Trib. Asti, ord. 23 marzo 2015 (est. Pozzetti)

TRIBUNALE DI ASTI

Sezione I Civile

 

Il Tribunale di Asti

riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:

 

Sara Pozzetti  Presidente relatore 

Anna Bertini  Giudice 

Andrea Carena  Giudice 

 

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex artt. 703, comma 3 e 669 terdecies c.p.c. e promosso da

 

***

-reclamanti­

 

contro

 

***

-reclamati-

 

Sentita la relazione del giudice relatore, sentiti i procuratori delle parti, esaminati gli atti di causa, osserva quanto segue.

 

omissis

 

All’udienza del 18.3.2015 avanti al Collegio, parte reclamata eccepiva l’inammissibilità del ricorso per reclamo proposto da controparte in quanto depositato in modalità cartacea anziché telematica, in violazione dell’art. 16 bis D.L. 179/2012 e succ. mod.; nel merito insisteva per il rigetto del reclamo principale e per l’accoglimento delle conclusioni esposte nel reclamo incidentale richiamandosi allo stesso. Parte reclamante eccepiva l’inammissibilità del reclamo incidentale in quanto tardivo rispetto alla conoscenza avuta da parte reclamata del provvedimento cautelare oggetto di reclamo; nel merito insisteva per l’accoglimento delle conclusioni esposte nel reclamo principale richiamandosi allo stesso.

 

OSSERVA

In via preliminare occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità degli atti introduttivi della presente fase di giudizio e di incapacità a testimoniare dei sommari informatori sollevate dalle parti all’udienza del 18.3.2015.

 

– L’eccezione di inammissibilità del ricorso per reclamo principale in quanto depositato in modalità cartacea. anziché telematica non può trovare accoglimento. L’art. 16 bis D.L. 179/2012 prevede espressamente che debbano depositarsi in via telematica gli atti processuali delle parti già costituite ( “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici“).

Dalla lettura di tale disposizione si evince che l’obbligo per le parti di depositare esclusivamente in modalità telematica gli atti e i documenti processuali deve intendersi riferito solo gli atti endoprocessuali, essendo esclusi quelli introduttivi di un nuovo giudizio, in relazione al quale sorge in capo alle parti l’onere di costituirsi.

Tanto premesso e andando ad analizzare le caratteristiche del ricorso per reclamo, ritiene questo Collegio che al ricorso per reclamo debba essere riconosciuta natura di atto introduttivo del relativo giudizio in quanto il deposito dello stesso ha la funzione di instaurare un nuovo giudizio sulla domanda cautelare – con effetti sostitutivi del provvedimento impugnato – ,  di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza alla controparte (in questo senso Tribunale Vercelli 31.7.2014). Ne discende che in merito alle modalità del relativo deposito la normativa attuale consente alle parti la scelta tra il deposito in forma telematica o in forma cartacea. Anche nel caso si intendesse qualificare l’atto di ricorso in reclamo come proveniente da parte già costituita (sebbene in una precedente e diversa fase di giudizio), non esistendo alcuna norma che sanzioni con l’inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) la parte che si costituisca in via telematica non può essere in alcun modo sanzionata.

– Parimenti disattesa va l’eccezione di inammissibilità del reclamo incidentale in quanto tardivamente proposto.

*** costituendosi nel presente giudizio di reclamo hanno a loro volta proposto richiesta di modifica del provvedimento cautelare de quo, richiesta di modifica che si traduce in un reclamo proposto anche da parte loro nei confronti del medesimo provvedimento cautelare, nella parte in cui non ha dichiarato l’incapacità a deporre del teste *** e conseguentemente la nullità della deposizione resa dallo stesso e ha omesso di pronunciarsi su tutte le domande da loro proposte avanti al giudice monocratico. Ciò pone all’esame del Collegio la questione preliminare relativa all’ammissibilità del reclamo incidentale e, in particolare, di quello proposto tardivamente.

Nel silenzio del legislatore tale ammissibilità/inammissibilità viene a dipendere dalla possibilità di applicare in via analogica al reclamo cautelare la disciplina delle impugnazioni incidentali tardive (art. 334 c.p.c .) e/o quella dell’appello incidentale (art. 343 c.p.c .). In base all’art.333 c.p.c., le parti a cui sia stata notificata l’impugnazione principale devono proporre a pena di decadenza le loro impugnazioni incidentali nello stesso processo con la conseguenza che le impugnazioni successiva alla prima avranno carattere incidentale anche se dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall’impugnazione principale, da far valere nei confronti di questi ed in relazione ad un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata. E’ prevalente in giurisprudenza l’indirizzo che ha ritenuto che anche in ambito cautelare operi il principio vigente in materia di impugnazioni sopra richiamato per cui l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo e le impugnazioni successive andranno trattate nel medesimo giudizio assumendo carattere incidentale, tanto in ossequio al principio di economicità che anche nel rito cautelare deve favorire la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto il reclamo della stessa misura.

Ritenuta ammissibile la proposizione di reclamo incidentale, ulteriore e diversa questione è quella relativa all’ammissibilità di un reclamo incidentale tardivo, questione che implica anche l’individuazione dei termini entro cui può essere proposto il reclamo incidentale, discutendosi in particolare sull’applicazione analogica dell’art.334 c.p.c. che permette alla parte il cui interesse ad impugnare è sorto con la proposizione dell’impugnazione altrui, di proporre a sua volta impugnazione pur essendo decorsi i termini di legge.

Va infatti rilevato che la disciplina dettata all’art.343 comma 1 c.p.c.( alla quale ci si può riferire in via analogica) prevede che l’appello incidentale debba essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria da effettuarsi ai sensi dell’art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima dell’udienza; ma va anche considerato che il procedimento cautelare di secondo grado tempestivo(reclamo) va introdotto con ricorso ed è soggetto ad un termine perentorio di proposizione (15 giorni) che decorrono dalla comunicazione del provvedimento.

In mancanza di una espressa previsione normativa, e tenuto conto delle peculiarità del procedimento cautelare, reputa questo Collegio che in tal caso il reclamo incidentale debba avvenire nel termine perentorio di quindici giorni dal momento in cui sorge per il reclamato l’interesse ad impugnare,vale a dire dalla notificazione del reclamo (Trib. Torino, 25 giugno 2004; Trib. Bergamo 10 settembre Trib. Monza, 23 gennaio 2008, Trib. Novara 27.7.2011).

Nel caso concreto, tali termini sono stati rispettati da parte reclamata nella proposizione del reclamo incidentale che risulta depositato telematicamente il 9.3.2015 e, quindi, entro 15 giorni decorrenti dalla notifica del reclamo avvenuta in data 20.2.2015 (il termine di 15 giorni che scadeva sabato 7.3.2015 è prorogato ex art. 155 c.p.c. al 9.3.2015).

Cosi deciso in Camera di Consiglio il 18 marzo 2015.

Asti, 23 marzo 2015

Il Presidente estensore

(dr.ssa Sara Pozzetti)