REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO DI CERBO – Presidente –
Dott. GIUSEPPE BRONZINI – Consigliere –
Dott. ANTONIO MANNA – Consigliere –
Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE – Consigliere –
Dott. PAOLA GHINOY – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso nn-aaaa proposto da:
T. S.R.L. P.I.***, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, *** presso lo studio dell’avvocato F.P., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M.L. e F.T., giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.P. C.F. ***, elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato F.M., rappresentato e difeso dagli avvocati G.M., e U.M.D.B., giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. NN/AAAA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2015 R.G.N. nn/aaaa;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del *** dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito l’Avvocato F.T.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, all’esito del giudizio a cognizione sommaria proposto ex art. 1 comma 48 della L. n. 92 del 2012, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato da T. s.r.l. a P.A. e condannava la società alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un’indennità risarcitoria ai sensi dell’articolo 18 IV c. comma della L. n. 300 del 1970. L’opposizione proposta dalla società veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 4452 del 2015, confermava la sentenza del Tribunale, ritenendo che l’opponente fosse incorso nella decadenza prevista dal comma 51 dell’art. 1 citato, per essere stato depositato il ricorso in opposizione in forma cartacea oltre i 30 gg. dalla notificazione dell’ordinanza ivi previsti. Né poteva avere rilievo il tentativo di deposito del ricorso in opposizione in forma telematica avvenuto in data 26 maggio 2014, ultimo giorno utile, in quanto esso era del tutto inidoneo al raggiungimento dello scopo, considerato che a quella data l’ufficio non era abilitato a riceverlo, in assenza del decreto dirigenziale previsto dall’articolo 35 primo comma del D.M. n. 44 del 2011 e che il plico telematico era stato rifiutato il 30 maggio 2014, con il quarto messaggio di pec che segnalava l’esistenza di un’anomalia non risolvibile.
Per la cassazione della sentenza T. s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a 3 motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito con controricorso P.A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso attinge la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto privo di effetto il tentativo di deposito telematico del ricorso in opposizione ex art. 1 comma 51 della legge 92 del 2012, con i seguenti motivi:
1.1. con il primo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012 (nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 90 del 2014 e 132 del 2014) e dell’art. 35 del d.m. 21/2/2011 n. 44, dell’art. 121 c.p.c., degli artt. 1,2, 3 e 4 delle preleggi al c.c., dell’art. 24 del d.m. 21/2/2011 e dell’art. 14 del decreto DGSIA 16/4/2014, nonché degli articoli 73 disp.att.c.p.c. e 168 c.p.c., in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. .
La società ricorrente sostiene che l’art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito nell’ambito di un sistema che – a partire dalla legge numero 69 del 2009, che introduce la regola della procura firmata digitalmente e trasmessa in via telematica – ammette la possibilità del deposito telematico, ha calendarizzato una serie di scadenze entro le quali taluni depositi devono avvenire in via telematica con evidente scopo acceleratorio, senza vietare fino a quella data i depositi telematici, né li avrebbe vietati sino all’adozione del decreto ex art. 35 del d.m. 44 del 2011, che prevede che “l’attivazione della trasmissione di documenti informatici da parte di soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici del singolo ufficio”.
Riferisce che, nel caso, il rifiuto non è stato del sistema, ossia del gestore dei servizi telematici, che invece ha trasmesso al cancelliere l’atto inviato telematicamente dichiarando che non vi erano anomalie, bensì del cancelliere stesso. Infatti, con la terza pec, il gestore dei servizi telematici aveva comunicato al difensore che la busta era correttamente giunta a destinazione, che aveva superato tutti i controlli automatici, che dunque non vi era alcun tipo di anomalia e che era semplicemente in attesa di accettazione da parte del cancelliere, sicché la Corte d’appello di Napoli, nel dichiarare legittimo il rifiuto dell’atto, in assenza di prova di errore fatale nel recapito, avrebbe violato tutte le disposizioni sopra citate.
1.2. Come secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 commi 1 e 3 c.p.c. e dell’art. 162 comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Ribadisce che la nullità del deposito telematico non è comminata dall’art. 156 comma 1 c.p.c. e che nel caso si tratterebbe di mera irregolarità, perfettamente sanabile. Inoltre, la nullità non poteva essere pronunciata, avendo l’invio raggiunto lo scopo ex articolo 156 comma 3 c.p.c., e che comunque doveva essere consentita la possibilità di rinnovo ex art. 162 c.p.c..
1.3. Come terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 153 comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. .
Lamenta che la Corte d’appello non abbia valorizzato i presupposti per l’affidamento ragionevole del difensore sulla ritualità del deposito, ingenerato dai primi tre messaggi di posta elettronica.
2. Il ricorso è fondato.
L’ art. 1 della L. n. 92 del 2012, al comma 51, prevede l’opposizione contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta con ricorso “da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore”.
Nel caso in esame, il difensore della parte opponente aveva intrapreso la procedura telematica per il deposito dell’opposizione in data 26 maggio 2014, ultimo giorno utile per evitare la decadenza. Tale data è anteriore a quella del 30 giugno 2014, dalla quale è obbligatorio nei procedimenti dinanzi ai tribunali, ai sensi dell’art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, il deposito in forma telematica degli atti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e degli altri atti specificamente ivi individuati. A quella data, inoltre, non era stato ancora emesso per il Tribunale di Napoli il decreto dirigenziale che, ai sensi dell’articolo 35 primo comma del D.M. numero 44 del 2011, accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche e la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.
Il difensore aveva quindi ricevuto, lo stesso 26 maggio 2014 alle ore 9:41.01, la ricevuta di accettazione del sistema, alle 9:41:07 la ricevuta breve di avvenuta consegna (nella casella di posta dell’ufficio destinatario) e alle 9:46 il messaggio che riferiva l’esito positivo dei controlli automatici del deposito e che la busta era in attesa di accettazione. La quarta pec, del 30 maggio 2014, data in cui il termine per il deposito dell’opposizione era ormai scaduto, riferiva tuttavia il rifiuto del deposito per “anomalia non risolvibile”. Il 3 giugno, primo giorno successivo non festivo utile, il difensore provvedeva quindi al deposito dell’atto in forma cartacea.
2.1. La questione che si pone nel caso è se, in un procedimento iniziato in data anteriore al 30 giugno 2014 e davanti ad ufficio non abilitato a ricevere gli atti in via telematica, in assenza del decreto dirigenziale previsto dall’articolo 35 primo comma del d.m. n. 44 del 2011, il difensore che abbia tentato il deposito con modalità telematiche ed abbia superato tutti i controlli automatici senza che venga rilevata alcuna anomalia, in caso di rifiuto di accettazione con la quarta pec possa essere rimesso in termini per effettuare il deposito cartaceo.
2.2. Sulla problematica in esame questa Corte ha già affermato importanti principi, che devono qui essere richiamati.
In primo luogo, Cass. S.U. n.5160 del 2009, giudicando in una fattispecie di invio a mezzo posta di un atto processuale (comparsa di costituzione) alla cancelleria, al di fuori delle ipotesi specificamente allo scopo individuate dalla legge, ha fatto derivare dalla considerazione che l’ordinamento processuale prevede casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta, la conseguenza che il deposito così come nel caso realizzato integrasse una deviazione dallo schema legale valutabile come mera irregolarità, non essendo prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio; nel caso, ha quindi concluso che dovesse valorizzarsi il conseguimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, integrata dall’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e dal loro inserimento nel fascicolo processuale.
2.3. Tale orientamento è stato condiviso da Cass. n. 9772 del 12/05/2016, con riferimento al deposito in forma telematica dell’atto introduttivo di un giudizio dinanzi al Tribunale successivo al 30 giugno 2014, nel regime dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, anteriore alla modifica introdotta dal d.l. n. 83 del 2015. In tale sentenza, questa Corte ha affermato che il deposito effettuato per via telematica, anziché con modalità cartacee, non dà luogo a nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.
2.4. Dalle argomentazioni utilizzate negli arresti richiamati si ricava che dal citato comma 1 dell’ art.16-bis del d.l. 179 del 2012, nel testo valorizzato dalla Corte d’appello ed operante ratione temporis, non discende il divieto di utilizzare l’ invio telematico per gli atti del processo diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta ed ammessa dall’ordinamento (v. l’ art. 83, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto la trasmissione in via telematica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo, mediante copia informatica autenticata con firma digitale) ed in mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica.
Richiamando ancora Cass. n. 9772 del 2016, occorre poi affermare che questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo ufficio giudiziario, previsto dal citato art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, considerato che tale norma si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio, ma che non rientra in quest’ambito l’ individuazione, altresì,del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria.
2.5. Nel caso che ci occupa, quindi, il difensore ha utilizzato una forma di deposito conosciuta e non vietata dall’ordinamento, realizzando una mera irregolarità. Se l’invio telematico avesse conseguito l’effetto che gli è proprio, con l’accettazione della busta (art. 13 comma 7 del d.m. n. 44 del 2011) con la quale si consolida l’effetto provvisorio anticipato dalla seconda pec ed il file viene caricato sul fascicolo telematico, l’irregolarità posta in essere sarebbe stata quindi sanata, facendosi salvi gli effetti del deposito, tra i quali quello di impedire la decadenza per il deposito dell’opposizione ed art. 1 comma 51 della L. 92 del 2012.
2.6. Ciò nondimeno, anche all’attività nel caso realizzata debbono essere attribuiti effetti processuali.
2.7. Occorre infatti rilevare che quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, il controllo automatico del Ministero della giustizia attesta l’idoneità del mezzo utilizzato ad entrare nel sistema giustizia; dalla data di tale pec, infatti, qualora fosse risultato positivo il controllo da parte della cancelleria, sarebbe stato considerato perfezionato il deposito ai sensi del comma 7 dell’art. 16 bis del d.l. 179 del 2012 più volte richiamato. Inoltre, nel caso, nessuna delle anomalie di sistema previste dall’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 DM 44/2011 ) era stata rilevata, in quanto la terza pec riferiva l’ esito positivo del controllo automatico. Ne risulta quindi che la busta telematica è giunta effettivamente a destinazione ed è entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, pur venendone rifiutata.
2.8. A tali premesse consegue che il controllo sulla ritualità o meno del deposito telematico intrapreso, nel rispetto del diritto costituzionale alla difesa e del diritto ad un processo equo ex art. 6 CEDU, era demandato al giudice dell’opposizione, di fronte al quale l’atto è stato successivamente depositato in forma cartacea.
2.9. Inoltre, la lievità della discrasia dal modello processuale dell’attività processuale così come realizzata legittimava la concessione della rimessione in termini per il deposito dell’opposizione ex art. 153 II comma c.p.c., essendo essi incolpevolmente decorsi a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito, ingenerato dalle prime tre comunicazioni via pec.
3. Segue l’accoglimento del ricorso ed il rinvio per nuovo esame, ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5.7.2016
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Ghinoy
Il Presidente
Dott. Vincenzo Di Cerbo