Cass., sez. lavoro, sent. 4 maggio 2016 n. 8886 (Pres. Napoletano, rel. Spena)

 

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Omissis

DIRITTO

Preliminarmente deve esaminarsi la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente a.r.s. e dalla A. di *** sotto il profilo della sua tardività.

Nella fattispecie il termine di impugnazione della sentenza scadeva in data 27.11.2014, termine cosi posticipato rispetto alla scadenza annuale ex art. 155 co 4 e 5 cpc. in quanto cadente nella giornata di sabato (25.11.2014).

La eccezione è fondata.

La notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

Ai termini dell’art. 16 quater comma tre del DL 179/2012:

“3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

La notifica del ricorso in esame si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle ore 23.31 del giorno 27 novembre 2014 nei confronti dell’A.r.S. della Regione *** ed alle ore 23.35 del 27 novembre 2014 nei confronti della A. di ***, coma risulta dalle rispettive ricevute di accettazione.

Ai sensi dell’art. 16-septies del citato D.L. 179/2012 (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche):

“La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

Il richiamato articolo 147 cpc (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione – applicabile ratione temporis- dispone che le notificazioni dal 1° ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 ( prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1° aprile al 30 settembre ) .

Sicchè la notifica del ricorso in cessazione a norma del combinato disposto degli articoli 16 septies DL 179/2012 e 147 cpc si considera ex lege perfezionata il 28 novembre 2014, a termine decorso.

La norma dell’art. 16-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 non consente una diversa interpretazione per Il chiaro tenore letterale; essa infatti non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente articolo 16 quater.

Le spese si compensano per la assoluta novità della questione trattata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM

Dichiara la inammissibilità del ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 26 gennaio 2016

IL GIUDICE ESTENSORE                                                                                                                                                           IL PRESIDENTE