi documenti in data 3.2.2017 e quindi entro il termine ex art. 165 c.p.c.,

·         la costituzione non è andata a buon fine a causa di un errore fatale comunicato con la quarta PEC in data 6.2.2017 e quindi oltre il termine utile per la tempestiva costituzione;

·         dalla nota di rifiuto del deposito – quarta PEC – si evince che il problema è stato generato dall’allegato doc. 4 per firma non integra, precisando che tale documento era un provvedimento firmato dalla dott.ssa Ferrero;

·         la costituzione è regolarmente avvenuta il 10.2.2017 depositando l’allegato 4 in copia scansionata, autenticata e rifirmata dal difensore – come suggerito dall’ufficio PCT per poter aggirare il problema della non integrità della firma sul doc. 4 .

 

Che l’avv. S. ha rilevato la circostanza che l’errore fatale risultava già nella terza PEC della cancelleria trasmessa in data 3.2.2017, cosa che avrebbe consentito all’avv. R. di effettuare tempestivamente un nuovo tentativo di deposito della comparsa;

Ritenuto che

·         l’avv. R. ha tentato tempestivamente il deposito della comparsa in data 3.2.2017. In proposito si osserva che non si può certamente imputare al difensore la scelta di costituirsi l’ultimo giorno utile assegnatogli dalla norma, in quanto evidentemente è suo diritto utilizzare tutto il lasso temporale previsto dall’art. 165 c.p.c.;

·         la terza PEC della cancelleria in data 3.2.2017 – cioè quella relativa all’esito dei controlli automatici deposito (ossia l’informativa circa l’esito dei controlli informatici, meramente formali, che il sistema effettua sul messaggio o sulla busta telematica – non ha evidenziato un errore fatale, come invece sostenuto dall’avv. S. Nella PEC infatti si legge: “Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’apposito ufficio ricevente.”;

·         a fronte di questa dicitura, l’avv. R. non avrebbe potuto evidentemente rendersi conto se si trattava di un errore warning o error che possono essere forzati dalla cancelleria con intervento manuale o piuttosto di un errore fatal. Solo ove fosse emerso che l’errore era fatal, il difensore avrebbe dovuto capire che il deposito non era andato a buon fine ed avrebbe avuto quindi l’onere di ritentarlo immediatamente;

·         Solo con la quarta PEC pervenuta il 6.2.2017, il sistema ha evidenziato l’errore fatal legato al documento 4 per firma non integra. Si precisa che il documento in oggetto era un provvedimento giurisdizionale della dott.ssa Ferrero firmato telematicamente;

·         La scoperta incolpevole dell’errore fatal dopo la scadenza del termine utile per la costituzione ai sensi dell’art. 165 c.p.c., giustifica il deposito tardivo della comparsa di costituzione. Peraltro si osserva che il deposito della comparsa ha reso necessario accertare con quali modalità poteva essere depositato il documento 4 che aveva bloccato il deposito della comparsa. In proposito l’ufficio PCT ha suggerito di scansionare il provvedimento, autenticarlo e ridepositarlo con la firma dell’avvocato;

·         Alla luce di quanto ricostruito, non sembra poter essere in alcun modo imputabile all’avv. R. la tardività della costituzione. Va quindi accolta l’istanza di rimessione in termini.

·         La riduzione del termine di costituzione ex art. 165 c.p.c. rispetto all’odierna udienza del 23.2.2017 – termine previsto a garanzia dell’attore – giustifica la fissazione di una nuova prima udienza nel rispetto dei termini ex art. 165 c.p.c..

·         All’esito della prima udienza questo giudice deciderà in merito alla istanza di riunione proposta da parte convenuta in via subordinata.

 

P.Q.M.

Visto l’art. 184-bis c.p.c. rimette in termini parte convenuta per il deposito della comparsa conclusionale e fissa nuova udienza di prima comparizione al 23.3.2017.