Trib. Napoli, ord. 16 dicembre 2015 (est. Lupi)

 

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N. nn/aaaa Reg.Gen.Aff.Cont.

Tribunale Ordinario di Napoli

IV SEZIONE CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva;

esaminati gli atti;

rilevato che all’istanza era stato chiesto il deposito in modalità telematica del file contenente il messaggio PEC riguardante l’esito dei controlli automatici ma il medesimo ha depositato soltanto il relativo file.xml ed il testo della quarta ricevuta;

rilevato che, comunque, l’art. 153 c.p.c. consente la rimessione in termini qualora l’istante dimostri di essere in corso in una decadenza al medesimo non imputabile; considerato che nella fattispecie l’inosservanza del termine perentorio per il deposito della seconda memoria istruttoria, fissato all’8 settembre 2015, è stato determinato da un errore del depositante nell’indicazione del numero di ruolo del fascicolo in cui l’atto doveva essere inserito, 3577/aa invece di 3557/aa, e che tale errore era riconoscibile da parte del mittente già pochi minuti dopo il deposito quando è pervenuta la terza ricevuta PEC contenente gli esiti dei cd. controlli automatizzati previsti dall’art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall’art. 14 del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014 nei quali si evidenziava “Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”;

considerato che stesso la sera del 7 settembre 2015 (ma anche durante il giorno seguente) il mittente avrebbe potuto ancora tempestivamente ridepositare la memoria ed in suoi allegati se solo avesse controllato che il numero di ruolo del fascicolo, come emergenti dallo stesso testo del file.xml del terzo messaggio PEC che l’istante ha ritenuto di inserire nell’istanza in esame, non era quello del fascicolo in cui il predetto era costituito;

rilevato che dal predetto testo che qui di seguito riportato emerge nella parte centrale del testo il numero di ruolo indicato in 3577/aa (e non 3557/aa) mentre è irrilevante l’oggetto del messaggio nel quale, dopo le parole obbligatorie “DEPOSITO_” così come prescrive l’allegato 6 del Provv. 16 aprile 2014 già citato, è previsto un testo a campo libero che non implementa i sistemi a differenza degli altri dati che si leggono nel testo del file .xml;

ritenuto che nella fattispecie non possa trovare applicazione l’art. 153 c.p.c. poiché, pur volendo ritenere che il cancelliere avrebbe dovuto subito rifiutare l’atto già nella mattina del giorno 8 settembre 2015 e non il giorno 14 settembre così consentendo all’istante di avere conoscenza del suo errore e di avere la possibilità di ripetere tempestivamente il deposito, l’inosservanza del termine perentorio è comunque attribuibile in parte anche al medesimo mittente che non solo ha indicato un numero diverso ma non si è neppure attivato per i necessari controlli sui propri applicativi per comprendere le cause della segnalazione della mancanza di legittimazione all’accesso in quel fascicolo evidenziata nel terza ricevuta PEC;

ritenuto, pertanto, che non possa ritenersi ricorrente nella fattispecie l’ipotesi della non imputabilità al mittente della causa che ha determinato la decadenza;

ritenuta la causa matura per la decisione in mancanza dell’indicazione dei testimoni da escutere sui capitoli articolati già in citazione;

visti gli artt. 153 e 186 c.p.c.

P.Q.M.

rigetta l’istanza di rimessione in termini.

Rinvia per la precisazione delle conclusioni all’udienza del ***, ora di rito.

Si comunichi alle parti.

Napoli, 16/12/2015.

Il Giudice

(dott. Pietro Lupi)

 

L’originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.