Trib. Rovereto, ord. 30 novembre 2012 (est. Cornetti)

 

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Notifica via PEC – Notifica a soggetto “privato” – Non valida

 

TRIBUNALE DI ROVERETO

Il giudice dott.ssa Ilaria Cornetti,

ritenuto che non sia valida la notifica del DI notificato via PEC dall’avvocato del creditore ricorrente al debitore ingiunto;

ritenuto, infatti, che l’attuale cornice normativa non consenta di affermare con certezza la validità delle notifiche quali quella in oggetto;

ritenuto che l’articolo 3, comma 3 bis della legge 53/1994, così come modificato dalla legge 183/2011 (facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), richiami l’articolo 149 bis c.p.c. limitatamente alle concrete modalità di esecuzione della notificazione a mezzo posta elettronica certificata e non provveda ad autorizzare gli avvocati alle notifiche via PEC di atti rivolti a destinatari ‘privati’ ammettendone la sostituzione, degli avvocati, all’ufficiale giudiziario;

ritenuto, infatti, che tale richiamo non consenta di superare il disposto dell’articolo 17 del DM n. 44/2011 relativo alle concrete modalità di notificazione via PEC tramite UNEP;

rilevato, infine, che l’articolo 18 del medesimo regolamento si applica alle sole notifiche fra avvocati;

ritenuto in conclusione che un quadro normativo così frastagliato e privo di una normativa chiara di attribuzione agli avvocati della facoltà di notificare via posta elettronica certificata atti diretti a soggetti ‘privati’ non permetta di considerare valida la notifica de qua.

Rovereto 29.11.2012

Si comunichi.

Il GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Cornetti