Cass., sez. tributaria, sent. 29 gennaio 2016 n. 1682 (Pres. Di Amato, rel. Iofrida)

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

 

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. Sergio Di Amato – Presidente –

Dott. Camilla Di Iasi – Consigliere –

Dott. Biagio Virgilio – Consigliere –

Dott. Antonio Greco – Consigliere –

Dott. Giulia Iofrida – Consigliere rel –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege

– ricorrente –

contro

M. S.

– intimato –

avverso la sentenza n. 71/32/2009 della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, depositata l’8/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2015 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida; udito l’Avvocato dello Stato, Fabrizio Urbani Neri, per parte ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

Omissis

All’udienza del 2/04/2015, la causa veniva rinviata a Nuovo Ruolo per rinnovo della notifica del

ricorso al contribuente.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente, l’Avvocatura Generale dello Stato, per la ricorrente Agenzia delle Entrate, ha effettuato, ex artt.3 bis e 4 1.53/1994, il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione all’intimato M. presso il domiciliatario in appello del medesimo, Avv.to U. C., ivi inviando, in data 19/05/2015, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dal pubblico elenco cd. Reginde, l’originale informatico sottoscritto in forma digitale; sono state quindi allegate agli atti la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna, previste dall’art.6 commi 1 e 2 DPR 68/2005. La suddetta notifica del ricorso per cassazione, tramite P.E.C., (art. 3 bis, comma 1, l.53/1994: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”), effettuata nel maggio 2015 – allorché erano state emanate, da ultimo, le norme regolamentari attuative del D.M. 44/2011, contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni per via telematica da farsi dagli avvocati (cfr. Cass. 14368/2015) – risulta pertanto essersi perfezionata (cfr. Cass. 20072/2015).

Omissis