App. Bologna, decr. 24 dicembre 2014

Con ricorso depositato presso la cancelleria di questa Corte il 17 luglio 2014, *** ha proposto reclamo contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Bologna, ex art. 708 c.p.c. , che, nel giudizio di separazione promosso dalla moglie ***, affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre, regolando le visite del padre, e disponeva il versamento, da parte del reclamante, di un contributo di Euro 150 al mese alla moglie per il mantenimento della figlia.
Con nota trasmessa via telefax nello stesso giorno 17 luglio 2014, il reclamante ha chiesto che venisse considerata come data di deposito il giorno 14 luglio 2014, coincidente con la data di invio telematico dello stesso reclamo.
Si è costituita nel grado *** eccependo in via principale la inammissibilità del gravame siccome tardivamente proposto e, nel merito, la sua infondatezza. L’eccezione di inammissibilità del gravame è fondata.
Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 ter, della L. n. 179 del 2012, aggiunto dall’art. 44 del D.L. n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 2014 , soltanto a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte d’appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite deve eseguirsi esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici; ed allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria.
Alla luce di tale diposizione, dunque, è certo che al momento della introduzione del presente di grado di giudizio, le modalità del deposito dell’atto introduttivo erano ancora quelle ordinarie prevedenti il deposito dell’atto, nella forma cartacea, presso la cancelleria.
Né tale formalità può dirsi derogata, per questa Corte, dalla avvenuta emanazione del decreto previsto dall’ art. 35 del D.M. n. 44 del 2011 o, comunque, di uno dei decreti ministeriali contemplati dallo stesso comma 9 ter dell’art. 16 bis ora citato, diretti ad individuare le corti di appello nelle quali anticipare, rispetto alla data del 30 giugno 2015, l’obbligatorietà del deposito telematico.
Del resto, è opportuno rilevare che, anche quando avrà preso avvio presso le corti di appello il c.d. processo civile telematico, in ogni caso, secondo la interpretazione oggi prevalente, gli atti di costituzione delle parti dovranno sempre assumere la forma cartacea e, perciò, osservare le normali formalità di deposito, atteso che la menzionata disposizione di legge espressamente prevede che il deposito degli atti e dei documenti in via telematica avvenga ad opera dei difensori delle parti “precedentemente costituite” (dunque, con il deposito in cancelleria dell’atto di costituzione).
La giurisprudenza di merito, peraltro, si è interrogata sulla sorte degli atti processuali depositati in forma telematica nei casi in cui non è consentito o, meglio, nelle ipotesi non previste dalle richiamate disposizioni o da altre norme di legge ed è pervenuta alla conclusione, oggi maggioritaria, che l’atto telematico rispetta i requisiti di forma previsti dal codice di rito civile – sia perché l’art. 121 c.p.c. afferma il principio di libertà delle forme sia perché l’atto informatico è ora disciplinato espressamente da norme di legge ( D.Lgs. n. 82 del 2005 , c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale) – e che l’invio telematico, in sostituzione del dovuto deposito in cancelleria, costituisce un vizio di nullità che resta sanato, se ed in quanto l’atto abbia raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3°, c.p.c. (scopo che, nel caso concreto, consiste nel pervenire a conoscenza del giudice entro il termine fissato ex lege per la tempestività della impugnazione).
Tale orientamento muove dal presupposto che anche il procedimento di deposito dell’atto si sia perfezionato nelle modalità previste dalla legge per l’invio telematico.
L’art. 16 bis cit., al comma 7, stabilisce che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene garantita la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, giacché è tale ricevuta che, secondo la previsione dell’ art. 13 del D.M. n. 44 del 2011, attesta la ricezione del documento da parte del dominio giustizia.
In concreto, il meccanismo di invio e deposito in forma telematica contempla un primo passaggio che ha luogo tra il soggetto privato e il suo gestore di posta elettronica incaricato di trasmettere il documento al dominio giustizia, e, perciò, al gestore di p.e. certificata del ministero della giustizia, e un secondo passaggio, pure attestato mediante ricevuta trasmessa in formato elettronico, dal gestore di p.e. del soggetto depositante a quello del ministero; segue, poi, una ulteriore attestazione proveniente dalla cancelleria e rivolta al soggetto depositante per dare notizia dell’avvenuto deposito telematico.
E’, dunque, il perfezionamento del secondo passaggio che attesta il raggiungimento dello scopo dell’atto, avente l’effetto sanante della nullità derivante dal difetto di forma, giacché è in detto momento che l’atto si considera comunque depositato, con la conseguenza, riferita al deposito di un ricorso, che esso è posto a conoscenza del giudice.
Nel caso di specie, peraltro, il deposito, con le forme anzidette, non si è mai perfezionato perché gli uffici di cancelleria di questa corte non sono mai stati abilitati a detta ricezione, in ragione del fatto che la verifica di funzionalità dei servizi e delle attrezzature informatiche non risulta mai avvenuta né ex art. 35 D.M. n. 44 del 2011 né, a maggior ragione, ex lege, posto che l’avvio del p.c.t. è prevista a far tempo dal 30 giugno 2015 (a differenza degli uffici di tribunale nei quali il processo telematico è già operativo per le cause introdotte dopo il 30 giugno 2014).
Se ne trae conferma dalla considerazione che lo stesso reclamante ha prodotto in giudizio, a sostegno della istanza con la quale ha chiesto di considerare il reclamo depositato alla data del 14 luglio 2014, la comunicazione del proprio gestore di posta elettronica certificata di accettazione dell’atto e del successivo inoltro al dominio giustizia, ma non anche la ricevuta di quest’ultimo, nelle forme sopra indicate, che non avrebbe potuto avere perché mai emessa.
Dovendosi, pertanto, considerare il reclamo depositato soltanto in data 17 luglio 2014, esso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’impugnato provvedimento, avvenuta in data 3 luglio 2014.
 
p.q.m.
 
dichiara inammissibile il reclamo; spese al definitivo
SI COMUNICHI
 
Così deciso in Bologna, il 7 novembre 2014. 
Depositata in Cancelleria il 24 dicembre 2014.