Trib. Roma, ord. 12 gennaio 2015 (est. Curatola)

 

R.G. n.nn/aaaa

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

 

nella causa civile iscritta al n. nn del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno aaaa

 

TRA

***, rappresentata dalla società capogruppo ***, in persona del legale rappresentante pro tempore

Elett.te dom.ta in Roma, *** presso lo studio dell’avv.to ***, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv.to ***

– ATTRICE –

E

*** in persona del legale rappresentante pro tempore

 elett. te dom.ta in Roma, *** presso lo studio dell’avv. to ***, rappresentata e difesa dall’avv.to ***

– CONVENUTA –

 

Esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, si osserva quanto segue.

 

1 – Dagli atti di causa risulta che:

 

a)       con atto di citazione notificato il 18 marzo 2013 *** ha convenuto in giudizio la *** chiedendone la condanna al pagamento degli importi dovuti a seguito del l’avvenuta esecuzione dei lavori appaltati con contratto sottoscritto il 20.10.2008;

b)      all’udienza del 24 aprile 2014 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta;

c)       con ordinanza provvisoriamente esecutiva emessa il 19 maggio 2014 ai sensi dell’art.186 ter c.p.c. è stato ingiunto alla *** il pagamento in favore della *** della somma di € 639.994,86=, oltre interessi ex D.Lgs. n.231/02 e spese di procedura;

d)      con lo stesso provvedimento la convenuta contumace è stata avvertita che l’ordinanza sarebbe divenuta esecutiva, ex art.647 c.p.c., in caso di mancata costituzione in giudizio entro il termine di giorni venti dalla notifica;

e)       l’ordinanza è stata notificata alla *** in data 17 giugno 2014;

f)        la società convenuta si è costituita in giudizio in via telematica in data 7 luglio 2014 e, successivamente, con deposito cartaceo in cancelleria, il 30 luglio 2014;

g)       con istanza depositata il 30 luglio 2014 la *** ha chiesto di essere rimessa nei termini “per il deposito della comparsa di costituzione e risposta, in uno con la concessione di un congruo termine per la comunicazione alla controparte”;

h)      con istanza depositata il 12 settembre 2014, la parte attrice ha chiesto che venga dichiarata “la provvisoria esecuzione dell’ordinanza emessa in data 22.5.2014, con ogni conseguenza di legge”

2 – Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice di dover aderire all’orientamento della prevalente giurisprudenza di merito, per cui la costituzione in giudizio effettuata dalla parte in via telematica, anziché con deposito cartaceo deve essere ritenuta valida (v., tra le altre, ordinanze Trib. Bologna 14.7.2014, Trib. Milano 7.10.2014, Trib Brescia 7.10.2014, Trib. Genova 1.12.2014).

2.1 – In primo luogo, infatti, non può avere alcuna rilevanza l’assenza, per il Tribunale di Roma, del “decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio” ex art.35 D.M. 21 febbraio 2011 n.44.

Tale disposizione, infatti, non può essere interpretata nel senso di conferire al direttore del DGSIA il potere di individuare la tipologia di atti che possono essere depositati in via telematica in un determinato ufficio: ciò sia in base alla gerarchia delle fonti – per cui una disposizione di natura regolamentare non può prevalere sulle norme di rango sovraordinato – sia perché la comparsa inviata in via telematica, acquisita dalla Cancelleria, consente di ritenere pienamente raggiunto lo scopo, con sanatoria di ogni eventuale profilo di irregolarità.

La mancanza del l’autorizzazione D.G.S.I.A., quindi, non può comportare alcun effetto in ordine all’esistenza, alla validità e all’ammissibilità del deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta, dovendosi distinguere l’atto processuale – nella specie costituito da un documento informatico – dalla modalità di deposito dello stesso.

2.2 – D’altra parte, come rilevato anche dalla Suprema Corte in altra ipotesi di deposito irrituale avvenuto con modalità non previste dal la legge (ossia a mezzo posta), la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio (nella fattispecie, si realizza “un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art.156, 3° co. c.p.c.: in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione”; Cass. Sez. Un. n.5160/09).

In sostanza, devono trovare applicazioni il principio della libertà di forma ex art.121 c.p.c. (per cui ciò che non è previsto non può ritenersi per ciò solo vietato), e il divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e comunque mai ove risulti accertato che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art.156 c.p.c.).

3 – Nel caso in esame, dagli atti dell’ufficio risulta che la costituzione in giudizio della società convenuta, effettuata in via telematica, è stata doverosamente accettata dalla Cancelleria il 7 luglio 2014 ed è entrata, quindi, a far parte del procedimento.

L’oggettiva irregolarità è stata sanata dall’avvenuto raggiungimento dello scopo, con conseguente impossibilità di sanzionare la nullità della comparsa e l’intervenuto decorso dei termini di decadenza correlati al deposito.

In particolare, la costituzione della convenuta in data 7 luglio 2014, ovvero entro il ventesimo giorno dalla notifica dell’ordinanza ex art.186 ter c.p.c., non consente di dichiarare la medesima ordinanza esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

Non ricorrono neanche i presupposti per la “rimessione in termini” richiesta dalla convenuta, considerata l’avvenuta instaurazione del contraddittorio tra le parti (deposito della comparsa di costituzione e deposito delle memorie ex art.183, 6° co. c.p.c.).

4 – Per quanto attiene alle altre domande e richieste formulate dal le parti, va rilevato che:

a) la parte convenuta ha eccepito l’incompetenza di questo Tribunale ma ha formulato tale eccezione costituendosi tardivamente in giudizio;

b ) con bonifico del 30.9.2014 la *** ha provveduto al pagamento del l’importo di € 582.740,81= (importo del S.A.L. n.7 richiesto dalla parte attrice nel presente giudizio);

c) tenuto conto di quanto sopra e preso atto della documentazione prodotta, la causa appare matura per la decisione, dovendosi definire con sentenza il complessivo rapporto di dare/avere tra le parti.

P. Q. M.

1)      rigetta l’istanza di rimessione in termini formulata dalla ***

2)      rigetta l’istanza formulata dalla parte attrice ai sensi dell’art.647 c.p.c. per la dichiarazione dell’esecutività dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art.186 ter c.p.c.;

3)      rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art.281 sexies c.p.c. all’udienza del 15 luglio 2015 ore 11.00, dando termine fino al 30.6.2015 per l’eventuale deposito di note.

Roma, 12 gennaio 2015

 

IL GIUDICE

(Eugenio Curatola)