Trib. Milano, sez. lavoro, ord. 17 luglio 2015 (est. Colosimo)

 

CAUSA N. NN/AAAA R.G.L. – K / S SOC. COOP.

Il Giudice,

sciogliendo la riserva che precede,

sentite le parti,

letti gli atti ed esaminati i documenti,

provvedendo sull’eccezione di nullità sollevata da parte convenuta E C s.p.a. con specifico riferimento alla procura alle liti rilasciata ai difensori di parte ricorrente;

riservato ogni ulteriore provvedimento;

RILEVATO

che E C s.p.a. ha eccepito che la procura sarebbe nulla in quanto carente sotto il profilo dell’inerenza, poiché conferita su atto separato senza menzione della controversia cui il mandato si riferisce;

che, al riguardo, la difesa di parte attrice ha richiamato le regole in ordine alla nuova modalità di deposito telematico del fascicolo e dell’atto introduttivo del ricorso;

che l’art. 83, co. 3, c.p.c. stabilisce oggi che “…La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”;

RITENUTO

che le due ipotesi di cui al comma terzo debbano essere tenute distinte e che, in particolare, nell’ipotesi di costituzione telematica, la procura si possa considerare “apposta in calce” solo nel caso in cui sia stata conferita su “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici”;

che, conseguentemente, il secondo periodo, ossia quello in cui la “procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo” e “il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale”, disciplini il caso della procura rilasciata su foglio separato (e diversamente non potrebbe essere nel caso di procura rilasciata su supporto cartaceo in giudizio radicato con ricorso telematico);

che tale sia il caso di specie in quanto la procura rilasciata all’Avv. G e all’Avv. T è “allegata” al ricorso telematico introduttivo del giudizio e rilasciata, con tutta evidenza, su supporto cartaceo (doc. 8, fascicolo ricorrente);

RILEVATO

che nel caso di procura su foglio separato è necessario che vi sia ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi;

che, nel caso di specie, siffatta condizione non ricorre in quanto la procura in esame non reca indicazione alcuna in ordine alla controversia cui il mandato si riferisce;

che l’art. 182, co. 2, c.p.c. stabilisce che, “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”;

P.Q.M.

dispone che parte ricorrente provveda, entro e non oltre l’***, alla rinnovazione della procura e rinvia, per verifiche e per i successivi provvedimenti, all’udienza del ***, ore ***.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Milano, 17 luglio 2015

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa Chiara COLOSIMO