Trib. Latina, ord. 15 giugno 2015 (est. Cina)

 

TRIBUNALE DI LATINA

Sezione prima civile – Esecuzioni immobiliari

n. nn/aaaa r.g.e.

II G.E.,

visto I’art. 16 bis, commi 1 e 2 del D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012;

dato atto che, in difformità da quanto previsto dalla disciplina attualmente in vigore, il deposito del ricorso ex art. 617. comma 2 c.p.c. introduttivo del subprocedimento avente ad oggetto la fase preliminare del giudizio di opposizione (atto non rientrante fra quelli depositati da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) è stato effettuato per via telematica;

ritenuto che il deposito telematico, nella specie ed ove integrato dal rituale deposito dell’atto nelle forme previste. costituisca una mera irregolarità suscettibile di sanatoria;

P.Q.M.

dispone che. entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il ricorrente depositi in cancelleria l’originale dell’atto su indicato. con tutti i documenti ad esso allegati.

Si comunichi al ricorrente.

Latina, 15.6.2015

 

Il Giudice dell’esecuzione

(dott. Francesco Cina)