Trib. Pesaro, ord. 10 giugno 2015 (est. Gianni)

 

TRIBUNALE DI PESARO

N. nn/aaaa R.E.

Il G.E.- G.O.T.

a scioglimento della riserva, formulata all’udienza del dì 08.04.2015 che qui precede, così provvede:

– visto l`atto di precetto del creditore procedente *** con procuratore Avv. *** nei confronti della parte debitrice esecutata *** e ***, notificato in data 18.11.2014, per la somma pari ad € ***, oltre interessi e spese, e successivo atto di pignoramento presso terzi, notificato il dì 19.12.2014, come qui riscontrato in atti, inviato in via telematica;

– vista la dichiarazione positiva, così resa dal legale rappresentante della ***, terzo pignorato, contenuta nella relativa lettera, datata 23.01.2015, così risultata depositata in atti dallo stesso procuratore di parte creditrice procedente, alla stessa udienza del dì 04.02.2015, da cui si evince che il debitore esecutato, ***, è stato dipendente di detta società, con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal dì 25.06.2008 al 21.01.2015, percependo una retribuzione mensile netta di € ***, per n. 14 mensilità, e, comunque su detta somma, allo stato, non sussistono altri pignoramenti e/o sequestri;

– vista la dichiarazione positiva, così resa dal legale rappresentante della ditta ***, terzo pignorato contenuta nella relativa lettera, datata 19.01.2015, così risultata depositata in atti dallo stesso procuratore di parte creditrice procedente, alla medesima udienza del dì 04.02.2015, da cui si evince che la parte debitrice esecutata ***, è dipendente di detta società, con contratto a tempo indeterminato, fino al 30.03.2015 e prestazione a tempo parziale, così percependo una retribuzione mensile netta pari ad € ***, e, comunque su detta somma, allo stato, non sussistono altri pignoramenti e/o sequestri;

– visto che con atto di opposizione all’esecuzione de qua, ex art. 615 c.p.c. contenente anche la domanda di sospensione, ex art. 624 c.p.c., datato 30.01.2015, e così risultato inviato in via telematica, con relativa attestazione di conformità, ai sensi dell’art. 3 bis, L. n. 53/1994 poi anche depositato in cartaceo, alla stessa udienza del dì 04.02.2015, si è costituita, nel relativo procedimento esecutivo, la stessa parte debitrice esecutata, nella persona di ***, cosi svolgendo variegate argomentazioni,tutte date per riportate, rassegnando anche le relative conclusioni, come in atti, qui pure tutte succintamente date per richiamate, in modo che, previa comparizione delle parti, venga dichiarato: 1) inesistente il pignoramento presso terzi de quo ex art. 543 c.p.c., 2) la sospensione del presente procedimento esecutivo, per i motivi di cui in premessa; ed in subordine: 3) non esigibile e, non dovuto, il relativo credito, di cui al pignoramento de quo, con conseguente illegittimità e/o inesistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, nei confronti dei nominati debitori; 4) la rifusione delle spese ed onorari;

– visto, peraltro, che con il relativo decreto, così emesso lo stesso dì 04.02.2015, il medesimo G.E. – G.O.T. ha disposto la comparizione delle parti alla successiva udienza del dì 08.04.2015, così riservando ogni altro provvedimento, fino a tale data, anche in ordine alla invocata sospensione, e ciò, principalmente, al fine di una corretta instaurazione dello stesso contraddittorio in detto sub procedimento;

– visto che il relativo procedimento esecutivo, atteso che è stata fissata la data per il dì 08.04.2015, in ordine a detto sub procedimento, la relativa procedura esecutiva, è stata parimenti rinviata, sempre all’udienza del dì 08.04.2015, come può evincersi, peraltro, dall’esame del relativo verbale in atti;

– visto che il procuratore della stessa parte creditrice procedente, qui opposta, con apposita memoria, datata 01.04.2015, ma depositata all’udienza del dì 08.04.2015, ha contestato la domanda di parte debitrice opponente, con particolare riguardo alle motivazioni, qui addotte, così svolgendo, punto su punto, particolari argomentazioni tutte rivolte a confutare, comunque, quanto affermato ex adverso;

– visto, quindi, che attraverso detta memoria di costituzione del creditore precedente, anche parte opposta, sono state rassegnate le relative conclusioni, qui succintamente date per richiamate e riportate, e ciò, peraltro, nel senso che si è anche confidato nella reiezione della proposta opposizione, nonché per la condanna della nominata parte debitrice, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., quale litigante temerario, anche in considerazione, comunque, degli stessi documenti qui allegati;

– visto che alla stessa udienza del dì 08/04/2015 il procuratore di parte debitrice esecutata, preliminarmente, ha provveduto a depositare, anche in cartaceo, la copia del ricorso in opposizione de quo, con il menzionato decreto di fissazione per detta data, così risultato inviato in via telematica, con relativa attestazione di conformità, ai sensi dell’art. 3 bis, L. n. 53/1994, provvedendo a richiamare, ampiamente, tutte le relative argomentazioni e riportandosi, comunque, a quanto ivi scritto e dedotto, confermando anche le relative conclusioni, come in atti, così contestando le argomentazioni del procuratore di parte creditrice opposta, con particolare riferimento alle considerazioni, qui contenute nella richiamata memoria di costituzione, in detto sub procedimento, insistendo per l’accoglimento della stessa sospensione;

– visto che alla stessa udienza del dì 08.04.2015 il sostituto processuale del procuratore di parte creditrice opposta si è richiamato a tutto quanto scritto e dedotto, provvedendo a depositare in atti anche l’originale del titolo esecutivo e relativo atto di precetto, nonché l’atto di pignoramento presso terzi, già inviato, a suo tempo, pure in via telematica, con firma digitale, anche se detti atti si rilevano essere privi della relativa dichiarazione di conformità, in quanto l‘obbligo della stessa “attestazione” per l’invio di tali atti, in via telematica, però, è entrato in vigore il 31.03.2015, facendo considerare, altresì, che lo stesso soggetto terzo pignorato, peraltro, ha anche provveduto a rendere la relativa e prescritta dichiarazione, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., come qui riscontrata in atti, così contestando, in ogni caso, la pretesa nullità e/o inesistenza dello stesso pignoramento presso terzi, come eccepita dalla parte opponente, con conseguente richiesta di assegnazione delle relative somme, mentre per la liquidazione delle spese, in assenza del deposito della relativa nota, si è rimesso a giustizia, secondo i parametri, di cui al noto D.M. n. 55/2014, e, così, lo stesso G.E. – G.O.T., a questo punto, ha riservato la decisione;

tutto ciò premesso:

– rilevato, altresì, che il proposto ricorso della parte, qui opponente, non è certo da considerare strumentale e/o dilatorio, in quanto è basato, peraltro, su eccezioni, che assumono qui una particolare valenza, anche per la particolare eccezione preliminare, che necessita di un particolare approfondimento, trattandosi di questione prodromica alle stesse sottese ragioni, pure qui esame;

– considerato, infatti, che occorre qui meglio delineare i confini e la portata delle nuove disposizioni normative, attraverso cui è stato introdotto il processo civile telematico – da ora anche P.C.T. – nonché le regole, che pure debbono essere qui approfondite, al fine di portare un contributo teso a risolvere la dedotta questione, su tale punto controverso, qui in esame;

– ritenuto altresì, che con il decreto legge 12.09.2014 n. 132, poi convertito con modificazioni con L. n. 162/2014, sono state stabilite nuove formalità per la stessa iscrizione dei pignoramenti e ciò, in quanto, come noto, non è più l’Ufficiale Giudiziario, che deve provvedere al deposito presso la competente cancelleria del Tribunale, in relazione al deposito del relativo atto di pignoramento e del titolo esecutivo e del precetto, atti occorrenti per la nascita del fascicolo della stessa esecuzione mobiliare, come nella dedotta fattispecie, in quanto tali atti debbono essere ormai depositati, come noto, in via telematica;

– considerato, peraltro, che lo stesso art. 543, comma IV del codice di rito, cui qui si rimanda, integralmente, prevede una particolare e nuova prassi, che deve essere qui seguita, essendo ormai instaurata anche per il presente procedimento esecutivo, qui in esame;

– rilevato, quindi, che la novità introdotta con il menzionato P.C.T. in forza della normativa, qui richiamata, consiste nel fatto che le relative incombenze, che in precedenza sono state proprie dello stesso Ufficiale Giudiziario, ora sono trasferite, di fatto, al procuratore del creditore procedente, in quanto è proprio lo stesso procuratore – difensore che deve ritirare il relativo verbale di pignoramento (e/o l’atto di pignoramento presso terzi) i titoli ed il precetto, così procedendo con la relativa iscrizione a ruolo, rispettando i tempi, così qui dettati dal menzionato articolo, ed è altresì prescritto che l’iscrizione del relativo fascicolo debba avvenire con modalità telematica e, alle stato degli atti, non è qui accettabile la tesi sostenuta da parte creditrice opposta, come in pure riportata narrativa, dovendosi qui precisare che, comunque il deposito degli originali di detti atti è avvenuta solo all’udienza del dì 08.04.2015;

– considerato, inoltre, deve essere pure precisato, che, come anche evidenziato dalla richiamata disposizione normativa, in ogni caso, unitamente alla nota di iscrizione devono esser depositate, con la medesima modalità (cioè con modalità telematica) anche le copie conformi degli atti indicati, specificamente, nel richiamato art. 543 c.p.c., così dovendo attestare il procuratore del precedente la conformità all’originale delle copie telematiche, ai sensi dell’art. 16 bis comma 2 decreto legge 18.07.2012 n. 179, dovendosi provvedere, in tale caso, ad unire in atti l’attestazione di conformità, ai sensi e per gli effetti, cui all’art. 3 bis comma 2 L. n. 53/1994 e, conseguentemente, se detto deposito non avvenga nei 30 giorni, successivi all’avvenuta notifica, è evidente che, nel caso in cui non vengano depositate in cancelleria le copie conformi del pignoramento del titolo e del precetto, come avvenuto nel caso di specie, è evidente che lo stesso pignoramento, in realtà, ben può perdere efficacia con ogni relativa conseguenza;

– rilevato, altresì, che anche la più recente giurisprudenza di merito che si sta formando su tale punto controverso si è pronunciata anche su tale questione, anche se da altri angoli di visuale, che qui è opportuno, comunque, richiamare ove è stato posto in evidenza che: “….La circostanza che una parte depositi la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie «cortesia›› di cui al Protocollo d’intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati Milano del 26 giugno 2014 rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese, comporta l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (cfr. Tribunale Milano, 15/01/2015, in […]) ed anche quanto è stato pure affermato che:”….. In tema di processo civile telematico, la ritualità del deposito in via telematica di atti esoprocessuali e, particolare, degli atti introduttivi del giudizio, nel presente panorama normativo deve essere ricostruita sulla base dei fondamentali principi di cui all’art. 121 c.p.c. e 156 c.p.c., che articolano il generale principio di raggiungimento dello scopo, obiettivo da verificare alla luce della normativa prevista in materia di atti informatici, ove è previsto che: 1. il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. (cfr. art. 20 e 21 CAD); 2. i documenti trasmessi da chiunque ad una p.a. con qualsiasi mezzo telematico e informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art. 45 CAD) (Trib. Milano (14 ottobre 2014 […]) anche se detta ultima richiamata decisione induce ad una qualche perplessità;

– considerato, peraltro, che tutto ciò, porta a concludere nel senso che non è sufficiente, come è avvenuto nel caso di specie, che la trasmissione dei richiamati atti (rectius: precetto, titolo esecutivo ed atto di pignoramento) siano presenti nel fascicolo telematico, con la semplice apposizione della firma digitale, ma occorre, in buona sostanza, anche la relativa attestazione, nel senso come appena sopra precisato, attesa la normativa qui appena sopra riportata;

– ritenuto, prima facie, che, comunque, allo stato degli atti, sussistono “i gravi motivi” di cui all’art. 624 c.p.c., e ciò, anche se la stessa istanza di sospensione dell’esecuzione possa proporsi indipendentemente dalla pendenza di un giudizio di opposizione all’esecuzione, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez III, sentenza 23 maggio 1997 n. 4604, in (…));

– ritenuto, peraltro, che, in ogni caso, la stessa domanda di sospensione è fondata su tale particolare punto qui controverso, e ciò, principalmente, in quanto risultano essere stati anche indicati, specificamente, “i gravi motivi”, di cui al richiamato art. 624 c.p.c., nonostante la suggestiva tesi, così sostenuta, sul punto controverso, dal procuratore di parte creditrice ed opposta, che sarebbe avvenuto, comunque, una sanatoria, negando la possibilità stessa di poter ottenere la concessione di tale invocato beneficio, in via cautelare, qui inutiliter esposto e dato, con particolare riferimento a quanto pure riportato nella narrativa, che qui precede, e tutto ciò, peraltro, solo per il fatto che risulta essere stata resa la riportata dichiarazione positiva, così resa in atti, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., dal menzionato soggetto, terzo pignorato;

– considerato, peraltro, del tutto ammissibile e non certo fuorviante la stessa eccezione, così formulata dal procuratore di parte debitrice opponente, circa il fatto che, del tutto pretestuosamente, si sono affermate non sussistere, allo stato, le relative e fondate ragioni per la concessione del beneficio della invocata sospensione;

– considerato, altresì, che la stessa giurisprudenza di legittimità, si è espressa, costantemente, nel senso di affermare che: “…La sospensione dell’esecuzione, prevista dall’art 624 c.p.c., nella sua originaria formulazione … può invocarsi sulla base presumibile di caducazione della pretesa del creditore precedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa, successivamente al formarsi del titolo esecutivo) ovvero in relazione a questioni di puro diritto…” come il G.E. – G.O.T. ritiene qui sussistere e che, comunque, sono pure ravvisabili proprio nella dedotta fattispecie (cfr., sul punto, Cass. civ. sez. III, sentenza del dì 09 luglio 2008 n. 18856, in […])e che tale modifica, comunque, non è intervenuta;

– rilevato, quindi, che i relativi motivi di merito, così esposti nella opposizione de qua, restano qui assorbiti dall`accoglimento della domanda di sospensiva in quanto a tale proposito è opportuno anche ricordare la stessa giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata ed è anche stato costantemente ed unanimemente accolto il principio che “.. il giudice di merito non ha l’obbligo di confutare espressamente tutto quanto prodotto <<vedi Cass. n. 267/2001>> o dedotto dalle parti <<vedi Cass. n. 13802/2000 e 5799/2001>>, ma soltanto il dovere di spiegare in modo chiaro e coerente le ragioni che lo hanno indotto a privilegiare una determinata soluzione a scapito di altre…”.

– rilevato, altresì, che, comunque, deve essere qui rilevata la sussistenza de “i gravi motivi”, così denunciati nel proposto ricorso, in quanto sono qui ravvisabili, allo stato, proprio nel relativo ricorso in opposizione a detta procedura esecutiva;

– considerato, quindi, che, alle stato degli atti, non debba e non possa farsi luogo, comunque, alla richiesta assegnazione di somme, qui considerata la relativa dichiarazione positiva, come sopra pure riportata;

tutto ciò premesso e ritenuto,

Accoglie

allo stato degli atti, l’istanza di sospensione de qua, in quanto fondata e basata, comunque, su elementi, che ben possono essere qui decisi dal G.E. – G.O.T., con riferimento al procedimento esecutivo, con una pronuncia favorevole a parte opponente, in via cautelare;

Rigetta

le relative conclusioni, come ivi formulate dal procuratore di parte creditrice precedente, qui opposta, e qui tutte date per riportate e ritrascritte, in quanto l’opposizione è da ritenere comunque fondata, restando qui assorbite le altre domande, per tutte le ragioni appena sopra meglio espresse;

Condanna

la parte creditrice procedente, qui opposta, ***, al pagamento delle spese, riferite al presente sub procedimento, in favore della nominata parte debitrice esecutata, *** e *** con particolare riguardo a tale fase, in ordine al procedimento di opposizione de quo che qui vengono liquidate in € ***, per compenso-onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, con gli accessori di legge, e nulla per le spese esenti, ex art. 15 d.p.r. n. 633/1972, in quanto non oggettivamente sostenute, e comunque non documentate in atti, tenendo qui presenti, altresì, i nuovi parametri, allo stato vigenti, ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, già pubblicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, ed entrato in vigore il giorno successivo 3 aprile 2014, tenuto conto della entità dell’attività prestata;

– visto il combinato disposto di cui agli artt. 616 e 618 del codice di rito,

Fissa

alle parti comunque il termine di 60 gg. decorrenti dalla comunicazione del presente procedimento per riassumere la causa di merito davanti al Tribunale di Pesaro, con la relativi iscrizione a ruolo.

Manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza a mezzo Pec al creditore procedente, qui opposto, ed alla parte debitrice, qui opponente, nel domicilio eletto presso i rispettivi procuratori.

Pesaro, 10 giugno 2015

Il G.E. – G.O.T.
Dott. Sandro GIANNI