Il Giudice Dott. Anna Mantovani,
Letto l’istanza della difesa di CG di rimessione in termini al deposito telematico della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2;
vista la documentazione allegata all’istanza;
rilevato che è noto che vi sia stato un blocco del sistema telematico in coincidenza con lo spirare del termine;
rilevato pertanto che sussistono le condizioni per la rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c. per il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. per la parte CG;
rilevato peraltro che appare opportuno differire per entrambe le parti, in particolare a tutela dei diritti della controparte rispetto all’istante, il termine per il deposito della memoria di replica ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c.
P.Q.M.
Autorizza la rimessione in termini per il deposito di memoria come richiesto;
Assegna nuovo termine alle parti per il deposito di memoria ex art. 183 c.6 n.3 c.p.c. fino al 20 febbraio 2015.
Conferma il rinvio al 11.03.2015.
Deciso in Trento, 29/01/2015
Il giudice
Anna Mantovani