Trib. Milano, decr. 8 aprile 2015 (est. Buffone)

[1]. In fatto

La Società *** s.p.a., partita IVA ***, residente in Milano, via *** n. *** dichiara di essere creditrice della società “***”, con sede in Francia, nella città di ***, alla via ***. In particolare, allega un credito pecuniario – certo, liquido ed esigibile – di €. 40.500,00 oltre interessi legali al tasso dell’8,5% dalla data del 17 maggio 2014 alla data dell’11 marzo 2015. Allega, a fondamento e prova della pretesa creditoria, la fattura n. **/****, una promessa di pagamento firmata dal debitore in data 25 settembre 2014 e i solleciti notificati per intimare il saldo. Sulla scorta delle allegazioni sin qui illustrate, la parte ricorrente presenta domanda di ingiunzione di pagamento europea, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 (come modificato dal Reg. UE n. 936/202), utilizzando il Modulo A. Deposita il ricorso presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, in data 16 marzo 2015. Sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito e sussistono i presupposti per l’applicazione del Regolamento CE 1896/2006.

 

[2]. In Diritto: premessa

Il Tribunale rileva come vi sia un contrasto (sopravvenuto) tra la normativa europea che regola l’ingiunzione di pagamento europea e la normativa interna che disciplina il ricorso per decreto ingiuntivo.

[2.1]. Per il diritto interno italiano, l’ingiunzione di pagamento segue le norme di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile (artt. 633 c.p.c. e seguenti); ai sensi dell’art. 16-bis decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221)«a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento  davanti  al tribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I  del  codice  di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei  documenti  ha   luogo esclusivamente  con  modalità  telematiche». Pertanto, per tutti i ricorsi monitori depositati dopo il 30 giugno 2014 (come quello sui sub iudice), l’eventuale deposito su supporto cartaceo è sanzionato con l’inammissibilità (v., ad es., Trib. Reggio Emilia, decreto 1 luglio 2014, est. G. Fanticini).

[2.2]. Per il diritto europeo, l’ingiunzione di pagamento segue le norme del citato Regolamento CE 1896/2006 e va introdotta a mezzo di una procedura semplificata che prevede l’utilizzazione di moduli “standard” resi disponibili agli interessati.

 

[3]. In Diritto: soluzione del contrasto

 Il contrasto va risolto ritenendo ammissibile il deposito della ingiunzione europea su supporto cartaceo.

[3.1]. In primo luogo, giova rilevare come il procedimento monitorio europeo sia istituto autonomo e diverso dai procedimenti monitori interni agli Stati Membri e, pertanto (quanto all’Italia), non sia riconducibile al «procedimento  davanti  al tribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I  del  codice  di procedura civile» sottoposto all’obbligo della forma telematica. Ciò è reso evidente dall’art. 1 comma II del Reg. 1896/06 che consente di utilizzare i procedimenti interni alla legislazione dello Stato Membro piuttosto che l’ingiunzione europea, intesa dunque come strumento “supplementare e facoltativo” per il ricorrente “che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale” (v. Considerando n. 10). Pertanto il regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale. Un primo punto è, dunque, già di supporto per la soluzione dello iato tra le due legislazioni: l’una (quella interna) non è applicabile ai casi disciplinati dall’altra, regolando le due normazioni istituti diversi. Al procedimento ingiuntivo europeo, quindi, non si applica l’art. 16-bis d.l. 179/2012.

[3.2]. In ogni caso, il Regolamento n. 1896/2006 espressamente introduce una regolamentazione relativa alla forma della ingiunzione europea. Ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Reg. cit., «la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine». L’Italia ha comunicato, nel rispetto del Regolamento in parola, che «il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell’ingiunzione prevista dal regolamento n. 1896/2006/CE è il supporto cartaceo». Alla luce dei dati sopra riportati, il regolamento non può essere interpretato nel senso che l’art. 16-bis cit. imponga anche per la ingiunzione europea l’obbligo della forma telematica. E’ sufficiente che le ingiunzioni europee di pagamento «siano presentate su supporto cartaceo: non vi sono altri requisiti»; possono essere previste forme aggiuntive (es. quella elettronica) o requisiti particolari (ad es. per la spedizione), ma il supporto cartaceo resta la regola comune di base (v. Guida pratica per l’applicazione del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, a cura della Commissione Europea).

[3.3]. L’opzione ermeneutica che assegna prevalenza alla forma cartacea – poiché prevista dal reg. 1896/2006 – si impone anche per effetto delle direttive interpretative offerte dalla giurisprudenza di Lussemburgo che, come noto, vincolano questo giudice (interpretazione cd. conforme a diritto europeo: cfr. Corte cost., sent. 8 giugno 1984, n. 170; cfr. CGCE, sent. 16 dicembre 1993, C-334/92, Wagner). La Corte di Giustizia, infatti, in materia di procedimento di ingiunzione europea ha avuto modo di precisare che gli Stati membri non possono imporre liberamente requisiti ulteriori di forma, previsti dalla loro legislazione nazionale, in relazione alla domanda d’ingiunzione di pagamento europea; ciò perché l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006 dev’essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare (v. Corte Giustizia UE, sez. I, 13 dicembre 2012 – Iwona Szyrocka contro SiGer Technologie GmbH). Il risultato interpretativo che ne deriva (inapplicabilità della forma telematica alla ingiunzione europea) non dà fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale poiché costituisce l’esito di un bilanciamento ermeneutico sostenibile che limita il persistente utilizzo del supporto cartaceo ai soli casi delle procedure europee.

Per Questi Motivi

essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8 reg. 1896/2006,

Dispone procedersi a mezzo del modulo standard E.