Trib. Milano, sez. V, ord. 29 novembre-8 dicembre 2016 (est. Consolandi)

 

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N. NN R.G. dell’anno AAAA

TRIBUNALE DI MILANO – Sezione quinta civile

ORDINANZA ex art. 702 bis cpc

Il Tribunale nella persona del dott. Enrico Consolandi letti gli atti della causa fra

L. SNC (C.F. ***)

RICORRENTE;

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RESISTENTE,

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 29 novembre 2016

ha emesso la seguente

ORDINANZA

SULLA CONTUMACIA

Il ricorso con relativo decreto di fissazione udienza è stato notificato all’indirizzo PEC della Avvocatura dello Stato di Milano “milano@avvocaturastato.it”, che il difensore attesta essere estratto “dal registro PP.AA.”: potrebbe esservi, nella pluralità delle previsioni normativa, una maggiore precisione, ma sembrerebbe non essere il REGINDE, cui pure la avvocatura risulta iscritta.

L’art. 3 bis l. 53/1994, a seguito di numerose e tormentate modifiche, prevede oggi che la notifica vada effettuata “esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, rinviando poi per la identificazione dei pubblici elenchi a quelli previsti dall’art. 16-ter del decreto-legge 179/2012. In quest’ultima norma alla lettera B è previsto l’elenco di cui all’art. 16 comma 12 d.l. 179/2012, nel quale dovrebbero convergere gli indirizzi appositamente comunicati dalle pubbliche amministrazioni al Ministero della Giustizia.

Anche se il registro indicato dal difensore non fosse questo, ma il registro IPA, che era indicato fra gli elenchi pubblici sino al 18 agosto 2014 ed è pubblicamente consultabile all’indirizzo http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php, la notifica dovrebbe intendersi comunque valida.

Difatti sotto un primo profilo l’elenco oggi indicato dall’art. 16 comma 12 dl 179/2012 non è pubblico, ma esplicitamente ristretto alla consultazione “esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati[1] ; soprattutto, sotto sceondo profilo, se imperativa ed esclusiva è la prescrizione di utilizzare un pubblico registro, non “esclusiva” è invece la elencazione dei pubblici registri, che deve ritenersi essere fondata più sul carattere della pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto, per sua dichiarazione, che su una elencazione tassativa. La indicazione nel IPA, questo sì di carattere pubblico, è difatti operata dalla PA che deve aver previamente aperto la casella e che con la pubblicazione ne assume la riferibilità.

Il principio da affermarsi è quindi quello della responsabilità del recapito al momento della apertura della casella presso il provider e del conferimento di rilevanza pubblica mediante indicazione pubblicamente conoscibile; ciò risponde ad un principio di parità delle parti, perché altrimenti opinando si giungerebbe ad affermare che mentre il privato quando indica una casella PEC deve tenersi responsabile di quella domiciliazione informatica, il pubblico sarebbe libero di aprirne una da indicare nel registro comunicato al Ministero della Giustizia e indicarne altre a differenti fini, creando confusione, quindi difficoltà, alla controparte che debba notificare. Ciò anche perché, almeno inizialmente, molto poche sono state le PA che hanno comunicato al Ministero l’apposito indirizzo, nel previsto termine del 30 novembre 2014[2]

Il legislatore del 2014 sarebbe stato un legislatore strabico se, nell’estendere la conoscibilità del registro PA del comma 12 art. 16 dl 179/2012 agli avvocati all’evidente fine di consentire a costoro di servirsene per le notifiche in proprio, avesse poi vincolato ad utilizzare un registro “pubblico” di incerta, incoercibile e tuttora parziale formazione, la cui previsione aveva il dichiarato fine di “favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni” e non di ostacolarle. Da questi principi deriva la utilizzabilità degli indirizzi IPA.

Si deve poi ritenere che la norma circa la esclusività della notificazione ad indirizzi contenuti in elenchi pubblici, di cui all’art. 3 bis l. 53/1994, non abroghi la domiciliazione presso la avvocatura dello Stato di cui all’art. 11 RD 1611/1933 per il quale “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.”. Norma, tra l’altro speciale, rispetto all’art. 3 bis l. 53/1994, posto che non tutte le notificazioni hanno per oggetto atti giudiziari quali le citazioni ed i ricorsi e gli atti giudiziari dell’art. 11.

Il coordinamento fra le normative va dunque stabilito nel senso che per gli atti giudiziari la notifica presso la avvocatura sia sempre valida e a ciò si possa aggiungere quella dell’art. 3 bis l.53/1994 all’ente; quanto poi alla notifica alla avvocatura a nulla rileva da quale elenco , purché pubblico, sia preso l’indirizzo, se dal REGINDE, dal registro PA di cui all’art. 16 comma 12 dl 179/2012, o dal registro IPA.

Nel caso di specie la notifica presso la avvocatura è dunque valida, a tacer del fatto che le due note della avvocatura ove si chiede di avere copia degli atti e si manifesta poi la intenzione di non costituirsi, dimostrano il conseguimento dell’effetto e cioè la conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione.

Va dunque dichiarata la contumacia del Ministero.

Omissis

 



[1] si nota per altro che originariamente, prima delle modifiche del 2014, questo elenco non era conoscibile dagli avvocati, e che invece era esplicitamente previsto quale elenco pubblico il registro IPA.

[2] – al riparo oltre tutto, per il caso di notifica da parte degli avvocati, dalla sanzione prevista dall’art. 16 comma 13 dl 179/2012 che prevede sì il deposito in Cancelleria, ma per i soli atti notificati o comunicati dall’ufficio giudiziario.