Trib. Milano, ord. 3 marzo 2016 (est. Buffone)

 
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Oggi 03/03/2016 […] innanzi al giudice dr. Giuseppe Buffone, compaiono

[…]

Il GIUDICE

Osserva

All’udienza di precisazione delle conclusioni (invero nemmeno prevista espressamente dal codice di rito) le parti hanno il dovere di rassegnare davanti al giudice le loro conclusioni; quanto a dire, già solo dettandole perché vengano trascritte nel verbale del processo. Al fine di evitare la verbalizzazione e agevolare l’attività dell’Ufficio, la prassi è tuttavia nel senso che si depositi un cd. “foglio di PC” ossia un atto contenente le cennate conclusioni. Questo atto può anche essere depositato in via telematica, così potendo il giudice direttamente introdurre le conclusioni nel provvedimento definitivo. Tuttavia, non si tratta né di “documento”, né di “memoria” o “atto processuale” in senso tecnico-giuridico. Non si condivide, pertanto, la recente pronuncia di questo Tribunale là dove ha affermato che «il foglio di precisazione delle conclusioni (cd. foglio PC) deve essere depositato per via telematica; ove depositato in modo cartaceo, è inammissibile e le conclusioni si intendono rassegnate come in atti» (Trib. Milano, Sez. Impresa B, ordinanza 23 febbraio 2016 n. 377). Per quanto sopra evidenziato, il foglio di precisazione delle conclusioni, depositato oggi da parte attrice in udienza, in forma cartacea, è atto cortesemente allegato al fascicolo scevro da qualunque vizio di ammissibilità. La relativa questione è dunque così risolta.

Il giudice

[…]

Visto l’art. 169, comma II, c.p.c.,

AUTORIZZA  i difensori al ritiro del fascicolo di parte, invitandoli a restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

DISPONE la trasmissione degli atti all’Ufficio di Procura perché rassegni le proprie conclusioni e

RIMETTE all’esito la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.

Milano, lì 3 marzo 2016