Trib. Vasto, ord. 15 aprile 2016 (Pres. Giangiacomo, est. Pasquale)

 

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IL TRIBUNALE DI VASTO

in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:

– dott. Bruno Giangiacomo                      Presidente

– dott.ssa Stefania Izzi                              Giudice

– dott. Fabrizio Pasquale                          Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe all’udienza del 19.02.2016;

letto il reclamo proposto da M.A. nei confronti di B.C. ed avverso l’ordinanza, depositata in data 09.10.2015, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso possessorio ex art. 1168 c.c., richiesto dall’odierno reclamante;

esaminati gli atti e la documentazione prodotta;

OSSERVA

1. Con ricorso depositato cartaceamente in cancelleria in data 23.10.2015, M.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per reintegrazione nel possesso da lui precedentemente avanzato, sull’assunto dell’intervenuto decorso del termine annuale di decadenza previsto dall’art. 1168 c.c., invocando – in riforma dell’ordinanza reclamata – l’accoglimento della tutela possessoria richiesta.

2. M. A., costituitosi in giudizio, ha – in via preliminare – eccepito l’inammissibilità del reclamo per essere stato il ricorso depositato con modalità cartacea anziché telematica, in violazione dell’art. 16 bis del D.L. n. 179/12; nel merito, ha rilevato l’infondatezza dei motivi di reclamo ed ha, pertanto, insistito nel rigetto dello stesso, con conferma del provvedimento impugnato.

3. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, perché depositato in modalità cartacea anziché telematica, per il valore dirimente che la soluzione della questione ha rispetto alla decisione nel merito della controversia.

In proposito, è appena il caso di ricordare che l’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che, dal 30 giugno 2014, “nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Da detta disposizione normativa si ricava che nei procedimenti di nuova instaurazione (come il presente) – fatta eccezione per gli atti processuali con i quali le parti si costituiscono in giudizio (vale a dire, i cd. atti introduttivi) – il legislatore ha imposto l’obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti prodotti successivamente alla costituzione, in tal modo superando il regime transitorio (previsto per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014 e valevole fino al 31 dicembre 2014) che riconosceva la facoltà di effettuare il deposito, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto cartaceo. Ne consegue che la cancelleria è tenuta a non ricevere (ed, anzi, a rifiutare) il deposito in forma cartacea degli atti processuali delle parti già costituite, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 16 bis d.l. 179/12 cit. (v. Circolare del Ministero della Giustizia del 27.6.2014).

a) Fatta questa premessa, si tratta di stabilire se il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. rientri o meno tra i provvedimenti da depositare esclusivamente per via telematica, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12 ovvero tra quelli che, veicolando la costituzione della parte in giudizio e configurandosi – dunque – come atti introduttivi, sono assoggettati al diverso regime della facoltatività (e non della obbligatorietà) del deposito telematico, sancito dall’art. 19 D.L. 27 giugno 2015 n. 83. Peraltro, la questione affrontata in questa sede con riferimento al reclamo cautelare può ripresentarsi in tutti i procedimenti di natura bifasica o in quei giudizi (di carattere sommario) caratterizzati dalla presenza di eventuali “appendici” o subprocedimenti volti, lato sensu, al riesame del provvedimento concesso dal giudice della prima fase: si pensi, ad esempio, al deposito dell’atto per l’«inizio del giudizio di merito» ex art. 669 octies c.p.c.; al deposito dell’atto di «prosecuzione» del giudizio di merito possessorio ex art. 703, comma 4, c.p.c.; al deposito degli atti della fase istruttoria dei giudizi di separazione o divorzio; a quello degli atti introduttivi e di costituzione nel giudizio di opposizione alla fase sommaria del c.d. “Rito Fornero” ex art. 1, comma 51°, l. n. 92/2012.

In relazione a ciascuna di tali ipotesi, prima di postulare la sussistenza dell’obbligo di deposito telematico dei relativi atti, occorre stabilire se la fase procedimentale successiva alla prima possa considerarsi meramente prosecutoria dell’unico giudizio instaurato con il ricorso originario e se, di conseguenza, la costituzione originariamente effettuata dalle parti nella prima fase possa continuare a spiegare effetti.

Orbene, è opinione di questo Tribunale che il ricorso per reclamo non introduce un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento cautelare, iniziato con il deposito del ricorso nella precedente fase e di cui costituisce – a sua volta – una fase meramente eventuale (tanto che va proposto innanzi al giudice di pari grado rispetto a quello che ha emesso il provvedimento contestato), finalizzata al riesame della domanda cautelare e destinata a concludersi con un provvedimento che, in caso di riforma, si sostituisce a quello reso dal giudice di prime cure e produce effetti sino all’esito del giudizio di cognizione, salva la revoca o la modifica per motivi sopravvenuti.

Ad avvalorare tale conclusione contribuisce anche il principio, sovente affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Trib. Ravenna, 09/06/1997), secondo cui, nell’ambito del procedimento cautelare, il mandato rilasciato al difensore “per il presente procedimento” conferisce lo ius postulandi anche per la fase di reclamo innanzi al collegio, anche nell’ipotesi in cui questa non sia stata espressamente menzionata nel testo della procura, principio che mal si concilia con l’autonomia del giudizio della fase di reclamo.

D’altra parte, le disposizioni di carattere amministrativo, relative all’obbligo di versamento del contributo unificato al momento del deposito del reclamo ed all’iscrizione con un numero di ruolo diverso da quello del procedimento di primo grado, non hanno ripercussioni sul piano interpretativo, poichè attengono ad esigenze legate ai servizi di cancellerie o a misure di ordine tributario (cfr., in tal senso, Trib. Torino, 06.03.2015).

In disparte delle considerazioni sulla natura giuridica del reclamo, è dirimente – infine – l’osservazione che, nel caso di specie, si è in presenza di un atto processuale che è stato depositato dal difensore di una parte già costituita nella precedente fase che ha dato luogo al provvedimento da cui è scaturito il reclamo medesimo.

Per tutte queste ragioni, deve concludersi nel senso che per l’atto di reclamo non esiste altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con modalità telematiche e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi della richiamata disposizione dell’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12.

b) Una volta chiarito che per il reclamo vige il principio normativo della obbligatorietà (e non della facoltatività) del deposito telematico, si impone la necessità di affrontare la ulteriore questione delle conseguenze che scaturiscono, sul piano processuale, nel caso dell’errato deposito in via cartacea del reclamo da depositarsi obbligatoriamente per via telematica, posto che un certo orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Asti, 23.03.2015; Trib. Ancona, 28.05.2015), pur ammettendo l’inderogabilità dell’obbligo di deposito telematico del reclamo, riconosce la possibilità della sanatoria della nullità per vizio di forma, in base al principio del c.d. raggiungimento dello scopo.

Sul punto, occorre fare delle osservazioni preliminari. Innanzitutto, non può essere condivisa la tesi (cfr., Trib. Foggia, 15.05.2015) che reputa non pertinente il richiamo al principio di libertà delle forme sancito dall’art. 121 c.p.c., sull’assunto che tale principio si riferisca alla forma degli atti processuali e non alle modalità di trasmissione all’ufficio degli stessi. Se, infatti, è vero che il deposito è “un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo” (cfr., Cass., S.U., 04.03.2009, n. 5160), non si può però prescindere dalla considerazione che il deposito telematico presenta delle peculiarità che si riverberano sulla forma degli atti che ne costituiscono l’oggetto. Non essendo, in altri termini, ontologicamente concepibile un deposito per via telematica di un documento cartaceo (per il quale l’unica forma di deposito astrattamente configurabile è la consegna materiale o la spedizione postale in cancelleria del supporto fisico) e posto che l’utilizzazione del mezzo telematico presuppone, di necessità, che il documento da depositare sia stato predisposto in modo informatico, la scelta legislativa di imporre una particolare modalità di trasmissione in cancelleria dell’atto si ripercuote inevitabilmente sui requisiti essenziali dell’atto medesimo, che non potrà mai essere rappresentato da un documento cartaceo, ma soltanto da un documento informatico. Non vi è dubbio, quindi, che l’obbligatorietà del deposito telematico abbia comportato, sia pure indirettamente, l’imposizione normativa di una diversa modalità di creazione degli atti processuali, che non possono essere più cartacei, ma soltanto informatici.

Cionondimeno, è opinione di questo Tribunale che l’opzione tra la natura cartacea e quella informatica del documento non sottende un problema di forma, ma una ben più radicale questione che afferisce all’essenza stessa del documento, di talchè appare inconferente il richiamo sia al principio processuale di libertà delle forme, sia a quello di tassatività delle nullità (per cui non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge), sia a quello del cd. raggiungimento dello scopo (per cui la nullità per inosservanza di specifici requisiti di forma non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato), per il dirimente rilievo che tutti i richiamati principi attengono, per l’appunto, alla forma degli atti processuali e non a profili afferenti alla loro stessa natura. Ne consegue che – rispetto agli atti processuali che, per espresso obbligo di legge, devono essere depositati telematicamente (e, quindi, redatti in modo informatico) – l’atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, è non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico. L’atto processuale cartaceo, infatti, non è sottoscritto con firma digitale, non viene depositato nel rispetto delle regole tecniche e delle specifiche tecniche previste dalla normativa regolamentare del P.C.T. e non supera le barriere dei controlli della cancelleria (che certifica il deposito dell’atto e dei documenti allegati e mette a disposizione del giudice e delle altre parti processuali l’atto depositato telematicamente e i relativi allegati). Per questi motivi, discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo, non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del connesso deposito telematico, che non è soltanto quello di creare una presa di contatto tra l’ufficio giudiziario ed il depositante, ma anche quello di veicolare le richieste della parte al giudice al fine di sollecitare la sua decisione, mediante un supporto smaterializzato e decentralizzato che consenta, da un lato, un più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo per il giudice e per le parti e, dall’altro, una diversa e più efficiente ed economica gestione dello scambio di dati e informazioni in ambito processuale rispetto al supporto cartaceo, nell’ottica di favorire la progressiva dematerializzazione del fascicolo cartaceo, per le ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo cui è ispirato il P.C.T.

Sotto questo profilo, non può essere utilmente richiamato, a supporto della opposta tesi della sanabilità del vizio derivante da un deposito effettuato con modalità non previste dalla legge, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr., Cass., S.U., 04/03/2009, n. 5160) che ha ravvisato, nel deposito di un atto processuale destinato alla cancelleria mediante invio a mezzo posta, una ipotesi di mera irregolarità o, al più, di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo e ciò per l’evidente ragione che, nella fattispecie sottoposta alla disamina della Cassazione, la spedizione tramite il servizio postale non era altro che una modalità di trasmissione dell’atto all’ufficio giudiziario alternativa alla consegna materiale dello stesso presso la cancelleria, ma che aveva pur sempre ad oggetto un atto redatto su supporto cartaceo. In altri termini, la differente modalità di deposito dell’atto non ha, in questo caso, ripercussioni sulla natura dell’atto processuale, il quale, sia nell’uno che nell’altro caso, resta un atto cartaceo, di guisa che, vuoi perché il deposito costituisce un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, vuoi perché lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario cartaceo è la presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione della controversia, scopo che viene comunque assicurato anche dall’invio postale, appariva giustificata – in un’epoca in cui l’atto processuale non poteva che essere cartaceo – la soluzione interpretativa favorevole alla validità del deposito eseguito in forme non espressamente previste dalla legge (e, segnatamente, mediante spedizione postale).

In termini completamente diversi va, invece, posta la questione nel momento in cui il legislatore ha imposto il deposito telematico come unica modalità di trasmissione degli atti cd. endoprocessuali, determinandone – per le ragioni già viste – il necessario mutamento strutturale da cartacei in informatici. Nell’epoca della obbligatorietà del deposito telematico, può porsi un problema di validità per vizio di forma del deposito solo allorquando l’atto processuale redatto in via informatica che ne costituisce l’oggetto sia stato predisposto in violazione delle disposizioni normative, anche regolamentari, che ne disciplinano la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione, secondo quanto statuito dall’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12. Più precisamente, l’art. 11 del D.M. 44/11 stabilisce che “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34 (..)”. L’art. 34 dello stesso D.M. attribuisce al Direttore Generale SIA del Ministero della Giustizia di stabilire tali specifiche tecniche. Con provvedimento del 16.4.2014 il DGSIA ha stabilito i parametri che deve rispettare il documento informatico, disponendo che esso deve redatto in formato PDF, deve essere privo di elementi attivi e deve essere ottenuto attraverso una trasformazione di un documento testuale. Non è pertanto ammessa la scansione di immagini (cd. PDF immagine). Si potrebbe, dunque, ad esempio sostenere che il deposito telematico di un atto processuale in formato PDF immagine anziché in formato PDF nativo dia luogo ad un vizio di forma sanabile per raggiungimento dello scopo, posto che comunque l’invio dell’atto è avvenuto in ottemperanza alla prescrizione normativa che ne impone il deposito per via telematica (cfr., in tal senso, Trib. Vercelli, 04.08.2014, che ha sostenuto la tesi della sanatoria del vizio, peraltro qualificato di mera irregolarità, anziché di nullità).

Fuori da questa ed altre analoghe ipotesi, non vi è dubbio, però, che quando il deposito non viene eseguito (sia pur irregolarmente) per via telematica, bensì in modo tradizionale (cioè, con consegna materiale in cancelleria dei documenti o, tutt’al più, mediante invio postale del plico cartaceo), l’atto non potrà che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico (vale a dire, tamquam non esset).

Per tutte le considerazioni finora esposte, il ricorso per reclamo depositato cartaceamente da M. A. deve essere dichiarato inammissibile.

L’accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo ha valore assorbente rispetto alla trattazione delle ulteriori questioni di merito, la cui disamina deve dunque ritenersi superflua.

In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura, della complessità e della assoluta novità della questione trattata, della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale e dell’assenza di pronunce della Corte di Cassazione sulla specifica questione oggetto di causa, come pure della totale assenza di indicazioni nella circolare del Ministro della Giustizia sul punto, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase del procedimento cautelare.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

a) dichiara inammissibile il reclamo di cui in epigrafe;

b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese della presente fase del giudizio;

c) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 15 aprile 2016.

IL PRESIDENTE                                                                       IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Bruno Giangiacomo                                                          dott. Fabrizio Pasquale