[…]
Il giudice,
evidenziato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in forma telematica;
rammentato che il decreto del Ministero della Giustizia che ha autorizzato il deposito di atti telematici con valore legale da parte di soggetti esterni al Tribunale di Foggia a far data dal 15 gennaio 2014 ha espressamente individuato tra di essi i soli atti endoprocessuali – in linea con la precisione dell’art. 16 bis d.l.179/2012 che menziona atti processuali e documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite – tra cui, per certo, non rientra l’atto di citazione o il ricorso introduttivo del giudizio;
ritenuto, perciò, che l’istanza perché pervenuta in forma diversa da quelle previste deve essere dichiara inammissibile:
DICHIARA
il ricorso inammissibile
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Foggia, addì 10 aprile 2014