Trib. Milano, sez. IV, decr. 27 dicembre 2016 (est. Gori)

 

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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

QUARTA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. nn/aaaapromossa da:

 

E.SPA (C.F. ***), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell’avv. P. M. C. e dell’avv. N.M-

RICORRENTE

contro

G.L.SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. ***), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell’avv. P. M.

RESISTENTE

 

Il Giudice dott. PIERPAOLO GORI, letta l’istanza del CTU, ing. L. G., depositata il 22.12.2016, riletti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

 

osservato che nel corso delle operazioni peritali nel procedimento di ATP ex art.696 bis cod. proc. civ., al CTU nominato dal Tribunale è stata contestata l’utilizzabilità ai fini della perizia di parte dei documenti prodotti da parte ricorrente e, precisamente, il CTP di parte resistente: “chiede che non vengano presi in considerazioni i documenti depositati in data 24/11/2016 dal n.14 al n. 24 , depositati dalla controparte, perché prodotti successivamente al ricorso senza autorizzazione del Giudice”, come da verbale di riunione allegato;

osservato che, in effetti, la ricorrente ha depositato telematicamente il ricorso di ATP in data 24.10.2016, ed ha depositato poi telematicamente in data 26.10.2016 i documenti indicizzati ivi indicati ma, ancora telematicamente, in data 24.11.2016 ha prodotto senza autorizzazione gli ulteriori documenti ora contestati;

osservato che alla successiva udienza di discussione del 30.11.2016 il giudice istruttore non ha preso posizione sull’acquisizione dei documenti depositati telematicamente da parte ricorrente in data 24.11.2016 unicamente perché nessuna delle difese ha sollevato eccezione e, dunque, non vi è stata questione in senso tecnico da decidere;

osservato che neppure ora vi è questione, in assenza di eccezione in senso tecnico, dal momento che non l’Avvocato, unica difesa di parte resistente deputata a proporla, ma il suo CTP ha sollevato delle contestazioni sull’utilizzabilità della documentazione;

ritenuto nondimeno che bene ha fatto il CTU a chiedere al giudice le necessarie indicazioni per procedere allo svolgimento della perizia, dal momento che il procedimento di ATP è destinato a chiudersi con il deposito della perizia e la successiva liquidazione dei compensi del CTU e, pertanto, non vi sarà un’ulteriore udienza in cui sollevare eccezioni, lasciando nell’incertezza le parti sull’utilizzabilità processuale della relazione peritale sino all’eventuale successivo processo di merito;

considerato che, da un lato, il procedimento di ATP è deformalizzato, e non prevede rigidi termini decadenziali per le produzioni documentali sia telematiche che cartacee; dall’altro, è pure vero che i documenti depositati dalla ricorrente telematicamente in data 24.11.2016 non sono indicizzati nel ricorso depositato telematicamente 30 giorni prima, e successivamente notificato via Pec alla resistente unitamente al decreto di fissazione udienza ex art.696 bis cod. proc. civ.;

considerato però in primo luogo che tali documenti integrativi sono stati depositati anteriormente all’udienza di discussione del 30.11.2016; in secondo luogo, che sono stati depositati anteriormente anche alla costituzione telematica, avvenuta il 28.11.2016, di parte resistente, la quale ha così avuto accesso al fascicolo telematico e potuto consultare i documenti prima dell’udienza, senza nulla eccepire il 30.11.2016 all’udienza di discussione nel contraddittorio delle difese;

ritenuto in conclusione che il contraddittorio sulla produzione telematica non autorizzata è stato esaustivo tra le parti e che questo, unitamente al fatto che non vi sono preclusioni ostative nel procedimento de quo, rende pienamente utilizzabile la produzione documentale predetta ai fini della perizia da parte dell’esperto nominato dal Tribunale,

invita il CTU a procedere oltre, utilizzando ai fini della perizia la documentazione integrativa depositata telematicamente dalle parti anteriormente all’udienza di discussione anche se avvenuta in assenza di espressa autorizzazione del Tribunale.

Si comunichi.

 

Milano, 27 dicembre 2016

 

Il giudice

dott. Pierpaolo Gori