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Repubblica Italiana
Tribunale di Massa
Sezione Civile
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici:
Dott. Giampaolo Fabbrizzi – Presidente
Dott. Sara Farini – Giudice
Dott. Elisa Pinna – Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 30.06.2016,
sentita la relazione del giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 688 dell’anno 2016, pendente
Tra
CONDOMINIO M., C.F. ***,
Difensore: Avv. F. P. L.
Domicilio eletto: c/o Studio legale VIA ***
– PARTE RECLAMANTE –
Contro
P. C. SRL, C.F. ***,
Difensore: Avv. ***
Domicilio eletto: c/o Studio legale
– PARTE RECLAMATA –
avente a oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
Con le conclusioni così precisate: Reclamante: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 comma 3 c.p.c., il CONDOMINIO M., in persona dell’Amministratore pro tempore, impugnava l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva N. nn/aaaa R.G. Esecuzioni Immobiliari pronunciata in data 29.02.2016, al fine di sentir revocare il provvedimento, per violazione della disciplina vigente in materia di processo civile telematico, essendo stata l’istanza di vendita proposta tempestivamente; in subordine, disporre ai sensi dell’art. 153 c.p.c. la rimessione in termini, accertata la causa non imputabile generatrice della decadenza rilevata.
Il reclamante assumeva, difatti, di avere effettuato tre diversi tentativi di deposito telematico dell’istanza di vendita, tutti conclusisi con la terza ricevuta, quella relativa a “esito dei controlli automatici deposito”, negativa, riportando la dizione “Documento XML non valido” una prima volta e “Formato file non ammesso” le successive due volte; di non avere mai ricevuto la quarta ricevuta quella relativa ai controlli effettuati dalla Cancelleria; di avere inoltre effettuato un deposito cartaceo della predetta istanza in data 28.02.2016, vigendo il regime del doppio binario. Precisava in particolare che, secondo le specifiche tecniche previste dall’art. 34 comma 1 D.M. 44/2011, in caso di anomalie WARN o ERROR (come nel caso in esame), il cancelliere debba sempre accettare il deposito, avendo cura tuttavia di segnalare al giudicante ogni informazione utile in merito all’anomalia riscontrata.
Con decreto dell’08.06.2016 veniva assegnato il termine per il deposito di memorie difensive fino al 20.06.2016, comunicato dalla Cancelleria a tutte le parti della procedura, unitamente al ricorso introduttivo, in ottemperanza al dettato normativo di cui all’art. 178 comma 5 c.p.c..
Nessuna parte si costituiva, depositando memorie difensive.
Esercitato dalle parti il contraddittorio nelle forme semplificate previste dall’art. 178, ult. co. c.p.c. e rimessa poi la decisione dinanzi al Collegio, questi si riuniva in camera di consiglio il giorno 30.06.2016. Il reclamo deve essere respinto, in quanto destituito di fondamento.
L’impugnata ordinanza aveva dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva N. nn/aaaa R.G. Esecuzioni Immobiliari, per non avere il creditore procedente tempestivamente depositato l’istanza di vendita.
Occorre preliminarmente riassumere, in breve, lo svolgersi della procedura di deposito di un atto nel processo telematico, per quanto qui di interesse:
1. Il depositante predispone l’atto e gli allegati, tipicamente utilizzando un apposito software applicativo.
2. Il software applicativo produce la busta telematica.
3. Il depositante predispone il messaggio di PEC (eventualmente attraverso lo stesso software utilizzato per la predisposizione della busta telematica), con destinatario l’indirizzo di PEC dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario.
4. Il messaggio viene inviato al gestore di PEC del depositante stesso.
5. Il gestore di PEC del depositante restituisce la Ricevuta di Accettazione (RdA), che viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante.
6. Il gestore di PEC del depositante invia il messaggio al gestore di PEC del Ministero della giustizia (GiustiziaCert).
7. Il gestore di PEC del Ministero della giustizia restituisce la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC); la busta si intende ricevuta nel momento in cui viene generata la RdAC.
8. La RdAC viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante.
9. Il gestore dei servizi telematici effettua il download del messaggio di PEC.
10. Il gestore dei servizi telematici verifica la presenza del depositante (titolare della casella di PEC mittente) nel ReGIndE; nel caso in cui il depositante sia un avvocato, effettua l’operazione di certificazione, ossia viene verificato lo status del difensore; nel caso in cui lo status non sia “attivo”, viene segnalato alla cancelleria.
11. Il gestore dei servizi telematici effettua gli opportuni controlli automatici (formali) sulla busta telematica.
12. L’esito dei suddetti controlli è inviato con un messaggio di PEC al depositante, mediante un collegamento con il gestore di PEC del Ministero della giustizia.
13. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore di PEC del Ministero.
14. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico.
15. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l’esito dei controlli automatici al gestore di PEC del depositante.
16. Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l’esito dei controlli automatici nella casella di PEC del depositante.
17. Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC).
18. La RdAC viene recuperata dal gestore dei servizi telematici.
19. La RdAC viene salvata nel fascicolo informatico.
20. L’operatore di cancelleria o dell’ufficio NEP, attraverso il sistema di gestione dei registri, accetta l’atto, che viene così inserito nel fascicolo informatico.
Dunque, nella fattispecie in esame, tutti e tre i tentativi esperiti dal creditore procedente si sono conclusi con una PEC attestante l’esito negativo dei controlli automatici formali effettuati sulla busta (punti 11-12-15-16 sopra descritti), per essere stato il file depositato in un formato non ammesso (sebbene non sia stato possibile ulteriormente approfondire, considerato che il deposito delle PEC non è avvenuto con modalità telematiche, ma attraverso la scansione delle ricevute, previamente stampate su carta).
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, delle “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”, da ultimo modificate con provvedimento ministeriale del 28 dicembre 2015, coordinato con l’elenco degli errori di cui al comma 8 del citato art. 14 e riportato nella sezione 8.3 delle Specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale predisposte dal Ministero della Giustizia, il deposito dell’atto in un formato non ammesso debba configurarsi come errore “ERROR” e quindi come “anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito”.
Inoltre l’art. 7 della Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 “Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico” prevede che, in caso di errore ERROR, la cancelleria dovrà “ove possibile accettare il deposito avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata”, a differenza di quanto previsto dalla precedente Circolare del 28 ottobre 2014 secondo cui le cancellerie in detti casi dovevano “sempre” accettare il deposito.
Di conseguenza, se è pur vero che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia (la c.d. “RdAC”, ossia la seconda PEC recapitata a seguito di un deposito telematico), avendo essa la funzione di “esonerare il depositante dal rischio di tardività del deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili – riferendosi ai controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e, soprattutto, a quelli manuali degli operatori di cancelleria che possono avvenire a distanza di giorni – ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili (cfr. Trib. Torino 11/6/2015), tuttavia, il deposito si ha per avvenuto solamente con il ricevimento di tutte e quattro le ricevute con esito positivo.
Ed inoltre, pur essendo l’errore di indicazione dell’R.G. “forzabile” dalla cancelleria (categoria “ERROR” di cui all’art. 14 comma 7 Provv. DGSIA 16/4/2014), quest’ultima non è tenuta ad accettare l’atto in ogni caso, ma solo “ove possibile […], avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata” (così a norma del punto 7 della Circolare 23/10/2015 del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia) (cfr. Trib. Milano, ord. 8 ottobre 2015; Trib. Napoli, ord. 16 dicembre 2015).
Di conseguenza, nel caso in esame, il deposito dell’istanza di vendita deve ritenersi non perfezionato, non avendo il creditore ricevuto la terza e la quarta PEC con esito positivo, tanto che la predetta istanza non risultava inserita nel fascicolo telematico, con conseguente impossibile visibilità e conoscibilità alle altre parti ed al giudice della procedura.
Privo di alcuna considerazione deve ritenersi il deposito cartaceo della richiamata istanza, avvenuto in data 27.02.2015, tenuto conto che non vi era alcun regime del doppio binario, vigendo, di contro, l’obbligatorietà, anche nei giudizi esecutivi (come nella procedura immobiliare che ci occupa), del deposito in via esclusivamente telematica degli atti endoprocessuali, in virtù dell’art. 44 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (conv. con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) che ha apportato modifiche all’art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
A questo punto, occorre prendere in esame l’istanza di rimessione in termini formulata dal creditore procedente con la memoria depositata nella procedura esecutiva, in data 23.12.2015, rigettata dal giudice dell’esecuzione.
L’art. 153 c.p.c. consente la rimessione in termini, qualora l’istante dimostri di essere in corso in una decadenza al medesimo non imputabile.
Invero, nell’ipotesi qui in esame, deve considerarsi che l’inosservanza del termine perentorio per il deposito dell’istanza di vendita, fissato al 02.03.2016 – in quanto il sequestro conservativo si era convertito automaticamente in pignoramento con la pubblicazione della sentenza di condanna (sentenza n. 1325 del 25.11.2014), avvenuta in data 02.12.2014: pertanto da quel momento erano iniziati a decorrere i giorni novanta per il deposito dell’istanza di vendita (tenuto conto che non era ancora entrata in vigore la novella introdotta con la L. 27.06.2015 n. 83) – è stato determinato da un errore del depositante per avere depositato un “formato di file non ammesso”, quindi un errore rientrante nella sfera di controllo dello stesso depositante. Inoltre, tale errore era riconoscibile da parte del mittente già pochi minuti dopo ogni deposito, quando perveniva la terza ricevuta PEC contenente gli esiti dei cd. controlli automatizzati previsti dall’art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall’art. 14 del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014. In particolare, l’ultima terza PEC è stata ricevuta in data 27.02.2015 alle ore 09:42, allorquando il creditore aveva ancora tutto il tempo di effettuare un nuovo tempestivo e corretto deposito.
Si evidenzia ulteriormente che l’istanza di rimessione in termini è stata formulata dal procedente, a distanza di circa dieci mesi dalla scadenza del termine perentorio per il deposito dell’istanza di vendita, solamente dopo la sollevazione della questione d’ufficio da parte del giudice, una volta verificata l’assenza nel fascicolo telematico dell’istanza di vendita.
In definitiva, consegue logicamente l’inapplicabilità dell’istituto della rimessione in termini, con conseguente rigetto del reclamo, per non essere meritevole di accoglimento, e conferma dell’ordinanza impugnata, con la quale è stata dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva.