Trib. Milano, sent. 5 marzo 2014 (Pres. Manfredini est. Muscio)

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato in data 3.2.2012, C chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano il gg.mm.1976 con D, dalla quale si era separato comparendo avanti al Presidente del Tribunale di Milano in data gg.mm.2007 con  sentenza n. nn/2008 del gg.mm/gg.mm.2008, senza accordare alcun assegno di mantenimento a favore della moglie se dalla stessa eventualmente richiesto.

Con memoria, depositata in data 4.6.2012, si costituiva D che, non formulando alcuna domanda in punto di status, chiedeva un assegno di mantenimento per sé di € 350 mensili e l’assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Milano […], di proprietà […] e concessa in locazione.

All’udienza presidenziale del gg.mm.2012 il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentite le parti che ribadivano le rispettive prospettazioni, con ordinanza a verbale così provvedeva:

“1. non luogo a provvedere sulla casa coniugale in assenza dei presupposti di legge

2. conferma quanto al mantenimento della moglie le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. nn/2008 del Tribunale di Milano, pronunciata il gg.mm.2008, pubblicata il gg.mm.2008, come modificata con decreto del Tribunale di Milano del gg.mm.2011, depositato il gg.mm.2011, non avendo il ricorrente allegato fatti nuovi e sopravvenuti che possano giustificare la revoca dell’assegno di mantenimento alla moglie che non svolge attività lavorativa e considerata l’età e l’estraneità al mondo del lavoro è ragionevole che non possa neppure reperirlo, anche la certificazione medica oggi allegata attesta semplicemente la situazione diabetica già in atti”.

 Nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l’udienza di prima comparizione e trattazione per il 18.12.2012.

La comparsa di costituzione e risposta ex art. 709 comma 3 c.p.c veniva depositata solo da parte convenuta che reiterava immutate le proprie domande senza ancora nulla chiedere in punto di status.

Concessi i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c, con ordinanza riservata del 11.3.2013 il Giudice Istruttore così provvedeva: …..

All’udienza del 20.11.2013, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, presentate da entrambe le parti.

In data 28.1.2014 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

 Devono essere in via preliminare esaminate le eccezioni di tardività del deposito della comparsa conclusionale e del fascicolo di parte attrice, sollevate da parte convenuta nella memoria di replica e in relazione alle quali parte attrice ha esposto le proprie difese nella sua memoria di replica.

Quanto alla prima questione osserva il Tribunale che i termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica sono, per espressa previsione dell’art. 190 c.p.c, perentori e che quanto al loro computo e alla relativa scadenza deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all’art. 155 c.p.c. secondo cui la scadenza del termine a giorni coincide con lo spirare dell’ultimo giorno utile che, nel caso di specie, era il 20.1.2014.

Deve poi considerarsi che parte attrice ha provveduto al deposito della comparsa conclusionale per via telematica, modalità che per la parte attualmente costituisce una facoltà, destinata a breve verosimilmente a diventare obbligatoria, avendo l’art. 16bis della legge 221/2012 di conversione del DL 179/2012, introdotto dalla legge 228/2012 in vigore dal 1.1.2013 espressamente previsto che “a decorrere dal 30.6.2014 nei procedimenti civili contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.

Tale norma di legge al comma 7 recita poi “Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (cioè il deposito per via telematica degli atti e dei documenti) si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”.

La norma, quindi, distingue tra il momento in cui l’atto si ritiene depositato per il depositante e il momento in cui viene poi effettivamente ricevuto dall’Ufficio Giudiziario per il tramite dell’accettazione della c.d. “busta” da parte dell’operatore di cancelleria in tal modo preservando il depositante dalle esigenze e tempistiche organizzative dell’Ufficio Giudiziario ricevente, in linea peraltro con consolidati principi giurisprudenziali poi recepiti dal legislatore ad esempio in materia di notificazione degli atti giudiziari.

Tale norma primaria, infine, non prevede alcun riferimento orario in relazione al momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna, c.d RAC, riferimento che risulta invece presente nell’art. 13 comma 3 del DM 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal DM 15 ottobre 20 12 n. 209, secondo cui “quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”.

Ritiene il Collegio che la norma di legge di cui all’art. 16bis comma 7 debba ritenersi in ogni caso prevalente rispetto alla norma tecnica regolamentare perché è una fonte primaria rispetto a quella tecnica che ha natura secondaria, è in ogni caso temporalmente successiva a quella regolamentare che prevede un limite temporale non autorizzato né previsto da una fonte primaria ed in contrasto con la norma codicistica di carattere generale sopra richiamata che in nessun caso può ritenersi possa essere superata in forza di una norma avente rango inferiore.

Ed, infine, la previsione di un limite orario in relazione alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna rispetto ad un termine da computarsi a giorni appare anche poco compatibile con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti e con i vantaggi che dal sistema stesso dovrebbero derivarne in termini di efficienza e miglior organizzazione del lavoro da parte di tutti gli “utenti” del sistema giustizia.

Applicando, quindi, le argomentazioni generali sopra esposte al caso di specie, deve ritenersi che la comparsa conclusionale di parte attrice sia stata tempestivamente depositata.

Risulta, infatti, che l’atto sia stato inoltrato dal difensore di parte attrice in data 20.1.2014 ore 14.27 (vedi estratto del sistema consolle dell’avvocato allegato alla memoria di replica) e che in data 20.1.2014 ore 17.39 il sistema dell’ufficio giudiziario ricevente aveva già ricevuto la c.d. busta (vedi estratto del sistema SICID certificato dalla cancelleria).

Ciò significa che sicuramente il gestore di posta certificata del Ministero della Giustizia aveva generato per parte depositante la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto, sufficiente a ritenere per lo stesso ritualmente eseguito il deposito, ancorchè poi la busta sia stata accettata dalla cancelleria in data 21.1.2014 ore 9.24, come risulta dallo stesso estratto sicid e dalla visura storica del fascicolo.

Anche l’altra eccezione sollevata da parte convenuta è, ad avviso del Collegio, infondata.

Osserva il Tribunale che il termine previsto dall’art. 169 comma 2 c.c. non è perentorio sicchè dalla sua inosservanza non conseguono preclusioni all’esame dei documenti ivi inseriti che il giudice ben può esaminare qualora la controparte non sollevi eccezioni specifiche relative alla lesione del suo diritto di difesa e il giudice ritenga in ogni caso di autorizzare il deposito tardivo (confr. Cass. Sez. III 15.7.2011 n. 15672).

Nel caso di specie il fascicolo di parte attrice, contrariamente a quanto scrive parte convenuta nella propria memoria di replica, risulta essere stato depositato in data 7.2.2014, come si desume chiaramente dal timbro apposto dal cancelliere sulla copertina del fascicolo di parte attrice in pari data al deposito, questa volta cartaceo, della memoria di replica, avvenuto in data 7.2.2014.

L’eccezione sollevata da parte convenuta appare poi del tutto generica tanto più che tutti i documenti contenuti nel fascicolo di parte attrice costituiscono materiale probatorio di cui parte convenuta era perfettamente a conoscenza, essendo stati ritualmente prodotti nei termini processuali di legge e rispetto ai quali ha avuto modo di esercitare nel corso di tutto giudizio il proprio diritto di difesa.

Nessuna lesione in concreto appare, quindi, possa derivare a parte convenuta dal deposito solo in data 7.2.2014 del fascicolo di parte attrice i cui documenti il Tribunale ritiene di poter considerare ai fini di un’utile decisione anche nel superiore interesse di economia processuale, ancor più se si considera che in ogni caso tali documenti parte attrice potrebbe comunque ripresentarli in sede di appello (Cass. Sez. III 15.3.2006 n. 5681).

Passando ora al merito della causa…

[…]

Cosi deciso, in Milano il 19 febbraio 2014

  Il Giudice Relatore                                                                      Il Presidente

Dott.ssa Rosa Muscio                                                         Dott.ssa Enrica Manfredini