Trib. Milano, decr. 28 ottobre 2014 (est. Buffone)

Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone,
visti gli atti,
vista l’istanza presentata da ** SRL
con l’Avv. **, ex art. 647 c.p.c.,

rilevato che l’ingiunzione di pagamento è stata emessa con formalità telematiche;
rilevato che, trattandosi di procedura telematica, non è previsto il rilascio da parte del cancelliere dì attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l’automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico alert;
rilevato, conseguentemente, che il controllo giudiziale – in funzione della formula esecutiva – concerna la presenza o non dell’apposito alert da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà (n.b.: “consegnato avviso di opposizione”);
ritenuto, quindi, che in assenza di detto alert – come nel caso di specie – il giudice debba procedere emettendo il decreto di esecutorietà;
ricordato, nel resto, che l’eventuale notifica intempestiva non è rilevabile ex officio in questa sede (Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 aprile 2005 n. 7764),

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. nn/aaaa depositato il **
emesso nei confronti di: **
MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.
Deciso in Milano, in data 28 ottobre 2014