Trib. Bologna, sez. lav., ord. 16 luglio 2014 (est. Pugliese)

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al n. r.g. nn/aaaa

Il Giudice dott. Maria Luisa Pugliese,

sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 9.7.2014, nel procedimento ex art. 1 comma 48 L. n. 92/2012 osserva:

l’Impresa A s.a.s. ha eccepito la nullità, inesistenza, inammissibilità e improponibilità del ricorso introduttivo proposto al Tribunale del Lavoro di Bologna da B, datato 18.4.2014, essendo stato trasmesso soltanto per via telematica e non anche in forma cartacea, in assenza della specifica autorizzazione ministeriale che attribuisca valore legale al deposito avvenuto per via telematica ai ricorsi introduttivi dei giudizi assegnati alla sezione lavoro del Tribunale di Bologna, sostenendo che la decretazione ministeriale attribuisce valore legale esclusivamente agli atti e ai provvedimenti espressamente individuati nel relativo provvedimento specifico per il Tribunale di Bologna; pertanto, non sussistendo all’epoca del deposito del ricorso alcuna autorizzazione idonea a conferire valore legale al deposito telematico in materia di lavoro, fa discendere l’inesistenza del ricorso introduttivo, non essendo equiparabile il deposito del ricorso in via telematica al deposito cartaceo.

Giova premettere che l’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come innovato dal DL. n. 193/2009, convertito nella l. n. 24/2010), ha previsto che “Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.” L’art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (contenente le Regole Tecniche del PCT) dispone che “L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici (da parte dei soggetti abilitati esterni) è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.

E’ stato quindi emesso da parte della DGSIA un decreto dirigenziale in cui sono stati nello specifico indicati gli atti e i provvedimenti per i quali era ammesso il deposito telematico.

Il decreto ministeriale del 14.6.2012, concernente il Tribunale di Bologna, ha autorizzato il deposito telematico dei seguenti atti e documenti di parte: comparsa di risposta, comparsa di intervento, comparsa conclusionale e memoria di replica, elaborati CTU, memorie autorizzate del giudice, scambio delle memorie ex art. 183 comma 5 c.p.c., iscrizione a ruolo delle cause civili.

La parte convenuta rileva che nel suddetto decreto autorizzatorio non è compreso il ricorso introduttivo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza, diversamente da altri decreti autorizzatori tra cui quello relativo al Tribunale di Catania che espressamente include fra gli atti depositati telematicamente anche i ricorsi (doc. n. 17 conv.) e al Tribunale di Ancona in cui fra i procedimenti inclusi vengono indicati “contenzioso lavoro e prefallimenti (doc. n. 18 conv.).

Ciò premesso, a fronte dell’eccezione della resistente, occorre pronunciarsi sulla legittimità del deposito telematico di atti e provvedimenti non espressamente contemplati dal suddetto decreto autorizzatorio. A tal fine deve farsi riferimento, in primo luogo, ai principi generali regolanti il processo civile ed anche a quelli contenuti nel Codice dell’Amministrazione Digitale, dovendosi distinguere tra validità dell’atto processuale e validità del deposito, posto che nessuna disposizione menziona  l’espressione “valore legale”, tipicamente utilizzata per indicare la possibilità o meno di depositare telematicamente l’atto.

In relazione alla validità dell’atto processuale telematico, secondo il principio generale contenuto nell’art. 121 c.p.c. gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Ciò comporta che, in forza di questo principio, le forme devono essere rispettate solo e nei limiti in cui sono necessarie per conseguire lo scopo obiettivo cui sono destinate ossia per assolvere alla loro funzione di garanzia e obiettività.

L’art. 125 c.p.c. indica la forma-contenuto degli atti di parte e ha la funzione di individuare quale sia il contenuto minimo degli atti scritti di parte nel processo. Tutti gli atti suddetti devono essere sottoscritti dalla parte, se sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. Pertanto, è indubbio che anche l’atto telematico debba rivestire forma scritta, come prevede espressamente l’art. 21, comma 2, del “Codice dell’Amministrazione Digitale” Dlgs. 7.5.2005 n. 82, come modificato dal Dlgs. 30.12.2010 n. 235 -cui il difensore appone la firma digitalmente- richiamato dall’articolo 20, comma 1bis, del CAD, secondo cui “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, […] fermo restando quanto disposto dall’articolo 21” medesimo.

Ne deriva, secondo il giudicante, la piena validità dell’atto processuale informatico, se redatto in conformità alle norme citate, alle Regole Tecniche contenute nel DM 44/2011 ed alle Specifiche Tecniche del PCT .

Resta fermo, in ogni caso, il principio generale di cui all’art.156 c.p.c. per il quale l’atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come è pacificamente avvenuto nel caso in esame, non può essere dichiarato nullo, mentre qualora lo scopo non fosse stato raggiunto, sarebbe stata disposta la rinnovazione della notifica, con salvezza dell’atto.

Quanto alle modalità di deposito, non si ritiene condivisibile la tesi dell’inammissibilità, posto che la suddetta categoria giuridica è prevista dal nostro ordinamento processuale nei casi tassativamente previsti e solo in due ipotesi (opposizione di terzo, e revocazione) per gli atti introduttivi.

Giova ricordare, al riguardo, che l’inammissibilità del deposito telematico non è espressamente contemplata dalle Regole Tecniche le quali, in ogni modo, essendo fonte subordinata alla legge, non possono prevalere sul codice di rito ( cfr. Tribunale di Milano, sez. IX sentenza n. 3115 del 19.2.2014).

Non si ritiene, infine, fondata altresì l’eccezione d’inesistenza, essendo il ricorso formatosi validamente nel rispetto della normativa applicabile. Alla luce di quanto premesso, viene ritenuta infondata l’eccezione d’inesistenza/inammissibilità/nullità del ricorso depositato telematicamente da B Viene disposta l’audizione di due informatori, uno per parte, e fissata per tale adempimento l’udienza del 4.9.2014 alle ore 11,00.

Si comunichi.

Bologna, 16 luglio 2014

Il Giudice

dott. Maria Luisa Pugliese