Trib. Trento, decr. 30 gennaio 2015 (est. Mantovani)

Il Giudice Dott. Anna Mantovani,

Letto l’istanza della difesa di CG di rimessione in termini al deposito telematico della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2;

vista la documentazione allegata all’istanza;

rilevato che è noto che vi sia stato un blocco del sistema telematico in coincidenza con lo spirare del termine;

rilevato pertanto che sussistono le condizioni per la rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c. per il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. per la parte CG;

rilevato peraltro che appare opportuno differire per entrambe le parti, in  particolare  a tutela  dei diritti della controparte rispetto all’istante, il termine per il deposito della memoria di replica ex art. 183 c. 6  n. 3 c.p.c.

P.Q.M.

Autorizza la rimessione in termini per il deposito di memoria come richiesto;

Assegna nuovo termine alle parti per il deposito di memoria ex art. 183 c.6 n.3 c.p.c. fino al 20 febbraio 2015.

Conferma il rinvio al 11.03.2015.

 Deciso in Trento, 29/01/2015

Il giudice

Anna Mantovani