Trib. Milano, verbale 17 novembre 2015 (est. Consolandi)

 

TRIBUNALE DI MILANO – Sezione Quinta

VERBALE DELLA CAUSA N. nn DELL’ANNO aaaa

FRA

A.I.D.  (C.F.***),  

ATTORE o RICORRENTE

;

E

G.M. (C.F. ), 

CONVENUTO o RESISTENTE

 

Oggi 17 novembre 2015 sino alle ore 10.00 innanzi al   dott. Enrico Consolandi  nessuno compare ed il giudice rilevato che il verbale della precedente udienza è stato comunicato mediante pec al difensore di parte attrice, come da RAC;

rilevato che quanto al difensore di parte convenuta il verbale non risulta comunicato, essendo stata acquisita una ricevuta di mancata consegna del seguente tenore:

 

“Il giorno 17/09/2015 alle ore 08:58:55 (+0200) il messaggio

“COMUNICAZIONE ***/***/CC” proveniente da

“tribunale.milano@civile.ptel.giustiziacert.it”

e destinato all’utente “***@postacertificata.gov.it”

non e’ stato consegnato nelle ventiquattro ore successive al suo invio.

Si ritiene che la spedizione debba considerarsi non andata a buon fine.Identificativo del messaggio:

opec***@gestorepec.giustiziacert.it”

 

Rilevato che il detto indirizzo del difensore corrisponde a una casella PEC “del cittadino” le c.d. CECPAC, fornite gratuitamente dal governo italiano, in realtà inidonee al processo telematico perchè non attingibili che da alcune amministrazioni, fra le quali non rientrava il Ministero della Giustizia e non utilizzabili per tutti i mittenti (come risulta dal sito www.postacertificata.gov.it ovre si legge che “La PostaCertificat@ garantisce un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e Cittadino: non sono, infatti, previste comunicazioni al di fuori di tale canale, ad esempio tra Cittadino e Cittadino. “

 

Rilevato comunque che le caselle in oggetto sono ad oggi inidonee allo scopo come risulta dallo stesso sito www.postacertificata.gov.it ove è annunciata la sospensione del servizio e più specificamente si dice che “3) dal 18 luglio 2015 le caselle non saranno più abilitate alla ricezione di messaggi e l’accesso alle stesse sarà consentito, sino al 17 settembre 2015, solo ai fini della consultazione e del salvataggio dei messaggi ricevuti; dal 18 settembre sarà definitivamente inibito l’accesso alla propria casella;”

 

Ritenuto pertanto che nel caso di specie nessuna comunicazione sia dovuta al difensore del convenuto, per il quale vale il mero deposito in Cancelleria, ai sensi dell’art. 16 dl 179/2012 poiché la mancata consegna è dovuta alla colpa del difensore di aver scelto e mantenuto una casella inidonea e ora anche non più funzionante;

 

PTM

dispone la Cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara  la estinzione.

 

Il Giudice

Dott.Enrico Consolandi