Trib. Monza, ord. 7 gennaio 2015

N. R.G. nn/2014

TRIBUNALE di MONZA

Sezione II – Settore Lavoro

 ORDINANZA

 Rilevato che il sig.B ha proposto ricorso in via cartacea;

 rilevato che la copia informatica per immagine del ricorso, notificata dal ricorrente via PEC, è stata estratta da una copia dichiarata autentica dalla Cancelleria di questo Tribunale; 

 ritenuto che tale modalità di notifica non sia valida, per i motivi che seguono:

 In diritto:

 visto l’art.3-bis della L53/1994 e successive modificazioni, nella parte in cui prevede, ai primi due commi, che: 

  1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (…) 
  2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 

 Viste le definizioni contenute nel primo articolo del D.L. 82/2005 (CAD) ed in particolare le definizioni di cui ai punti:

 i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e’ tratto; 

 i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto; 

 i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e’ tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; 

 visto il novellato art. 22 del CAD che prevede, in tema di Copie informatiche di documenti analogici, quanto segue:

  1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi à apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.
  2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita’ e’ attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
  3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.
  4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5”.

 Visto il DL 18 ottobre 2012 n.179 (L 221/2012), art.16-bis comma 9-bis, che:

 a) conferisce valore di “equivalenza all’originale” delle copie di tutti gli atti processuali contenute nel fascicolo informatico;

 b) consente la loro autonoma estrazione a cura dei difensori;

 c) attribuisce ai difensori il potere di certificare la conformità della copia così estratta all’atto contenuto nel fascicolo informatico ed attribuisce alla copia così formata valore di “equivalente all’originale”;

 “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita’ delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma, equivalgono all’originale (….) ;

 Ritenuto che la disposizione di cui al DL 18 ottobre 2012 n.179 art.16-bis comma 9-bis, non sia suscettibile di interpretazione estensiva o analogica ma debba limitarsi alle ipotesi tassativamente previste, in quanto di natura speciale, conferendo a soggetti privati le funzioni certificatorie attribuite a in via ordinaria unicamente a Pubblici ufficiali; 

 Rilevato che tale disposizione si riferisce esclusivamente ai provvedimenti “presenti nei fascicoli informatici” e conferisce agli avvocati il potere di certificare la conformità “delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”;

 Ritenuto quindi che la disposizione citata non conferisca il potere di certificare la conformità di atti diversi da quelli contenuti nel fascicolo informatico, quali i ricorsi depositati in via cartacea e non acquisiti al fascicolo informatico;

 Visto il novellato articolo 18 del DM 44/2011, in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, nella parte in cui prevede:

1. L’avvocato che procede alla notificazione con modalita’ telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34;

 Rilevato che tale disposizione riprende, in materia di notifiche, la medesima dicitura “copie informatiche, anche per immagine” già contenuta nel citato art.16-bis DL 18 ottobre 2012 n.179 in materia di poteri certificatori attribuiti ai difensori;

 Ritenuto che, per gli atti che possono essere oggetto di notifica via PEC valgano le medesime considerazioni già svolte per i poteri certificatori e che quindi non sia attribuito ai difensori il potere di certificare la conformità di atti diversi da quelli inclusi nel fascicolo informatico ai fini della loro notifica via PEC;

 Visto l’art.22, secondo comma, del CAD e rilevato che tale norma conferisce unicamente alle “copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico” … “la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte” ;

 Rilevato che la norma da ultimo citata non prevede invece l’ipotesi della estrazione di copia per immagine di copie dichiarate conformi all’originale dalla Cancelleria;

 Ritenuto, per inciso, sia da escludere anche l’ipotesi (diversa da quella oggi in esame) di notifica via PEC di copia non per immagine del ricorso. Infatti, seppure il novellato art.18 DM 44/2011 prevede la possibilità per l’avvocato che procede alla notificazione con modalita’ telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, di allegare al messaggio di posta elettronica certificata “documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici”, tuttavia la norma (di natura regolamentare) di cui all’art.18 DM 44/2011 appare contrastare con la norma ad essa sovraordinata nella gerarchia delle fonti, di cui alla L 53/1994, art. 3-bis secondo comma per cui “Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

 Ritenuto che la limitazione alla sola copia per immagine del riferimento alla certificazione di conformità all’originale di cui al secondo comma, comporti l’esclusione del potere di certificare la conformità di copia non per immagine. Nel contesto normativo attuale che non fornisce una disciplina organica della materia essendo risultante da numerose successive modifiche della disciplina preesistente contenuta in numerose fonti di rango diverso, e considerata la natura speciale delle disposizioni attributive di poteri certificatori, le copie non per immagine rimangono attività tipiche del pubblico ufficiale depositario ai sensi dell’art.22 primo comma del CAD. 

 Ritenuto, quanto alle osservazioni scritte depositate all’udienza del 22 dicembre 2014, quanto segue:

 In ordine alla argomentazione secondo cui ritenere l’invalidità della notifica siccome eseguita “comporterebbe di fatto l’inutilità della norma”, ritiene questo giudice che residui un ampio campo di applicazione della medesima e che anzi le ipotesi di inapplicabilità siano destinate a divenire residuali.

 La normativa sopra citata consente infatti all’avvocato di estrarre “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico” . L’avvocato potrà quindi ad esempio notificare via PEC un verbale cartaceo nel quale venga disposto l’interrogatorio formale del convenuto contumace, una volta che lo stesso sia stato scansionato dalla Cancelleria ed inserito nel fascicolo informatico, consentendo all’avvocato di estrarlo autonomamente e di certificarne la conformità. In egual modo, il difensore potrà notificare via PEC una sentenza che sia stata redatta in modalità cartacea, una volta che la stessa sia stata inserita in formato integrale nel fascicolo telematico a cura della Cancelleria. 

 La norma ha quindi già ampio campo di applicazione.

 In merito all’osservazione secondo cui si sarebbe affermato nel Foro di Monza un orientamento interpretativo secondo cui sarebbe esclusa la notificazione telematica di tutti gli atti introduttivi dei procedimenti che si iniziano con ricorso, questo giudice precisa di avere costantemente interpretato ed applicato la normativa in materia di PCT nel senso della ammissibilità del deposito in via telematica – presso il Tribunale di Monza – di tutte le tipologie di atti processuali, fra cui anche i ricorsi introduttivi dei procedimenti di rito lavoro, per effetto dei numerosi decreti dirigenziali autorizzativi ex art.35 DM 44/2011 , tra cui da ultimo il decreto di attivazione, a decorrere dal 1 aprile 2014, della trasmissione dei documenti informatici nei procedimenti di contenzioso civile ordinario, lavoro e procedimenti cautelari, senza alcuna esclusione o limitazione nella tipologia degli atti. 

 Tale interpretazione – in attesa di un auspicabile intervento organico del legislatore o quantomeno di pronunce di legittimità sul punto – consente la notifica del ricorso con modalità telematica quale documento informatico, ai sensi dell’art.18, primo comma, DM 44/11 e dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53, certificandone la conformità.

 In quanto alle considerazioni di parte ricorrente, secondo cui l’interpretazione “nel senso che l’avvocato deve attestare la conformità non della copia notificata ma dell’originale detenuto dalla cancelleria, comporterebbe che tutti gli atti non presenti nel fascicolo telematico non potrebbero essere fatti oggetto di notifica telematica” sarebbe in contrasto con la ratio della norma “nel senso di ottenere un miglior utilizzo delle risorse umane ed economiche a disposizione della giustizia”, si osserva che si tratta di considerazioni meta-giuridiche che non possono influire sulla valutazione della validità o meno di una notifica.

 Se si confermerà il favor legislativo per la completezza del fascicolo informatico che appare emergere dalla congerie disordinata delle norme che si sono susseguite nel tempo ormai da oltre dieci anni, la lamentata impossibilità di notifica via PEC di documenti cartacei non inclusi nel fascicolo informatico è destinata a ridursi ad ipotesi residuali via via sempre più rare.

 Nell’ipotesi oggi in esame di deposito del ricorso introduttivo in via cartacea, ad avviso di questo giudicante, non è consentita la notifica via PEC, in quanto la notifica per immagine non sarebbe presente nel fascicolo telematico e quindi non potrebbe venire estratta dal legale e la notifica di copia non per immagine non appare essere consentita.

 Sul caso in esame

 Ritenuto che l’atto notificato dal ricorrente non rientri in nessuna delle ipotesi legislative, in quanto copia per immagine non di atto estratto dall’avvocato dal fascicolo informatico bensì di una copia autentica estratta dalla Cancelleria di un atto processuale di parte depositato in via analogica e non presente nel fascicolo informatico;

 Ritenuto pertanto in conclusione che la notifica non sia stata regolarmente eseguita;

 Ritenuto si tratti di una ipotesi di nullità sanabile;

 Rilevato che, in assenza di parte convenuta, non sia possibile verificare se l’atto abbia o meno egualmente conseguito il suo scopo;

 Ritenuto che conseguentemente non possa dichiararsi la contumacia di parte convenuta;

 Rilevato che per il resto la notifica è stata ricevuta tempestivamente dal destinatario all’indirizzo risultante dal Registro Inipec, come risulta dall’estratto e dalle ricevute allegate e prodotte;

 Ritenuto che, anche considerata la novità della questione, sussistano senz’altro gli estremi per una rimessione in termini del ricorrente ai fini di rinnovare la notifica, con fissazione di nuova udienza per la discussione; 

P.Q.M.

 Dispone la rinnovazione della notifica a parte convenuta BPM, secondo i principi sopra indicati;

 Fissa, per consentire la chiamata in giudizio di parte convenuta nel rispetto dei termini a comparire, l’udienza del 30 marzo 2015 alle ore 12:30. 

 Si comunichi.

 Monza, 7 gennaio 2015 

Il Giudice