Trib. Brescia, sez. lav., ord. 7 ottobre 2014 (est. Cassia)

Oggi 7 OTTOBRE 2014 innanzi al GdL dott.ssa Maria Grazia Cassia, sono comparsi:

Per IEA SNC l’avv. VC, in sostituzione dell’avv.to GA, la quale insiste nelle domande tutte di cui al ricorso, incluse quelle istruttorie, ed eccepisce l’inammissibilità della comparsa di costituzione in giudizio della parte convenuta IL in quanto trasmessa telematicamente. Cita in proposito la giurisprudenza di merito già pronunciatasi sul punto ed in particolare l’ordinanza Tribunale di Pavia 22 luglio 2014.

Per DTL l’avv. PB, che insiste perché venga decisa l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione ovvero incompetenza del giudice adito, previa eventuale separazione del giudizio.

Per IS l’avv. AF il quale osserva che l’eccezione di incompetenza sollevata dall’Avvocatura dello Stato andrebbe decisa in via preliminare ed insiste comunque come da comparsa di costituzione e risposta

Il Giudice

in merito all’eccezione preliminare di parte ricorrente osserva quanto segue:

1) non risultano pertinenti al caso di specie i precedenti giurisprudenziali che si fondano sul rilievo della mancata menzione dell’atto oggetto di contestazione nei decreti adottati dal Direttore della DGSIA ex art. 35, co. 1 D.M.G 44/2011 (vedi ad esempio Tribunale Foggia, decreto 10.4.2014 e Tribunale di Padova, ordinanza 1.9.2014), posto che nel caso di specie, come prontamente osservato dall’IL, il decreto ministeriale ex art. 35 cit. relativo al Tribunale di Brescia include la comparsa di risposta tra i documenti informatici relativamente ai quali è stata decretata “l’attivazione, a decorrere dal giorno 1 marzo 2014, della trasmissione”;

2) il presente giudizio è stato introdotto anteriormente al 30 giugno 2014 e conseguentemente, ex art. 44 co.1 del D.L. 90/2014, l’obbligo del deposito telematico degli atti e documenti di cui ai primi quattro commi dell’art. 16 bis della l.n.221/2012 è stato fissato a partire dal 31.12.2014, mentre prima di tale data il deposito telematico dei medesimi atti deve ritenersi facoltativo, a prescindere dall’esistenza e dal contenuto di decreto ministeriale ex art 35 co 1 D.M.G. n. 44 del 2011; per i procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2014 è per contro stabilito l’obbligo del deposito telematico degli atti e documenti di cui ai primi quattro commi dell’art. 16 bis l.n. 221/2012;

3) tanto chiarito, occorre verificare se sia possibile una soluzione unica della questione dell’ammissibilità del deposito degli atti introduttivi del giudizio per i procedimenti instaurati tanto prima che dopo il 30 giugno, in quanto comunque esclusi dal novero di quelli indicati nei primi quattro commi dell’art. 16 bis cit., e rispetto ai quali i precedenti di Tribunale Pavia, ordinanza 22/7/2014, che richiama Tribunale Torino ordinanza 15 luglio 2014 (in cui viene citata Tribunale di Foggia, decreto 10.4.2014) indifferentemente giungono alla conclusione dell’inammissibilità del deposito telematico dell’atto introduttivo del giudizio, sul rilievo che non esisterebbe alcuna norma processuale che lo consente, mentre l’art. 16 bis L.n. 221/2012 lo imporrebbe solo per gli atti processuali “delle parti già costituite”;

4) vagliando una ipotesi di deposito irrituale, in quanto avvenuto con modalità non previste dalla legge (ossia a mezzo posta), le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio; hanno quindi concluso nel senso che l’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario;

5) la questione sopra posta può essere pertanto risolta in modo univoco osservando che ciò che non è previsto non può ritenersi per ciò solo vietato, stante il principio di libertà di forme (art. 121 c.p.c.), ed avendosi riguardo al divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e comunque mai ove risulti accertato che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c.);

6) lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario, come evidenziato dalla Suprema Corte, è la presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione di qualcosa che la riguarda; il deposito dell’atto giudiziario è altresì espressione della difesa della parte, nonchè realizzazione del rapporto processuale con la controparte, e nel caso di specie detti scopi devono ritenersi raggiunti, stante l’accettazione dell’atto da parte del cancelliere e l’acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile per le controparti ed il giudice;

7) una volta che l’atto risulta accettato dal cancelliere ed inserito nel fascicolo di parte, detto scopo deve peraltro ritenersi raggiunto ex lege a fronte di disposizioni che sanciscono l’obbligo del deposito con modalità telematica, sia pure limitatamente a determinati atti cd. endoprocessuali, ed in difetto dei presupposti per l’operare della “clausola di salvaguardia” che consente comunque al giudice di autorizzare il deposito cartaceo “quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti (cfr. art. 16 bis co. 8 L.n. 221/2012);

8) la circolare del Ministero della Giustizia 27 giugno 2014 sugli adempimenti di cancelleria suggerisce una soluzione del problema in esame che subordina l’ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio all’esistenza di “un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio”; ciò peraltro sulla base di valutazioni non convincenti, posto che da un lato riconosce la permanenza della facoltà del deposito degli atti introduttivi del giudizio presso quei Tribunali “già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art 35 D.M. 44/11”, affermando che per gli altri Tribunali detta facoltà risulterebbe condizionata all’acquisizione dell’”abilitazione” al deposito (la cui emissione parrebbe peraltro subordinata alla mera “richiesta”) – per tal modo riconoscendo alla DGSIA un potere (quello di attribuire una facoltà processuale) che non ha, visto che l’art. 35 citato si limita ad attribuirle il potere di decretare “l’attivazione” di un servizio, ossia della “trasmissione dei documenti informatici” da parte dei soggetti esterni (previa verifica dell’idoneità delle attrezzature e della funzionalità dei servizi); dall’altro lato, la circolare risulta contraddittoria nella misura in cui dispone che anche nei Tribunali sprovvisti di “abilitazione” le cancellerie non potranno comunque rifiutare il deposito degli atti introduttivi del giudizio, con ciò implicitamente riconoscendo che il servizio di trasmissione risulta attivato presso tutti gli uffici giudiziari, e peraltro esplicitamente affermando che la decisione sulla validità del deposito involge questioni di natura processuale e non già di natura tecnica;

9) la scelta legislativa di differire nel tempo l’integrale attuazione del processo civile telematico, e dunque di procedere per passaggi graduali, ha la sua ratio nella necessità di consentire ad un sistema complesso quale la macchina giudiziaria, ed ai suoi protagonisti, di adattarsi alle molteplici conseguenze del PCT, ma tale ratio non confligge, ed è anzi compatibile, con la coesistenza di un doppio regime di accesso al processo con modalità telematiche (facoltativo/obbligatorio), posto che ammettere la facoltatività di ciò che non è imposto equivale a consentire alle realtà più virtuose di raggiungere l’obiettivo dell’integrale informatizzazione del processo prima del termine stabilito, senza alcuna compromissione dei diritti di difesa e dei principi fondamentali del processo;

10) non evidenziandosi ostacoli né di natura tecnica né di natura processuale all’ammissibilità del deposito telematico della comparsa di costituzione, occorre infine considerare che, diversamente concludendo, si arriverebbe alla conseguenza illogica di ritenere precluso in seguito all’avvio del processo civile telematico (ed a fronte di disposizioni normative invariate) ciò che presso il Tribunale di Brescia era invece ritenuto precedentemente possibile in forza del decreto del Dirigente DGSIA.

Confermata per i motivi di cui sopra la ritualità della costituzione in giudizio dell’IL, il Giudice invita le parti alla discussione sull’eccezione preliminare sollevata dalla DTL di Brescia.

L’avv.to PB insiste nell’eccezione come articolata in memoria.

L’avv.to C si rimette.

All’esito il Giudice dispone la separazione delle controversie instaurate dal ricorrente nei confronti di IL ed IS da quella instaurata dal ricorrente nei confronti della DTL di Brescia, essendo quest’ultima matura per la decisione.

Il Giudice invita quindi parte ricorrente e le resistenti IL ed IS alla discussione sulle istanze istruttorie. Le parti insistono per l’ammissione delle rispettive istanze come dedotte.

Il Giudice ammette la prova per testi richiesta dalla parte attrice sui capitoli da 1 a 12 con i testi indicati. Ammette la prova per testi richiesta dall’IL sui capitoli da 1 a 16 con i testi indicati. Ammette altresì la prova contraria dedotta dall’IS con i testi indicati.

Fissa per l’escussione dei testi l’udienza del 30 gennaio 2015 h. 11.00.

Indica sin da ora alle parti l’udienza di discussione della causa per il giorno 20 febbraio 2015 h. 11.15 con termine per note difensive sino al 13 febbraio 2015

Il Giudice

Maria Grazia Cassia