Trib. Torino, ord. 22.2.2013 (est. Rossi)

 
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Comunicazioni di cancelleria – Comunicazioni per via telematica ai sensi dell’art. 51, d.l. n. 112/2008 – Dichiarazione di residenza o elezione di docmicilio ai sensi dell’art 492 cpc – Non effettuata – Perfezionamento presso la cancelleria

 

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TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Esecuzioni mobiliari CIVILE

 Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 14.2.2013;

letto il ricorso proposto ex art. 617 II comma c.p.c. con il quale il debitore esecutato, GT s.r.l., ha prospettato la violazione dell’art. 492 c.p.c.  rilevando che, contrariamente al disposto del II comma del citato articolo, il decreto 28.5.2012 di fissazione di udienza ex art. 530  c.p.c. non era stato comunicato né alla residenza del ricorrente, né alla cancelleria, nonostante il G.E. avesse espressamente disposto la comunicazione a tutte le parti;

letta la memoria autorizzata con la quale il creditore procedente, in persona degli ex soci della cancellata società SA s.n.c. di SC & C., ha sostenuto che la comunicazione gravava esclusivamente sulla Cancelleria e ha chiesto al G.E. la fissazione di nuova udienza ex art. 530 c.p.c. onerando la Cancelleria di effettuare le comunicazioni;

rilevato che parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo agli ex soci della cancellata società SA s.n.c. di SC & C.;

ritenuto che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non appaia prima facie fondata alla luce del condivisibile principio enunciato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 9110/2012 in forza del quale: “Per effetto della cancellazione, quindi, sono venuti meno il soggetto giuridico societario e la legittimazione (sostanziale e processuale) dei suoi organi anteriori, ivi compresi quella dell’ultimo suo “liquidatore”, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della società, e  la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, essendosi “in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti”, si è trasmessa ex art. 110 c.p.c.: (..) automaticamente ai soci perché (..) l’estinzione ha determinato la costituzione di una “comunione” fra gli stessi soci “in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione“;

ritenuto che il motivo di opposizione costituito dall’omessa comunicazione del decreto 28.5.2012 emesso dal G.E. ex art. 530 c.p.c. appaia destituito di fondamento;

ritenuto, infatti, che trovi applicazione nel caso di specie la disciplina delle comunicazioni per via telematica ai sensi dell’art. 51 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

rilevato, infatti, che ai sensi della richiamata disposizione: “1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (…) 2.Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.”;

rilevato, inoltre, che con decreto del Ministero della Giustizia 19.11.2010 (art. 1) è stata accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 51 comma 1 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Torino e che il Ministero della Giustizia ha autorizzato l’attivazione del Processo civile telematico a valore legale presso il Tribunale di Torino a partire dal 1.1.2012 con riferimento ai provvedimenti dei giudici del settore civile;

considerato che l’art. 492 comma secondo c.p.c. espressamente dispone che: “Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;

rilevato che, nonostante l’invito rivolto al debitore contenuto nel verbale di pignoramento del 10.2.2012 ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza e l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario, con avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità, le successive notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice     , il debitore esecutato non ha provveduto ad effetture presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza e l’elezione di domicilio;

ritenuto, conseguentemente, che la comunicazione per via telematica del decreto 28.5.2012 andava effettuata presso la cancelleria;

ritenuto, infine, che per la comunicazione telematica non sia necessario effettuare alcuna stampa – se non per la consegna al destinatario allorché lo stesso si rechi in Cancelleria per chiederne copia – in quanto detta comunicazione è conservata all’interno del fascicolo informatico, ai sensi del D.M. 44/2011, che all’art. 2 lettera h definisce il  fascicolo informatico come: “versione informatica del fascicolo  d’ufficio, contenente gli atti del processo” e all’art. 16 comma 5, applicabile ratione temporis nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal dell D.M. 15.10.12 n.209, stabilisce che: “Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata  consegna vengono conservati nel fascicolo informatico”;

ritenuto, pertanto, che la comunicazione risulti effettuata, nel caso di specie, per via telematica essendo inserita all’interno del fascicolo informatico e potendo il debitore esecutato, in qualsiasi momento, chiederne una stampa presso la cancelleria;

ritenuto, conseguentemente, che non sia ravvisabile alcuna violazione dell’art. 492 II comma c.p.c. e che debba procedersi alla  revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione emesso inaudita altera parte in data 21.1.2013;

ritenuto che sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese della presente fase sommaria attesa la novità e complessità della disciplina concernente le comunicazioni per via telematica.

P.Q.M.

REVOCA il provvedimento di sospensione dell’esecuzione emesso inaudita altera parte in data 21.1.2013;

DISPONE l’integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase sommaria;

FISSA termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire ridotti della metà.

Si comunichi

Torino, 22.02.2013

                                                                                  il Giudice

Dott.ssa Simonetta Rossi