TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Giudice,
– Visto il ricorso per riassunzione
rilevato che la comparsa di riassunzione, per sua natura, non è atto introduttivo e appare concernere parte precedentemente costituita, data la natura del fenomeno successorio inerente al fallimento
rilevato che non occorre fissare termine ex art. 102 cpc non avendo il provvedimento di inammissbilità in oggetto natura decisoria,
dichiara l’inammissibilità della comparsa di riassunzione, in quanto depositata in cartaceo.
Torino, ***
Il giudice
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Giudice,
– Visto il ricorso per riassunzione depositato sia in telematico che in cartaceo,
– Ritenuto che nonostante l’irritualità del doppio deposito, possa tenersi conto del deposito telematico avvenuto precedentemente, revoca il provvedimento di inammissibilità e fissa udienza al *** per trattazione ( e non per assunzione prove ), tenuto conto del tenore delle domande di parte riassumente e invitando le parti a trattare con memoria entro il *** la necessità o meno dell’istruttoria in relazione al tenore delle domande di parte riassumente, invitando parte a provvedere a notifica di ricorso e decreto entro il ***
– Si comunichi
Torino, ***
Il giudice