Trib. Roma, ord. 24 gennaio 2015 (est. Dell’Orfano)

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

Il Giudice dott.ssa Antonella Dell’Orfano, nella causa civile iscritta al n. r.g. NN/AAAA,

visto il ricorso proposto, ex art. 700 c.p.c., con atto depositato in data 19.12.2014, da M – SSD A R.L. (Avv.ti A. C. e L. F.), con il quale è stato chiesto, in via d’urgenza, di “ordinare a S. S.p.A di non dar seguito alle richiesta di escussione inoltrata del Comune di M. C. in data 6.11.2014 e, dunque, di non eseguire il pagamento della polizza N. ** emessa in data 27.9.2013 per l’importo di € **; in ogni caso ordinare a S S.p.A. di astenersi da qualsivoglia regresso e/o rivalsa nei confronti della ricorrente in relazione alla escussione da parte del Comune di M. C. della detta polizza fideiussoria n. ** emessa in data 27.9.2013
vista la costituzione del Comune di M. C. (G. R.), che si opponeva all’accoglimento delle pretese avversarie in quanto inammissibili ed infondate, eccependo altresì preliminarmente il difetto di competenza territoriale del Tribunale adìto;
vista la costituzione della società garante S. S.p.A. (Avv.to G. I.), che si rimetteva all’accertamento del Tribunale in merito ai presupposti e ai limiti di escussione della polizza fideiussoria stipulata da M. in favore del Comune;
osserva quanto segue.

Con riguardo all’eccezione, sollevata da S. S.p.A., di irrituale costituzione, in forma telematica, del Comune di M. C. sul presupposto della mancata menzione della comparsa di risposta e dei documenti allegati nei decreti adottati dal Direttore della DGSIA ex art. 35, co. 1 D.M.G 44/2011 relativamente al Tribunale di Roma, si osserva, in conformità con l’orientamento da ultimo assunto da questo Ufficio Giudiziario, che anche a prescindere dall’esistenza del decreto dirigenziale previsto dalla normativa vigente in materia di PCT, la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata ammissibile atteso che la DGSIA è priva, per legge o regolamento, del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale, ed in secondo luogo, non è prevista da alcuna norma la sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell’atto introduttivo o di costituzione in via telematica, e dunque spetta al Giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare l’idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato (cfr. Tribunale Milano, ord. 7.10.2014).

Deve ritenersi quindi ammissibile il deposito telematico di atti e provvedimenti non contemplati dal decreto autorizzatorio secondo il principio generale contenuto nell’art. 121 c.p.c. per il quale gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo ed inoltre, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 156 c.p.c. per il quale l’atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come nel caso di specie, a seguito dell’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, con immediata visibilità per il Giudice e per tutte le altre parti del processo, non può essere dichiarato nullo (cfr. Tribunale Bologna, ord. 16.7.2014).

A seguire, sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito non avendo le parti nei cui confronti opera il foro convenzionale esclusivo formulato eccezioni al riguardo (l’Ente garantito, ovvero il Comune, non risulta aver sottoscritto la polizza).

Nel merito, l’azione proposta non può trovare accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni.

Omissis

Roma, 24/1/2015

Il giudice

Antonella Dell’Orfano