Cass., sez. VI-1, ord. 14 marzo 2017 n. 6518 (Pres. Di Virgilio, rel. Genovese)

 

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Ricorso per cassazione – Notifica via PEC – Relata di notifica – Firma digitale – Mancanza – Irrilevanza – Requisiti soggettivi – Rilevabili aliunde
Irritualità della notifica – Nullità – Esclusione – Raggiungimento dello scopo

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE -1

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO – Presidente –

Dott. MAGDA CRISTIANO – Consigliere –

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE – Rel. Consigliere –

Dott. CARLO DE CHIARA – Consigliere –

Dott. MAURO DI NIARZIO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso nn-aaaa proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, *** presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato F. M. S.;

– ricorrente –

contro

S.G.S. D. S.A.S. DI S. G. & C. – P.I. ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, *** presso lo studio dell’avvocato L. V. che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato S. G.;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1529/2015 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Fatti di causa e Ragioni della decisione

Omissis

Né ha pregio l’eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, perché la relata sarebbe un documento privo della firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, a cui quella sarebbe stata apposta), essendo stato tale documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell’avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente. Infatti, questa Corte ha stabilito che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell’atto, ed ha anzi affermato la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l’esecutore dell’atto [cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 2015, secondo cui, « in tema di notificazione ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell’avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire» anche aliunde (e nella specie: «in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell’atto notificato e vidimato dal consiglio dell’ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all’autorizzazione del consiglio dell’ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l’atto.»)].

Orbene, nella specie, la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell’avv. M, nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale.

Del resto questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 2016) ha affermato che «l’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.».

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa, per un nuovo esame condotto alla luce dei principi enunciati, al Tribunale di Padova in diversa composizione.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Padova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1° sezione civile della Corte di cassazione, il 24 febbraio 2017, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio

 

Depositato in cancelleria oggi 14 marzo 2017