Trib. Lodi, ord. 4 marzo 2016 (est. Dazzi)

 

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N. R.G. aa/nnnn

TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice dott. Damiano Dazzi,

a scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza del 04.03.2016

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Osservato:

– che nelle more del processo è intervenuto il Fallimento di *** S.p.a in liquidazione, dichiarato con sentenza del Tribunale di Lodi depositata in Cancelleria il 07.04.2015; ne è derivata l’automatica interruzione dei processo ex art. 43, L. Fall ;

– che il Comune di ***, con ricorso in formato cartaceo depositato in Cancelleria in data 29.06.2015, ha riassunto il processo interrotto;

– che detto ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria in formato cartaceo, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, per sua natura, l’atto di riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita, cosicché l’atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche, rientrando appunto tra gli atti da depositare esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell’art. 16 bis del DL 179/2012 (“… a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche …. ” (in tal senso, cfr. Trib. Torino Ord. 26/03/2015);

– che, pertanto, è decorso il termine perentorio di tre mesi (comprensivo di sospensione feriale) previsto dall’art, 305 c.p.c. senza che sia stato depositato, con modalità telematiche, il ricorso in riassunzione;

– che, a prescindere dalle eccezioni sollevate sul punto all’odierna udienza, per la dichiarazione di estinzione non è necessaria l’eccezione di parte, che si riteneva invece indispensabile nel regime previgente alla L. 18.6.2009 n. 69, ma la stessa è comunque rilevabile d’ufficio dal Giudice;

Ritenuto quindi

che sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 307-308 c.p.c.;

che le spese del processo estinto restano a carico di chi ebbe ad anticiparle;

P.Q.M.

o visti gli artt. 307-308 c.p.c., dichiara l’estinzione del processo;

o dà atto che le spese del processo estinto restano a carico di chi ebbe ad anticiparle.

Si comunichi.

Lodi, 4 marzo 2016

Il Giudice

Dott. Damiano Dazzi