I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi al contenuto dei fogli di p.c. depositati in via telematica, ad eccezione del procuratore di R. che si riporta alle conclusioni cartacee che chiede di depositare perché l’avv. M. non figura inserito nell’anagrafica.
Il GI considerato che l’inserimento nell’anagrafica è rimesso alla scelta di parte che avrebbe potuto depositare le conclusioni in via telematica anche tramite il domiciliatario, non ammette il deposito cartaceo sicché si intendono rassegnate le conclusioni già rassegnate in atti.
Si dà atto che con il consenso di tutte le parti l’originale della comparsa di risposta di F.D. viene ricostituita con la copia cartacea oggi depositata dall’avv. D. che viene siglata dal GI.
La parte N.D. dichiara di avere notificato la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale, che esibisce e si riserva di depositare in via telematica. La parte attrice conferma la ricezione, e fa presente di non avere interesse alla prosecuzione del processo in relazione a detta domanda.
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, preso atto della sussistenza dei presupposti ex art. 306 cpc, previa separazione, dichiara estinto il giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da N.D. nei confronti del Fallimento, nulla disponendo sulle spese;
assegna i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come segue 26 aprile 2016 – 16 maggio 2016;
invita le parti
– a omettere, nella memoria di replica, ogni ripetizione di quanto già contenuto nella comparsa conclusionale, e di ritrascrivere le conclusioni oggi precisate;
– a inserire negli scritti finali la numerazione delle pagine; riserva, alla scadenza, la causa in decisione.
Si dà atto che ritirano il fascicolo le seguenti parti: N.D., Z. e R..