Trib. Milano, sez. Lavoro, sent. 8 febbraio 2013 (est. Mariani)

 
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Iscrizione a ruolo per via telematica – Fascicolo informatico – Impossibilità di accesso in violazione dell’art. 76 disp. att. c.p.c. – Violazione principio del contraddittorio – Nullità della costituzione in giudizio del ricorrente – Improcedibilità dell’azione

 

Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sentenza 8 febbraio 2013

Svolgimento del processo

Con ricorso telematico inviato in data 18 settembre 2012, N. M. R. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di S. s.p.a.

Rilevava il ricorrente di essere stato dipendente di S. s.p.a. con la qualifica di Impiegato B/1 CCNL Industria Chimico Farmaceutica 30 novembre 2007.

A seguito di cessione di ramo d’azienda, a S. s.p.a. era subentrata M.P.. Con tale contratto M.P. aveva acquisito da S. S.p.A. i lavoratori dipendenti tra Informatori Scientifici del Farmaco (ISF), Area Manager (AM) e Specialist.

A norma di contratto, la cessionaria s’era impegnata a non dichiarare lo stato di crisi e a non avviare procedure di licenziamento nei tre anni successivi alla sua sottoscrizione. Tuttavia, dai bilanci della M.P. sin dal 2004/2005 si poteva facilmente inferire un indebitamento che era cresciuto dai 53 milioni di euro del 2004 ai 105 milioni del 2005 mentre dal bilancio allegato del 2007 primo trimestre 2008 si legge un indebitamento (nonostante il passaggio di liquidità con i TFR dei ceduti) al 31 marzo 2007 di 145 milioni di euro crescente da tale data al momento del bilancio breve del 2008.

Dunque, in alcun modo M.P. poteva assorbire, a tutela della occupazione, centinaia di ISF salvo che per acquisire i TFR e, pertanto, acquisire liquidità.

Nel dicembre 2007, dopo che nell’ottobre 2007 aveva proceduto all’acquisizione del ramo d’azienda dalla S. S.p.a. (con il trasferimento alle sue dipendenze di altri 108 lavoratori tra ISF ed AM), M.P. aveva preannunziato l’avvio delle procedure ex art. 24 L. 223/91, dapprima denunziando un esubero di 200 unità, poi elevato, nei mesi successivi, ad altre 250.

Nel marzo 2008 era stato concordato il ricorso alla CIGS (inizialmente escluso) addivenendo ad un’intesa secondo la quale i lavoratori interessati sarebbero stati individuati “secondo criteri di efficienza organizzativa in coerenza con i necessari interventi sulla ridefinizione delle zone e delle aree operative, in relazione alla dismissione delle linee di ISF, nonché con le competenze delle linee di informazione scientifica attive tenendo conto di particolari casi sociali riconducibili a carichi di famiglia”.

Pertanto, N. M. R. riferiva che vi fossero dubbi sulla diligenza con cui S. s.p.a. aveva valutato, ai fini dell’alternativa al licenziamento collettivo, la cessione degli annunciati esuberi a M.P. stante la situazione finanziaria di quest’ultima.

L’11 gennaio 2008, con una prima comunicazione inviata alla ASSOLOMBARDA ed alle R.S.U., M.P. aveva avviato le procedure di riduzione del personale (nel numero di 200 Informatori Scientifici del Farmaco, ISF) ex artt. 24 e 4 L. 223/91.

Con una seconda nota del 25 febbraio 2008, a distanza di un mese e mezzo dalla prima, M.P., adducendo un repentino aggravamento della sua situazione economica, dovuto ad uno squilibrato rapporto costi-ricavi, aveva comunicato l’allargamento ad ulteriori 250 unità della platea di personale da sottoporre a procedura di mobilità (per un totale così di 450 unità).

La situazione di M.P. si era delineata come insolvenza, atteso che, nonostante il ricorso agli ammortizzatori sociali, aveva condotto, in data 14 gennaio 2011, al fallimento.

A parere del ricorrente, la situazione finanziaria ed industriale di M.P. appariva fortemente inadeguata già al momento della stipula del contratto di cessione di azienda con PF. atteso che degli allegati bilanci si può evincere che a fine 2005 la M.P. metteva a bilancio un indebitamento complessivo di 130.000.000 di Euro.

Pertanto, a prescindere dalle conseguenza di tipo biologico sul quadro psicologico del ricorrente, il licenziamento collettivo era il frutto di aperte violazioni degli accordi garantiti dal contratto di cessione.

N. M. R. rimarcava problemi di accesso al credito e di disagio economico della famiglia. Il danno patrimoniale era rappresentato dal peggioramento della stabilità lavorativa che aveva compromesso il livello di vita complessivo, con la conseguente domanda di cui al petitum.

Si costituiva S. s.p.a., eccependo la sottoscrizione, presso l’Assolombarda di Milano, di un verbale di conciliazione in sede sindacale, definitivo ed inimpugnabile ex artt. 2113 c.c.e 411 c.p.c.

Riferiva anche la convenuta, quanto alla procedura telematica, di un vizio del contraddittorio poiché la difesa della società non aveva potuto esaminare alcuno dei documenti avversari prodotti insieme al ricorso telematico.

All’udienza dell’8 febbraio 2013, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

1. La costituzione in giudizio del ricorrente va dichiarata nulla.

S. s.p.a. rileva infatti che al suo Difensore, pur tempestivamente munito di procura alle liti, non era stato possibile accedere ai documenti elencati nell’atto introduttivo telematico del giudizio e prodotti (pure telematicamente) da N. M. R..

Non era stato infatti possibile da parte della Cancelleria, né da parte del giudice designato, inviare a detto Difensore i documenti nel formato telematico.

Cosicché “la scrivente difesa non ha potuto esaminare alcuno dei documenti avversari” (pag. 4 della memoria S. s.p.a.). La circostanza è stata confermata davanti al giudice, nel corso dell’udienza di discussione.

2. Come è noto, la parte non ancora costituita in giudizio ed il difensore munito di procura possono consultare sia il fascicolo d’ufficio che quello delle altre parti, potendo anche farsi rilasciare copia di ciascuno di tali fascicoli dal cancelliere (art. 76 disp.att. c.p.c.).

Tale disposizione costituisce una species della norma di cui all’art. 744 c.p.c. che dispone che “I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti (..)”.

L’art. 76 cit. illustra la funzione dei fascicoli d’ufficio e di parte e si pone al centro dell’effettiva realizzazione del principio del contraddittorio.

Infatti, la parte non ancora costituita ed il suo difensore devono poter essere posti nella condizione di avere un’adeguata conoscenza dei documenti prodotti dalla controparte, al fine di decidere se costituirsi a propria volta in giudizio (oppure no) ed al fine di decidere come approntare le proprie difese, intese anche come corredo documentale di risposta.

Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito.

Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico.

Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente (i documenti – e quindi il fascicolo di parte – sono consustanziali a questa attività processuale: art. 165 c.p.c.) e di ogni altro successivo atto del presente procedimento.

La nullità della costituzione in giudizio del ricorrente comporta di conseguenza la sanzione dell’improcedibilità dell’azione, conseguendo a detta nullità una lesione dei diritti della controparte.

3. Ricorrono eccezionali ragioni (legate alla novità ed ai problemi del rito telematico) per compensare integralmente fra le parti delle spese del giudizio, ex art. 92, 2° comma, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) dichiara la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente e di conseguenza l’improcedibilità dell’azione;

2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.