Trib. Verona, sent. 4 dicembre 2015 (est. Mirenda)

 

omissis

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. 16.1.2015 n. 642), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – era stata del resto codificata anche dall’art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata[1];

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’ error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato, quindi, il contenuto sia dell’opposizione a decreto ingiuntivo che della comparsa di risposta della F. s.r.l.;

osservato che dopo la concessione della provvisoria esecutività, parte opponente ha disertato il giudizio;

osservato che l’opponente, dopo aver contestato genericamente ogni debenza, con unico concreto motivo eccepisce solamente l’irricevibilità (per nullità) del ricorso monitorio telematico in quanto depositato in formato “pdf scansione” anziché in formato “pdf testuale”, in violazione dell’art. 11 del D.M. 44/2011;

ritenuta la manifesta infondatezza dell’eccezione;

che, invero, al di là di quanto opinato da taluni giudici di merito, di simile nullità ex art. 156, c.1, c.p.c. non vi è traccia nel sistema processuale. Quanto, difatti, al cit. art. 11, comma primo, d.m. cit. , la norma si limita a prevedere che “l‘atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.” , senza peraltro contemplare specifiche sanzioni per l’ipotesi di eventuali difformità formali dell’atto, e ciò al pari della norma tecnica di rinvio di cui all’art. 34 cit. ( “1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici. 3. Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.”);

che, in ogni caso, anche laddove – in tesi – volesse ravvisarsi il vizio del ricorso monitorio telematico per difetto di un elemento essenziale dell’atto, si dovrebbe parlare non di inesistenza bensì di nullità ex art. 156, c.2, c. civ., dovendosi escludere ragionevolmente la sussistenza di quell’ipotesi estrema della c.d. “irriconoscibilità del tipo processuale”, come attesta – nella pratica – la riconosciuta idoneità del ricorso a formare il convincimento e la successiva determinazione giudiziale del giudice del decreto ingiuntivo oggi opposto;

ritenuto, così, che anche accedendo alla (non creduta) tesi della nullità formale dell’atto ex art. 156 cpc, la proposta opposizione ( nella quale si è dispiegata pienamente la difesa dell’ ingiunto) abbia , comunque, sanato ex tunc il vizio riflesso del decreto monitorio ex artt. 156, comma terzo, e 164, comma terzo, c.p.c. .;

ritenuta, quindi, la validità formale del decreto e, di riflesso, l’inconsistenza assoluta del merito dell’opposizione, a fronte della sostanziale non contestazione del dovuto ex art. 115 c.p.c.;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigetta l’opposizione e condanna l’opponente a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi € ***, oltre C.A. 4% e rimborso forfetario 15%, per compensi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.



[1] La conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., e l’osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 1714.