Trib. Milano, sez. III, sent. 13 ottobre 2015 n. 11432 (est. Caterbi)

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. nn/aaaa promossa da:

C. S.R.L. C. S. M. , con il patrocinio dell’avv. A. Giuseppe. e dell’avv. A. Giovanni ***; elettivamente domiciliato in *** MILANO presso il difensore avv. A. Giuseppe

ATTORE

contro

D. G. B., R. M. , con il patrocinio dell’avv. S. L. , elettivamente domiciliato in VIA *** presso il difensore avv. S. L.

CONVENUTI

CONCLUSIONI OPPONENTE:

Come in atto di citazione

CONCLUSIONI OPPOSTA:

In via Pregiudiziale e Preliminare

Accertare e dichiarare la inammissibilità / irricevibilità/ annullabilità e la nullità ex. art.11 L 53/94 degli atti notificati telematicamente(atto di citazione in opposizione a precetto ex. art. 615 c.p.c.- procura alle liti e relazione di notifica) essendo la notifica telematica degli atti stata eseguita in violazione del disposto dell’art. 3 bis,1 – 2 – 5 lettere f) e g) 6 comma nonché degli artt. 6,1 comma e 9, comma 1 bis L53/94 e, in quanto tale, giuridicamente inesistente e/o comunque inidonea a radicare validamente l’opposizione proposta, e, per l’effetto, disporre l’immediata cancellazione della causa dal ruolo.

Accertare e dichiarare la inammissibilità / irricevibilità/ annullabilità/ nullità dell’atto di citazione in opposizione in mancanza di sottoscrizione digitale da entrambi i procuratori designati degli atti notificati telematicamente a causa della mancata sottoscrizione digitale dei file in formato pdf estensione p7m contenenti i documenti informatici notificati a mezzo PEC costituiti da tre atti autonomi: l’atto di citazione in opposizione a precetto ex. art 615 c.p.c., la copia informatica tratta dalla procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo e la relazione di notificazione da parte dell’ avv. Giuseppe A. il quale, non apponendo la propria sottoscrizione digitale con l’ausilio di un programma informatico idoneo a garantire la validità del certificato a lui attribuito in maniera univoca, con marca temporale differente rispetto a quella rilasciata all’avvocato Giovanni A., inficia irrimediabilmente gli stessi e li priva di effetti senza possibilità di alcuna ratifica a posteriori da parte dell’avvocato Giuseppe A..

Accertare e dichiarare la inammissibilità / irricevibilità/ annullabilità/ nullità dell’atto di citazione in opposizione in assenza di attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del combinato disposto dell’art. 23,1 c. D.Lgs. 82 del 07.03.2005 e dell’art. 9, comma 1 bis L53/94 delle copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata, degli allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna depositate all’atto di costituzione in giudizio dell’attore all’atto di iscrizione a ruolo della causa in formato cartaceo in data 20.10.2014. 

Rigettare la richiesta di sospensione dell’esecutività del precetto notificato in data 01.10.2014 (per errore di battitura dell’opponente rectius: 10.10.2014) in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.

Nel merito in via principale

Rigettare l’opposizione proposta ex. art. 615 c.p.c., dichiarando l’opposizione stessa inammissibilein quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l’effetto, fissando immediatamente udienza ex. art.281 sexies c.p.c., essendo la causa documentale.

Rigettare l’opposizione proposta ex. art. 615 c.p.c., dichiarando l’opposizione stessa inammissibile ed irricevibile in quanto fondata su argomentazioni ed eccezioni anteriori alla formazione del titolo che possono essere fatte valere esclusivamente nel giudizio di impugnazione, ma la cui disamina è preclusa al Giudicante e, per l’effetto, Condannarel’opponente per lite temeraria ex. art.96, 1 e 3 comma c.p.c. trattandosi di opposizione pretestuosa e dilatoria in misura non inferiore ad € ***.

In tutti i casi

Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio interamente rifusi;

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse pretese voler provvedere alla compensazione delle spese legali.

In via Istruttoria

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre in corso di causa, depositando memorie tutte ex. art. 183, VI comma c.p.c.  Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova testimoniale eventualmente formulati da controparte.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la C. S.R.L. C. S. M., premesso di aver ricevuto atto di precetto dai signori B. e M. relativo alla richiesta di pagamento della somma di € *** relativa alla condanna al pagamento delle spese legali pronunciata nella sentenza n. 286/2014; 

che più volte le parti si erano sentite al fine di procedere ai relativi pagamenti, anche in considerazione del fatto che la sentenza prevedeva anche una condanna dei precettanti al pagamento de residuo prezzo;

che era stata preannunciata la volontà di proporre appello ritenendosi non condivisibile la decisione tutto quanto ciò premesso proponeva opposizione al precetto instando per la sospensione in via preliminare del titolo esecutivo e per la declaratoria di nullità del precetto dovendosi le somme compensare con le somme dovute quale residuo prezzo.

Si costituivano immediatamente gli opposti deducendo:

la nullità della procura per essere la stessa conferita in favore degli avv. ti Giuseppe e Giovanni A. ed avendo il solo Giovanni firmato gli atti in via digitale;

la nullità della notifica per essere la stessa redatta a cura dell’avv.to Giuseppe A. che non si era procurato di riportare l’esatto indirizzo di studio;

nel merito, la infondatezza della opposizione rielevando che era stato azionato un capo di sentenza immediatamente esecutivo, mentre tale non era il capo di sentenza che vedeva essi opposti condannati al pagamento del residuo prezzo.

All’udienza del 19 febbraio 2015 parte opponente rilevava che nelle more era stato pagato, in esito a pignoramento presso terzi, il totale importo azionato in sentenza, e che anche controparte aveva versato il residuo prezzo indicato nella stessa.

La circostanza non è contestata dalla controparte, la quale, peraltro, ha prodotto copia del provvedimento di assegnazione somme emanato dal giudice dell’esecuzione nonché atto di quietanza di data 19 febbraio 2015, dal quale emerge l’avvenuto pagamento, da parte degli opposti, delle somme che la opponente eccepiva in compensazione.

Per tal motivo, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio dichiarava di rinunciare a spese compensate.

Controparte dichiarava di non accettare la compensazione a spese compensate, mentre parte opponente instava per la cessazione della materia del contendere. Il giudice, preso atto, invitava le parti a precisare le loro conclusioni, che venivano rassegnate all’udienza del 9 giugno 2015.

***

Deve premettersi che parte opponente ha prontamente rinunciato agli atti del giudizio, con rinuncia che non risulta accettata dai convenuti opposti, che non hanno ritenuto di addivenire alla compensazione delle spese.

Non è dato comprendere i motivi che hanno portato le parti a non proporre una rinuncia pura semplice con liquidazione delle spese da parte del giudice ex art. 306, ultimo comma c.p.c., che avrebbe facilitato lo smaltimento del contenzioso e la immediata definizione del giudizio.

Ciò premesso, si osserva.

Risulta pacifico il venir meno dell’oggetto del contendere, posto che l’importo oggetto dell’atto di precetto è stato da tempo, seppur forzosamente, pagato dalla opponente, che non ha più alcun interesse a vedere accolta la propria domanda di compensazione delle somme azionate da controparte con le altre somme indicate in sentenza, per essere ogni pagamento effettuato lo stesso giorno della prima udienza.

La cessazione della materia del contendere, peraltro, impone al giudice di dover statuire sul riparto delle spese, con applicazione, pertanto, del principio della c.d. soccombenza virtuale. 

Ciò impone pertanto al giudicante di procedere alla disamina delle doglianze dedotte in giudizio, al fine di verificare quale fra i due soggetti risulti essere virtualmente soccombente e sia tenuto al pagamento delle spese. 

Debbono essere esaminate, in via preliminare le eccezioni svolte da parte convenuta, che ha rilevato la nullità della procura e la nullità della notifica.

Le dette eccezioni non appaiono fondate.

Quanto alle eccezioni relative alla dedotta nullità della procura alle liti per non avere uno dei due procuratori firmato digitalmente gli atti, è sufficiente affermare che la eventuale nullità di una procura, valida, l’altra, non inficia l’atto e che, in ogni caso, è ammessa la sanatoria della nullità ex art. 182 c.p.c. Quanto alla nullità della notifica, è sufficiente evidenziare che la eventuale nullità della stessa, sulla quale, per economicità di giudizio, non si entra nel dettaglio, risulta sanata dalla tempestiva costituzione delle parti opposte, le che si è costituita difendendosi nel merito, dando prova, pertanto, di aver conosciuto della opposizione e di non aver avuto problema alcuna nella propria difesa.

Parte opposta si duole, altresì, del mancato deposito della attestazione di conformità delle copie analogiche del messaggio pec, degli allegati e delle ricevute di attestazione e di consegna agli originali, con conseguente violazione delle previsioni di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell’art. 9 del la Legge 53/94, per essere, difatti, prodotte copie semplici stampate in forma cartacea.

A tal proposito si rileva che non risulta in atti l’originale depositato in cancelleria, per cui non è dato comprendere se la eccezione avanzata da parte opposta sia o meno fondata.

Si imporrebbe, pertanto, la rimessione della causa sul ruolo con invito a parte opponente a procedere al relativo deposito.

Attesa, peraltro, la possibilità di poter comunque statuire in punto riparto delle spese anche sotto il profilo del merito, si ritiene che la detta questione ben possa essere assorbita.

Omissis