Trib. Mantova, sez. 2, sent. 25 giugno 2015 n. 651 (est. Benatti)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Mantova

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Benatti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5185/2013 promossa da:

M. T.

ATTORE/I

contro

U.B. S.C.P.A. (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. ***

CONVENUTO/I

OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

U.B. scpa ottenne decreto ingiuntivo 24/9/2013 contro il T in relazione a un prestito concessogli nel 2007 da SILF spa, poi confluita attraverso vicende societarie in U.B. scpa. Essendo mancato il pagamento di alcune rate l’ingiungente, ritenuto il T decaduto dal beneficio del termine e tenuto conto di un pagamento intervenuto nel frattempo, ha quantificato il debito residuo nella misura oggetto d’ingiunzione comprese le spese.

Formulò opposizione il T eccependo la titolarità attiva di U.B. perché la cessione del credito tra le varie società non gli fu mai notificata nonché la nullità della pattuizione d’interessi in quanto la somma di interessi corrispettivi e moratori oggetto della contestazione 7/2/11 ammontava a € 5.309,98 che dovevano ritenersi, in relazione all’importo del prestito, “al di fuori del limite legale” chiedendo quindi in principalità la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, che il tasso di interesse fosse ridotto nel limite di legge.

Si è costituita la convenuta ingiungente contestando le affermazioni attoree, depositando la documentazione inerente le vicende societarie e chiedendo fosse concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, richiesta accolta da questo giudice all’udienza 8/4/14. Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, questo giudice ha fissato per oggi udienza di discussione orale.

omissis

Va infine respinta, anche qui sotto due profili, la tesi implicitamente sostenuta da parte attrice nelle udienze 21/4 e 19/5/2015, secondo cui il mancato tempestivo deposito di tutta la documentazione allegata all’originario ricorso per decreto ingiuntivo comporterebbe l’irritualità di un deposito successivo e costringerebbe il giudice ad accogliere l’opposizione per mancanza di prova del credito. Nel caso specifico, la documentazione suindicata è stata (ri)depositata in forma telematica solamente dopo l’udienza 19/5/2015.

Se è pacifico come sia onere dell’ingiungente, nella causa d’opposizione, depositare i documenti già prodotti unitamente al ricorso ex art. 638 cpc

– da una parte, non può ritenersi che la produzione debba sottostare agli stessi termini perentori ex art. 183/6 cpc previsti nel giudizio ordinario. Deve infatti aversi riguardo al fatto che i documenti in questione sono già stati depositati e messi a disposizione dell’opponente al momento in cui gli è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto ed egli li ha senz’altro esaminati al fine di proporre l’opposizione ex art. 645 cpc con la conseguenza che lo sbarramento processuale può riguardare tutt’al più le nuove produzioni ma non può inficiare un thema probandum che si è già fissato ancor prima dell’opposizione;

– dall’altra, non vi è né vi è mai stata alcuna contestazione attorea sul contenuto dei documenti, sulla sottoscrizione e compilazione degli stessi e sulla loro idoneità quantomeno a provare la conclusione del contratto a quelle condizioni. Solo ove vi fossero contestazioni che imponessero al giudice di valutare il tenore letterale e la sottoscrizione dei documenti, la loro presenza sarebbe indispensabile e il mancato deposito – anche tardivo nel senso suindicato – impedirebbe la valutazione. Nel caso specifico però nulla di tutto ciò emerge, avendo l’opponente formulato due eccezioni che nulla hanno a che vedere con le produzioni documentali.

omissis