Trib. Bergamo, decr. 25 marzo 2015

Il Giudice

visto l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto in via telematica dalla

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preso atto dell’indirizzo ricostruttivo ormai consolidato presso questo Tribunale di applicazione rigorosa della norma di cui all’art. 16 bis d.I. 18.10.2012, n. 179 conv. in L. 17.12.2012 n.221;

considerato in particolare che tale norma prevede il deposito telematico di atti dei di difensori delle parti già costituite (comma l);

preso atto che nei confronti del Tribunale di Bergamo, in quanto in possesso dei requisiti tecnici e formativi necessari, il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, ha attivato con anticipo l’entrata in vigore del p.c.t. espressamente richiamando la comparsa di risposta e gli atti endoprocessuali;

ritenuto in conclusione che in questa fase non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento,

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’atto di cui in premessa.

Bergamo, 25.3.2015

Il giudice dott.