Cass., sez. 6-1, sent. 7 luglio 2016 n. 13917 (Pres. Ragonesi, rel. Genovese)

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE -1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI – Presidente –

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE – Rel. Consigliere –

Dott. GIACINTO BISOGNI – Consigliere –

Dott. CARLO DE CHIARA – Consigliere –

Dott. MARIA ACIERNO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso *** proposto da:

E. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato D.U.S., rappresentata e difesa dall’avvocato R.D.R giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

U. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria per la gestione del credito U.C. SPA, società con socio unico, in persona del Quadro Direttivo, elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato F.C., rappresentata e difesa dall’avvocato G.L. giusta procura in calce al controricorso;

controricorrente

nonché contro

FALLIMENTO E. SRL, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE SUPREMA CASSAZIONE;

– intimati

avverso la sentenza n. nn/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 5/02/2015, depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l’Avvocato R.D.R. difensore della ricorrente che insiste nell’accoglimento del ricorso e si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato F.C. (delega avvocato G.L.) difensore della controricorrente che si riporta al controricorso e chiede il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Rilevato che, con sentenza in data 12 marzo 2015, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto, ex art. 18 LF, da E. srl, contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato il fallimento della menzionata impresa societaria;

che, secondo la Corte territoriale, era infondata la doglianza della reclamante relativa al mancato perfezionamento della notificazione dell’avviso di udienza, dovuto al cattivo funzionamento dell’account di posta elettronica della destinataria, in quanto colpito da virus informatici, ciò che le avrebbe impedito — se non altro — l’accesso a procedure concorsuali minori;

che, infatti, la cattiva manutenzione della posta della destinataria, presso la cui casella si sarebbero accumulate ben 1.500 messaggi nella casella «posta indesiderata», assieme a numerose e-mail accantonate in modalità «SPAM», avrebbero dimostrato, oltre che una cattiva manutenzione per difetto di un valido antivirus, anche un completo disinteresse della destinataria sia rispetto alla posta in arrivo sia riguardo alla vigilanza sul funzionamento del proprio programma gestionale;

che avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso la società fallita, con atto notificato il 27 aprile 2015, sulla base di quattro motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge processuale (artt. 149-bis, 160 c.p.c. 45 D. Lgs. n. 82 del 2005, 6, co. 3, d.P.R. n. 68 del 2005) e fallimentare (art. 15) e vizi motivazionali, dolendosi, principalmente, del travisamento degli elementi fattuali relativi allo stato del proprio account di posta elettronica, soggetto non a trascuratezza (peggio che mai, per assenza di un adeguato antivirus) ma ad aggressione ad opera di esterni (come attestato sia dalla relazione giurata di parte e sia da dichiarazione del provider gestore del sistema ed eccependo, in via subordinata, in relazione agli artt. 24, 42 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149-bis, 160 c.p.c., 45 D. Lgs. n. 82 del 2005 e 6, co. 3, d.P.R. n. 68 del 2005. Perché, in caso di assenza del debitore all’udienza di cui all’art. 15 LF, non prevede una nuova notifica dell’avviso di convocazione di cui all’a. 15, co. 2, L14;

che il curatore non ha svolto difese mentre il creditore procedente ha resistito con controricorso.

Considerato che i mezzi di cassazione, tra di loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, e dichiarati non fondati;

che, infatti, con riguardo alla questione della notificazione del ricorso di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione del debitore in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 15, terzo comma, LF (come modificato dal DL n. 179 del 2012 conv. nella legge a 221 del 2012) eseguita a mezzo della posta elettronica certificata (PEC), il ragionamento del giudice a quo appare corretto, alla luce dei principi già enunciati da questa Corte, ed in particolare:

a) con riguardo al primo ed al terzo motivo (ed alla questione dell’avviso dell’udienza di comparizione delle parti, in sede prefallimentare, data a mezzo di invio telematica), il ragionamento svolto dal giudice distrettuale è motivato e conforme al principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22352 del 2015), e secondo cui «in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall’art. 15, comma 3, l.fall. – nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 del d. L n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del 2012 – occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente»;

b) tale principio, giustificato dal valore cardine di celerità del processo, non è affatto immune — come si afferma, ponendo, al quarto mezzo, anche una eccezione di legittimità costituzionale – dalle garanzie di ricezione, date dalle specifiche tecniche elaborate da appositi comitati in sede ministeriale e collaudate da un lungo periodo di sperimentazione;

c) ad esse, non possono opporsi, come fa la ricorrente, esigenze di sostanziale migliore comodità, per la debitrice, della ricezione della notifica in via ordinaria e tradizionale (e cioè a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo della posta in formato cartaceo) in quanto è onere della parte che eserciti l’attività d’impresa, normativamente obbligata [ex art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2; ex lege 28 gennaio 2009, n. 2; ex art. 5 Decreto Legge n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012] a munirsi di un indirizzo PEC e ad assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo (i cui costi, palesemente inerenti all’attività dell’impresa, sono in qualche modo riconducibili alle spese rilevanti ed afferenti al proprio bilancio di esercizio), e senza che tali problematiche possano integrare né oneri straordinari di diligenza (secondo mezzo) né un serio sospetto di illegittimità costituzionale della relativa disciplina (quarto mezzo), nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell’avviso di convocazione che si renderebbe certamente necessario ove si registrasse un’anomalia nella comunicazione telematica dell’avviso, proprio come prevede l’ultima parte del terzo comma dell’art. 15 I.F. che, in tal modo, allontana l’ombra dell’illegittimità costituzionale di siffatto sistema di notificazione stabilendo i casi in cui debba procedersi attraverso i mezzi tradizionali di consegna dell’avviso;

d) che, infatti, pur non potendosi escludere in linea di massima ed in astratto che, pur non registrando il sistema di ricezione dell’invio dell’avviso alcuna anomalia, possa darsi un’ipotesi di forza maggiore (vis cui resisti non potest), tale caso è comunque da escludersi nella specie, proprio in ragione delle allegazioni della stessa parte, poiché l’evenienza si rende ascrivibile a un non diligente utilizzo della posta elettronica, ricevuta dalla società in bonis;

e) che infatti non appare immune da censure il caso di colui che, come si ammette da parte della stessa ricorrente, non controlli il contenuto delle e-mail pervenute nella casella della posta elettronica, sia pure archiviate fra quelle considerate dal proprio programma gestionale come «posta indesiderata», essendo norma di prudenza eseguire anche tale tipo di verifica, com’è regola di una diligente prassi aziendale;

f) che, peraltro, l’obbligo di diligenza da parte dell’impresa dotata di una casella PEC si estende sia all’utilizzo dei dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, sia al controllo di tutta la posta in arrivo, quand’anche indesiderata;

che, in conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, ed al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, in favore della resistente, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile della Corte di cassazione, il 9 maggio 2016, dai magistrati sopra indicati.

Il Consigliere Estensore

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Vittorio Ragonesi